Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21377 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5977/2014 proposto da:

V.E. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. P.I.

(OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso

lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.E. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1414/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 17/12/2013, R.G. N. 1134/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato EUGENIA GARGALE per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1414 del 2013, la Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo proposto L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, da V.E. avverso la sentenza della Tribunale della stessa sede che, confermando l’ordinanza del giudice della fase a cognizione sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatole con lettera del 23/10/2012, da Amiat-azienda multiservizi igiene ambientale Torino s.p.a., presso la quale era stata avviata quale disabile ai sensi della L. n. 68 del 1999, a motivo del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’articolo 42 lettera B) punti uno e tre del C.C.N.L. in vigore.

La Corte argomentava, condividendo le valutazioni del primo giudice:

– che il prolungamento del comporto previsto dalla disposizione contrattuale per i casi di ricovero ospedaliero e o di day hospital, della durata massima di 120 giorni, doveva essere riconosciuto in funzione dell’effettiva durata del ricovero, e non inteso come aumento fisso;

– che la tesi della V., secondo la quale i periodi di malattia erano riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro, era infondata, in quanto Amiat aveva adempiuto agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 18 e 41, sottoponendo la lavoratrice alle visite periodiche in ragione delle mansioni comportanti l’utilizzo dei videoterminali, per le quali era risultata idonea con prescrizione di utilizzo di lenti correttive. Nè la V. aveva mai lamentato l’incompatibilità delle mansioni assegnate con il suo stato di salute o aveva richiesto di essere sottoposta a visita di idoneità, mentre erano state assecondate due sue precedenti richieste di mutamento di mansioni;

– che parimenti infondata risultava la prospettazione della reclamante in relazione all’asserita natura discriminatoria del licenziamento, non essendovi elementi che inducessero a ritenere che ella fosse stata penalizzata a causa delle sue condizioni di disabilità, ed anzi il fatto che la società avesse dato seguito alle richieste di mutamento di mansioni del 2006 e del 2008 dimostrava il contrario;

– che risultava assolto l’onere di forma imposto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37, considerato che la lettera di licenziamento indicava esplicitamente che il provvedimento era determinato dal superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 42, lett. B), dell’C.C.N.L. e richiamava la precedente lettera del 25 gennaio 2012, in cui l’azienda aveva informato la lavoratrice del numero dei giorni di assenza per malattia accumulati a quella data;

– che al licenziamento per superamento del periodo di comporto non può applicarsi la L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, previsto per il caso di superamento della quota di riserva dei lavoratori invalidi assunti con avviamento obbligatorio.

Per la cassazione della sentenza, V.E. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso Amiat-azienda multiservizi igiene ambientale Torino s.p.a. che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Come primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del C.C.N.L. servizi ambientali 30/6/2008 e ribadisce la tesi, disattesa dalla Corte d’appello, secondo la quale il periodo di 120 giorni previsto per il caso di ricovero ospedaliero e/o day hospital dovrebbe essere riconosciuto per intero in ogni caso.

1.1. Il motivo non è fondato.

L’art. 42, lett. b), B del C.C.N.L. Servizi ambientali del 30 giugno 2008, sotto la rubrica “Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato”, ai primi tre commi prevede quanto segue:

“1. Nei casi di interruzione del servizio dovuta ad infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di 365 giorni calendariali. Il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

2. Nell’ipotesi in cui superamento del periodo di conservazione del posto di cui al comma uno sia determinato da un unico evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante un’assenza ininterrotta, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 180 giorni calendariali. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà di giorni calendariali 545 sempre riferito al cumulo delle assenze verificatesi nel 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

3. Nell’ambito dei 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, i periodi di conservazione del posto di cui ai predetti commi uno e due, sono rispettivamente aumentati di un periodo di durata massima di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate. Tale periodo è fruibile anche in maniera frazionata”.

1.2. Ritiene questo Collegio che l’interpretazione dell’ultimo inciso adottata dalla Corte d’appello, secondo la quale ai fini di aumentare il periodo di comporto previsto dai commi 1 e 2, deve computarsi soltanto l’effettiva durata dell’assenza per ricovero ospedaliero e/o day hospital sino ad un massimo di 120 giorni, sia corretta. Milita in tal senso l’inequivoco tenore letterale della disposizione, diversamente non spiegandosi per quale motivo sarebbe stato apposto l’aggettivo “massima” accanto a “durata”, sicchè il prolungamento dipende dalla durata effettiva del ricovero, ma in ogni caso nel limite massimo previsto.

