Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21377 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 13/08/2019), n.21377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19804/2018 proposto da:

O.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 18 maggio 2018, respinge il ricorso proposto da O.O., cittadino nigeriano proveniente da (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il ricorrente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione;

b) neppure il richiedente è da annoverare tra le categorie di persone esposte a violenze, torture o alte forme di trattamento inumano;

c) in ogni caso i fatti riferiti dall’interessato, in assenza di atti persecutori diretti e personali, portano al rigetto della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato;

d) è condivisibile la valutazione di carente credibilità del racconto espressa dalla Commissione territoriale in quanto il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda narrata, a fronte di pertinenti domande rivoltegli al riguardo;

e) le dichiarazioni rese in sede di audizione hanno mostrato incoerenze interne e frequenti contraddizioni su punti essenziali della storia personale come sulla conoscenza dell’omosessualità dell’amico dal quale sarebbe andato a vivere, l’irruzione della polizia, l’incertezza sul proprio orientamento sessuale, il mancato colloquio con il padre in merito alle vicende raccontate ancorchè essendo il padre medico, appartenente alla borghesia intellettuale, si presume che avesse la capacità di comprendere i problemi del figlio derivanti dalla sua esperienza di omosessualità;

f) (OMISSIS), da cui proviene il richiedente non rientra fra gli Stati della Nigeria per i quali l’UNHCR ha sconsigliato il rimpatrio;

g) in particolare, dall’esame delle fonti non risulta che il territorio lungo il fiume Niger in cui sono compresi l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) sia interessato da un vero e proprio conflitto armato interno, tale da comportare la concessione della protezione sussidiaria;

h) nella zona si riscontrano episodi di violenza connessi allo stato di povertà delle fasce di popolazione locale che non fruiscono dei benefici derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi ma si tratta di una situazione che non rappresenta, di per sè, un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone e comunque l’interessato non ha dimostrato la sussistenza di un rischio personalizzato e concreto di subire la condanna alla pena di morte o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine ovvero di essere esposto ad un concreto pericolo per la propria incolumità in conseguenza della situazione di violenza esistente nel proprio Paese, tale da configurare come “conflitto armato interno”;

i) mancano, quindi, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

I) le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente, anche se credibili e giustificate, non consentono tuttavia di accordare la protezione umanitaria, tanto più che gli evidenziati problemi di salute non sono gravi (e potrebbero, caso mai, consentire il rilascio di un permesso per cure mediche) e possono essere risolti al rientro in patria dal padre medico del richiedente;

3. il ricorso di O.O. domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in quattro motivi;

2. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1 e 13, nonchè degli artt. 737 e 135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6;

2.1. si rileva che il Tribunale ha respinto le domande di protezione internazionale del ricorrente con una motivazione contraddittoria e solo apparente nella quale, fra l’altro, si afferma che l’interessato non avrebbe allegato di appartenere ad una minoranza etnica oggetto di persecuzione, quando invece la dichiarata omosessualità – documentata dal richiedente e che il Tribunale esclude apoditticamente senza neppure considerare che in Nigeria l’omosessualità è punita penalmente – pone proprio il ricorrente in una situazione di possibile persecuzione, diretta e indiretta, da parte delle istituzioni nigeriane;

2.2. si aggiunge che anche la scarsa coerenza del racconto di O.O. viene affermata in modo del tutto generico senza neppure riportare l’esatto contenuto delle dichiarazioni del ricorrente e facendo propria nella sostanza la valutazione espressa dalla Commissione territoriale che, nel ricorso introduttivo, era stata motivatamente contestata;

2.3. inoltre si fa riferimento ad una incertezza del ricorrente sul proprio orientamento sessuale la quale ormai è superata visto che, da tempo, egli ha preso coscienza della propria identità omosessuale ed ha avviato una relazione sentimentale con un ragazzo in Italia, come riferito dalla psicologa sentita nel corso del procedimento;

2.4. in sintesi, la motivazione meramente apparente del decreto non consente di conoscere le ragioni che hanno portato il Tribunale a considerare il racconto del ricorrente non credibile ovvero anche se credibile non rilevante per il riconoscimento della protezione internazionale (al riguardo, si richiama Cass. n. 3758 del 2018);

3. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti;

3.1. si precisa che, secondo il ricorrente, la ragione della sua fuga dalla Nigeria è rappresentata dal timore di persecuzioni da parte delle istituzioni nigeriane unitamente all’abbandono della famiglia derivanti dall’emersione all’attenzione pubblica del proprio orientamento omosessuale in uno Stato che punisce con la sanzione penale i rapporti tra persone del medesimo sesso e non offre garanzie processuali paragonabili a quelle italiane e, inoltre, è dotato di carceri ove le condizioni dei detenuti sono disumane;

