Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21378 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 06/10/2020), n.21378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10641 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.r.l. Immobiliare Osmannoro, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Francesca Maria Paternò, con la

quale elettivamente si domicilia in Roma, al corso Vittorio Emanuele

II, n. 18, presso lo studio di Gianmarco Grez;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 16 dicembre 2011, n.

138/8/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 novembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

sentiti per la contribuente l’avv. Francesca Maria Paternò e per

l’Agenzia l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la s.r.l. Immobiliare Osmannoro chiese e ottenne il permesso di costruire un complesso immobiliare composto di quarantaquattro unità abitative destinate ad attività ricettiva in località la destinazione urbanistica della quale era appunto quella relativa ad attrezzature ricettive e a pubblici esercizi come alberghi, residence, motel, ostelli, ristoranti e bar. In esito ad accertamenti, però, si continua a leggere in sentenza, emerse che la società aveva in realtà proceduto all’accatastamento degli immobili in categoria A, come unità abitative, in violazione degli strumenti urbanistici e aveva ceduto le unità abitative applicando l’iva con le aliquote agevolate del 4% e del 10%, anzichè con quella ordinaria del 20%.

Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate recuperò la maggiore iva dovuta, nonchè maggiori ires e irap e irrogò il trattamento sanzionatorio corrispondente.

La società impugnò l’avviso, ma senza successo in primo grado.

Anche la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello successivamente proposto. Ha sottolineato al riguardo che tutte le autorizzazioni e tutti i permessi erano stati chiesti e ottenuti dalla contribuente con riguardo alla destinazione d’uso di attività ricettiva-residence e che di tanto gli acquirenti erano a conoscenza, come si evince dalle dichiarazioni riportate nelle compravendite, in cui parte acquirente “s’impegnava a porre in essere un’attività unitaria di tipo imprenditoriale per ‘fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Al fine di realizzare tale gestione unitaria, la parte acquirente dichiara di volersi convenzionare con la società venditrice o con il gestore che verrà da questa nominato”.

Soltanto dopo gli acquisti i nuovi proprietari hanno chiesto al Comune di Siena il cambio di destinazione da turistico-ricettiva ad abitativa.

In questo contesto, ha aggiunto il giudice d’appello, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla diversa ed erronea classificazione catastale.

Contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l. Immobiliare Osmannoro per ottenerne la cassazione, che affida a nove motivi, cui la sola Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale.

Non si provvede sulle spese, in mancanza di attività difensiva.

2.- Col quarto e col sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, e prima degli altri, perchè rispetto a questi logicamente prodromici, la società aggredisce la motivazione della sentenza impugnata:

-anzitutto là dove la Commissione tributaria regionale ha affermato che la vendita frazionata dell’immobile avrebbe determinato il venir meno della destinazione urbanistica prevista, ossia di quella ricettiva, trascurando che, in realtà, l’immobile in questione risponde ai requisiti della struttura ricettiva, essendo composto da più unità abitative e avendo unitarietà di gestione (quarto motivo) e – poi, là dove il giudice d’appello, a sostegno dell’affermazione che la destinazione turistico-alberghiera delle unità abitative facenti parte di un residence ne esclude l’assimilabilità alle unità di civile abitazione, ha fatto leva su una risoluzione del ministero delle finanze e su una giurisprudenza di legittimità a suo avviso del tutto inidonee allo scopo (sesto motivo).

2.1.- La contribuente mostra quindi di non dubitare che l’immobile, e le unità in cui esso è articolato, risponda alle caratteristiche del residence. Anzi, fa anche leva sull’accertamento riportato nella sentenza impugnata concernete l’impegno assunto dall’acquirente “a porre in essere un’attività unitaria di tipo imprenditoriale per “fornire alloggio e servizi, anche centralizzati” e, quindi, a proseguire l’attività imprenditoriale di natura ricettiva già svolta.

Questa qualificazione assunta dalla stessa società a fondamento della propria ricostruzione dei fatti evidenzia la mancanza di decisività delle circostanze sulle quali punta con la deduzione dei vizi di motivazione e si riverbera sull’infondatezza complessiva del ricorso.

2.2.- Questa Corte, difatti, ha già avuto occasione di sottolineare (si veda, in particolare, Cass. 15 giugno 2001, n. 8129) che è azienda alberghiera non soltanto la struttura materiale tipica dei comuni alberghi (definiti dalla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 6 “esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile”), ma anche il residence, in cui al cliente non è messa a disposizione una stanza, ma un (mini)appartamento, e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio.