Tale soluzione trova conferma nel punto 2 dell’art. 42, laddove, al fine di prevedere un aumento “secco” di 120 giorni, viene utilizzato il diversi inciso “… Per un ulteriore periodo di…”; inoltre, proprio il fatto che la norma preveda la possibilità di utilizzare tale periodo in maniera frazionata dimostra che non si tratta di un aumento secco, ma utilizzabile solo in funzione delle singole giornate di ricovero debitamente certificate, e ciò anche qualora si verifichino più ricoveri.

2. Come secondo motivo, la ricorrente deduce violazione delle norme di diritto in tema di sorveglianza sanitaria, violazione degli artt. 18 e 41 del T.U. n. 81 del 2008, della L. n. 68 del 1999, e dell’art. 2087 c.c., in relazione all’articolo 32 Cost. e omesso esame di fatti.

Ribadisce che anche la totale mancanza di sorveglianza sanitaria a lei dovuta in quanto disabile psichica doveva far escludere il decorso del comporto, e che la motivazione della Corte d’appello farebbe gravare sulla lavoratrice oneri a lei non incombenti.

Sostiene comunque che tale richiesta vi era stata, come dedotto nella capitolazione istruttoria dal n. 12 al n. 17, non contestata e quindi acquisita al giudizio, e che nelle relazioni mediche veniva evidenziato il carattere morbigeno delle mansioni che le erano state assegnate quando era stata trasferita nelle strutture Amiat del (OMISSIS).

2.1. Neppure tale motivo è fondato.

In merito ai profili oggetto di censura, la Corte d’appello ha motivato sia in ordine alla mancanza di una richiesta di visita medica da parte della lavoratrice, sia in ordine alla mancanza di riscontri in ordine all’asserita incompatibilità tra le mansioni assegnate e la condizione clinica della V., sia in ordine al fatto che le nuove mansioni furono assegnate su richiesta della stessa (“il cambio di mansioni avvenne su richiesta scritta del 2.8.2006 della stessa lavoratrice, la quale rilevava che “per motivi di salute, avrei la necessità di svolgere un lavoro meno stressante, almeno temporaneamente” (doc. 2 Amiat). La documentazione di causa dà conto inoltre di un’altra richiesta di spostamento (presso le sedi di via (OMISSIS) o via (OMISSIS)) avanzata in data 19.6.2008 dalla lavoratrice (in allora operante presso la sede del (OMISSIS)) motivata da “varie e gravi problematiche familiari” e per finalità di crescita professionale; seppure non immediatamente, ma nel 2011 l’azienda diede corso anche a tale richiesta, trasferendo la V. presso la sede di via (OMISSIS) (doc. 6 Amiat)”).

2.2. Sotto il profilo della critica della ricostruzione fattuale, il motivo è inammissibile, neppure risultando trascritte le capitolazioni istruttorie nè prodotti i documenti valorizzati, nè viene indicato in che sede sarebbero stati formulati e prodotti, in violazione degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Inoltre, al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito. E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, che li ha ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

2.3. Il motivo inoltre non è conferente al fine di pervenire ad un diverso risultato decisorio, e quindi al fine di contestare utilmente la sentenza gravata, considerato che la mancanza di adeguata sorveglianza sanitaria avrebbe potuto avere un rilievo ai fini di ritenere il mancato superamento del periodo di comporto per malattia, qualora fosse risultato che le mansioni assegnate non erano compatibili con lo stato fisico e psichico dell’invalida, e si fossero per questo poste in relazione di causalità con le assenze, sicchè un’adeguata sorveglianza sanitaria avrebbe potuto evitarlo.

Nulla però risulta in tal senso, nè le censure mosse per contestare la valutazione della Corte d’appello risultano, come sopra anticipato, precise e conferenti.

3. Come terzo motivo, la ricorrente deduce violazione ed omessa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4; ribadisce l’equiparabilità tra licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che sarebbe confermata dalla L. n. 300 del 1970, nuovo art. 18, comma 7, sicchè nel caso, poichè in virtù di tale licenziamento Amiat ha violato la quota di riserva di cui alla L. n. 68, art. 3, il licenziamento dovrebbe ritenersi illegittimo.

3.1. Il motivo risulta in primo luogo inammissibile, laddove non viene riferito in quale sede processuale sarebbe emerso che il licenziamento in esame aveva determinato la mancato rispetto della quota di riserva.

3.2. Il motivo è comunque infondato.

La L. n. 68 del 1999, art. 10, che detta le norme in ordine al rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, prevede al comma 4, che il recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’art. 3 della legge medesima.

Nell’interpretare la disposizione in scrutinio, questa Corte nelle sentenze n. 15873 del 20/09/2012, n. 28426 del 2013 e n. 3931 del 26/02/2015 ha affermato che la previsione riguarda soltanto il recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo” e non anche gli altri tipi di recesso datoriale.

