Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21377 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 15/10/2011), n.21377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Gela

con ordinanza n. 677/09 del 18/10/2010 nel procedimento pendente tra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALIMENTARI

E FORESTALI – ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI DI CATANIA – PALERMO;

A.A.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato in data 4 maggio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio;

“Preso atto che il Giudice di Pace di Gela premesso: a) che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 3743 del 2009 aveva cassato l’ordinanza del Giudice di Pace di Chiaramonte Gulfi e rinviato il procedimento davanti allo stesso, b) che non sussisteva agli atti alcuna eccezione di incompetenza per territorio, si è ritenuto incompetente considerando competente il Giudice di Pace di Chiaramonte Gulfi e ha ritenuto di conseguenza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.

Ciò posto con ordinanza del 18 ottobre 2010 ha rimesso alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il fascicolo d’ufficio affinchè la stessa provvedesse ad indicare il Giudice competente a conoscere della controversia.

Considerato che:

Quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso (ex art. 360, nn. 3, 4, 5) e siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altro giudice.

Tale giudice, in ragione dell’art. 383 c.p.c., sarà un giudice di pari grado rispetto a quello che emise il provvedimento cassato e l’organo giurisdizionale che si occuperà del giudizio di rinvio verrà designato dalla stessa Corte di Cassazione, dando luogo a un tipico esempio di competenza funzionale. PQM Si propone il rigetto dell’istanza presentata dal Giudice di pace di Gela e si riconferma la decisione della Suprema corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 3743 del 2009.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condivide argomentazioni e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, e, per solo completezza e chiarezza di motivazione, precisa:

che quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso (ex art. 360, nn. 3, 4, 5) e siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni nell’annullare il provvedimento impugnato rinvia la causa ad altro giudice, pari ordinato ex art. 383 c.p.c., rispetto a quello il cui provvedimento è stato cassato, la cui competenza a decidere nel giudizio di rinvio ha carattere funzionale.

Che in ragione di tale carattere, la costante giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente evidenziato come nel vigente sistema processuale, al di fuori dell’ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non sia consentito riformare una decisione della Corte di cassazione nè al giudice di rinvio nè alla stessa Corte ulteriormente adita, ritenendo in particolare inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, ferma, soltanto, la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione con ordinanza di correzione d’eventuale evidente errore materiale nell’indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato, per altro con procedimento la cui iniziativa è rimessa alla sola parte interessata e non al giudice ad quem.

Che ulteriore ragione di modificabilità della designazione del giudice di rinvio risiede nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori delle ipotesi di revocazione di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ., limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perchè su di essa, quale questione di rito, si forma nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale: ciò, sulla base del semplice principio, per cui, se sulla risoluzione di una questione interna al giudizio non v’è mezzo di impugnazione esperibile, la statuizione sulla stessa deve restare indiscutibile e deve esserlo anche nel corso dello svolgimento processuale successivo con il giudizio di rinvio e la fase di cassazione, eventualmente conseguente.

Che per sola completezza di motivazione, evidenzia che nella sentenza di questa Corte 3743/2009, che ha rinviato al GdP. di Gela, neppure sarebbe, comunque ravvisabile alcun errore, nè materiale nè giuridico, in quanto nel designare il Giudice di rinvio, che non può essere quello stesso dal quale è stato emesso il provvedimento cassato, la Corte ha ampia discrezionalità di motivazione nella scelta, non vincolata dal criterio della competenza territoriale, ma, informata a ragioni di opportunità, specie ove ili provvedimento cassato sia stato emesso da un piccolo ufficio con un solo o pochi magistrati, per il che viene solitamente prescelto o un ufficio viciniore o un ufficio con un più ampio organico di magistrati;

ond’è che, nella specie, risulta del tutto ragionevole la scelta dell’ufficio del GdP. di Gela, rispondente rispetto a quello del GdP di Chiaromonte, ad entrambi i menzionati criteri. Che, pertanto, il ricorso con il quale il Giudice di Pace di Gela ha chiesta la modifica della designazione del giudice di rinvio è inammissibile.

Ritenuto non doversi provvedere sulle spese, dacchè in questa sede le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso conferma la competenza del G.d.P. di Gela, dispone la riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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