Il suddetto art. 6 ricomprende difatti nell’ambito turistico anche le residenze turistico-alberghiere, definite come “esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina”.

2.3.- Sicchè, in relazione all’applicazione dei benefici previsti dalla legge Tupini L. 2 luglio 1949, n. 408, la “casa albergo” non è assimilabile alla “casa di abitazione”, ma va ricondotta alla diversa categoria del luogo deputato allo svolgimento di attività d’impresa. Pertanto i detti benefici non spettano agli immobili destinati esclusivamente a “casa albergo” (in termini, anche Cass. 27 febbraio 1997, n. 1713).

2.4.- Ne deriva, si è aggiunto (Cass. 2 agosto 2017, n. 19197 e, in relazione a una fattispecie similare a quella in esame, in cui pure si controverteva della L. n. 42 del 2000 della Regione Toscana, sulla quale infra, Cass. 18 dicembre 2019, n. 33594), che la “casa albergo”, la quale costituisce una struttura funzionale all’esercizio di un’attività d’impresa, cioè di prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori allo stesso modo di un residence turistico-alberghiero, come nel caso di specie, non è assimilabile alla “casa di abitazione” (che va intesa come luogo destinato ad ospitare – con tendenziale continuità nuclei familiari, per lo svolgimento della loro vita privata), ma va ricondotta alla diversa categoria del “negozio”, costituita come luogo deputato allo svolgimento di attività d’impresa.

3.- Irrilevante e comunque infondato risulta per conseguenza il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione della L.R. Toscana n. 42 del 2000, perchè si sostiene che la riconducibilità delle unità abitative in questione alle “altre strutture ricettive” da tale legge contemplate comporterebbe l’esclusione di esse dal novero delle “residenze turistico-alberghiere”.

3.1.- La contribuente conviene ancora che l’affermazione del giudice d’appello che i residence sono da ricondurre alla categoria delle “altre strutture ricettive” è conforme alla disciplina prevista dalla suddetta legge della Regione Toscana.

E allora, poichè non si contesta che nel caso in esame si abbia riguardo appunto a un residence, la questione posta col motivo è del tutto ininfluente, perchè non incide sui presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, invocata in base al punto 127-undecies della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’elemento qualificante di essa va difatti rinvenuto nel requisito della permanenza della originaria destinazione (abitativa) dell’immobile: il beneficio, ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso (e alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo “misto”) spetta esclusivamente se la unità immobiliare compravenduta sia stata effettivamente utilizzata dall’acquirente per soddisfare alle esigenze abitative; e il relativo onere probatorio incombe sul contribuente, nella specie la società alienante (Cass. 27 dicembre 2018, n. 33484).

4.- Irrilevante e anche infondato si rivela anche il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 652/1939, là dove la Commissione tributaria regionale, sul presupposto che la destinazione del complesso immobiliare fosse di tipo ricettivo, ha ritenuto corretta la categoria catastale D.

4.1.- Quel che conta, difatti, ai fini dell’iva, non è l’astratta classificazione catastale dell’immobile a uso abitativo, ma la destinazione all’attività di impresa (Cass. 29 aprile 2015, n. 8628; 22 dicembre 2016, n. 26748).

5.- Ne risultano assorbiti il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione della L.R. Toscana n. 42 del 2000 e dell’art. 832 c.c., là dove il giudice d’appello ha ritenuto che il frazionamento del complesso immobiliare in singole unità abitative avrebbe determinato il venir meno dell’originaria destinazione turistico-ricettiva; del quinto motivo, col quale ci si duole della violazione o falsa applicazione della L.R. Toscana n. 42 del 2000, del n. 127-undecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, del n. 127-quaterdecies della medesima tabella, dell’art. 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. in questione, là dove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inapplicabile l’aliquota agevolata prevista dal suddetto n. 127-quaterdecies; del settimo motivo, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 1933 del 1939, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 40 e ss. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e ss. là dove la Commissione tributaria regionale, affermando di poter prescindere dall’accatastamento operato, ha violato la vincolatività e la definitività del provvedimento di accatastamento e dell’ottavo motivo, col quale si lamenta l’omessa o contraddittoria o insufficiente motivazione sul fatto che l’immobile sia un residence e nel contempo una residenza turistico-alberghiera.

6.- Va, infine, respinto il nono motivo di ricorso, col quale la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 là dove la Commissione tributaria regionale ha escluso la sussistenza dell’incertezza, che a suo dire sussisterebbe per il contrasto di prassi amministrativa.

7.- Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dinanzi indicato esclude le condizioni d’incertezza.

8.- In definitiva il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia e condanna la contribuente a pagare le spese relative, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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