Nè può ritenersi ricompreso in tale previsione il licenziamento per superamento del periodo di comporto, considerato che la previsione normativa impedisce al datore di lavoro di effettuare, in spregio alla quota di riserva, quelle riduzioni di personale che traggono origine da scelte attinenti all’organizzazione aziendale, non di adottare provvedimenti che trovano giustificazione nella prestazione del singolo lavoratore, siano o meno addebitabili al lavoratore stesso.

Il licenziamento per giustificato motivo oggetto e quello per superamento del periodo di comporto, pur avendo in comune il fatto di prescindere da una condotta addebitabile al lavoratore, nonchè oggi dal fatto di essere accomunate a fini sanzionatori dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, sono del resto fattispecie che mantengono significative differenze ontologiche, considerato che in virtù della previsione dell’art. 2110 c.c., il superamento del limite previsto di tollerabilità delle assenze è condizione sufficiente di legittimità del recesso, a prescindere dall’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, nè è richiesta la correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse (così Cass. n. 1861 del 28/01/2010, n. 1404 del 31/01/2012).

4. Come quarto motivo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 15, e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e ribadisce la tesi secondo la quale licenziamento sarebbe nullo in quanto discriminatorio per motivi di handicap.

4.1. La Corte d’appello ha rilevato in proposito che il superamento del periodo di comporto esclude la natura discriminatoria del licenziamento e che dagli elementi in atti non si traeva il benchè minimo elemento idoneo a ritenere che la signora V. fosse stata penalizzata dall’azienda a causa delle sue condizioni di disabilità, laddove il fatto che la società avesse al contrario assecondato le richieste della lavoratrice del 2006 e del 2008 dimostrerebbe il contrario.

Tali affermazioni non vengono revocate in dubbio, in quanto la ricorrente richiama la documentazione sanitaria ed i capitoli di prova che non sarebbero stati contestati, ma non ne riporta il contenuto, nè trascrive gli atti dai quali, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, si risolverebbe la mancanza di contestazione, ed inoltre neppure si riferisce a quali fini e in quale senso tali risultanze sarebbero decisive per vincere l’argomentazione della Corte d’appello.

4.2. L’effettivo superamento del periodo di comporto esclude poi la possibilità di configurare un asserito intento discriminatorio, considerato che la giurisprudenza di questa Corte richiede allo scopo che esso costituisca il motivo unico determinante l’individuazione del lavoratore appartenente alla categoria protetta (ex plurimis: Cass. n. 3986/2015; Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n. 16155/09) e che, in ogni caso, di discriminazione può parlarsi solo quanto si configuri un trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta (Cass. n. 6575 del 05/04/2016) mentre nella fattispecie qualunque lavoratore sarebbe stato licenziato nella medesima situazione, che costituisce una condizione legittimante di natura generale (nello stesso senso, seppure in fattispecie diversa, Cass. n. 15315 del 04/12/2001, che ha affermato che nell’ipotesi di avviamento di un invalido al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, con contratto stipulato con patto di prova, l’invalido che deduca l’intento discriminatorio in quanto basato sulla incompatibilità della prestazione richiesta con l’invalidità – del recesso del datore di lavoro al termine del periodo di prova, è tenuto a fornire tempestivamente elementi di obiettivo riscontro, che consentano la concreta verifica della circostanza denunciata).

5. Come quinto motivo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, così come modificato dalla legge Fornero;

lamenta il vizio di mancata motivazione della lettera di licenziamento, poichè nè la lettera di preavviso nè quella di licenziamento conterrebbero la specificazione dei giorni di assenza.

5.1. La Corte d’appello ha ritenuto che l’onere di forma della comunicazione del licenziamento fosse stato assolto, risultando indicata la causale del licenziamento, nonchè comunicato il numero dei giorni di assenza accumulati nel periodo di riferimento.

5.2. La soluzione è conforme a diritto.

Questa Corte ha affermato in più occasioni (v. sentenza n. 23920 del 25/11/2010, Cass. lav. n. 23312 del 18/11/2010, n. 8707 del 2016) che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è assimilabile al licenziamento disciplinare, per cui solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo poi restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

Tali argomentazioni restano valide anche dopo la modifica della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, realizzata con la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37, che ha imposto la comunicazione dei motivi contestuale al licenziamento, considerato che l’onere di forma ha la funzione di individuare e cristallizzare la ragione giustificativa del provvedimento espulsivo, che nel caso è riferita ad un evento, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

6. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale Amiat deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’eccezione di mancata richiesta di accertamento e declaratoria della natura professionale della malattia.

7. Segue il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti previsti dal primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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