3.2. a fronte di tale situazione, il Tribunale solleva, in modo contraddittorio, dei dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria omosessualità facendo, fra l’altro, riferimento alla possibilità per l’interessato di trovare comprensione nel padre medico senza dare spiegazioni al riguardo;

3.3. ne deriva che, da un lato, il Tribunale omette di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalle sanzioni penali previste in Nigeria per l’omosessualità con la conseguente impossibilità per il ricorrente di richiedere la protezione statale al riguardo e d’altra parte motiva in modo del tutto criptico e solo apparente la ritenuta incoerenza del racconto del ricorrente, senza spiegare come possa conciliarsi il rigetto della domanda della protezione sussidiaria con il trattamento dell’omosessualità in Nigeria;

4. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione: del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,10,13,27 e 32; dell’art. 16 della direttiva n. 2013/32/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2,3,5,6,14 anche in riferimento all’art. 115 c.p.c.; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2;

4.1. si rileva che il giudice deve prendere in esame le dichiarazioni del ricorrente nella loro integralità onde valutarne la credibilità alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 all’esito dell’istruttoria calibrata sulla fattispecie e quindi attivandosi per colmare eventuali lacune o per chiarire dei punti dubbi, anche sulla base di informazioni attendibili sul Paese di origine;

4.2. nella specie il ricorrente è comparso in udienza, ma non gli sono state poste domande specifiche onde ottenere chiarimenti o sollecitare integrazioni rispetto alle dichiarazioni già formulate, ad esempio sulla ritenuta implausibilità del fatto che O. non sia riuscito a parlare con il padre medico, affermata dal Tribunale senza considerare che in Nigeria (come in molti Paesi) l’omosessualità è considerata un abominio che espone al disonore tutta la famiglia sicchè appare plausibile che non si intenda affrontare tale argomento con i familiari;

4.3. su queste basi è stata respinta la domanda di protezione sussidiaria, con motivazione apparente o comunque contraddittoria;

4.4. anche per la protezione umanitaria si rileva che il relativo rigetto è stato statuito senza l’esame dei molteplici elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva rappresentati nel ricorso introduttivo, supportati da documenti attestanti il trattamento sanzionatorio e sociale dell’omosessualità in Nigeria, elemento che avrebbe dovuto comportare l’acquisizione di informazioni sulla situazione legislativa, giudiziaria e carceraria del Paese, cui ha fatto riferimento il ricorrente in linea generale e in riferimento alla propria vicenda personale;

5. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE; dell’art. 16 della direttiva n. 2013/32/CE sostenendosi, in collegamento con il precedente motivo, che l’omessa motivazione e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, dianzi denunciate, comportano anche la violazione del principio di effettività del ricorso al giudice;

Esame delle censure.

6. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

7. il primo motivo va dichiarato inammissibile per plurime, concorrenti ragioni;

8. in primo luogo è da escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione apparente con riguardo al rigetto delle domande di protezione internazionale del ricorrente;

8.1. com’è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009);

8.2. nella specie ciò non si riscontra perchè la motivazione sul punto interessato contiene la concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

9. le ulteriori censure proposte con il primo motivo vanno esaminate – per ragioni di ordine logico – insieme con quelle formulate nel secondo e nel terzo motivo sempre avverso il rigetto delle domande di protezione internazionale del richiedente;

9.1. tali censure sono inammissibili perchè, nella sostanza, finiscono con l’esprimere – peraltro, in modo generico e senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (con riguardo ai documenti richiamati), in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726) – un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Tribunale, che come tale è di per sè inammissibile, tanto più che il Tribunale ha sottolineato la scarsa credibilità del racconto emersa in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, desunta dal fatto che il richiedente, a fronte di incoerenze interne e di frequenti contraddizioni su punti essenziali della storia personale, non è stato in grado di circostanziare la vicenda narrata, rispondendo in modo adeguato alle pertinenti domande rivoltegli, principalmente in ordine alla dichiarata omosessualità;

9.2. le anzidette censure non toccano in modo specifico questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il decreto sul punto – e, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nel decreto impugnato, come l’osservazione del Tribunale in merito al mancato colloquio del ricorrente con il padre, che non è certamente decisiva e, al pari di ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione, deve considerarsi un “obiter dictum”, come tale non vincolante, in quanto non diretto a sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni e, quindi, improduttivo di effetti giuridici e non suscettibile di gravame, nè di censura in sede di legittimità (Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815);

9.3. di conseguenza, l’omessa impugnazione dell’indicata ratio decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, le suindicate censure, in quanto la statuizione non censurata è divenuta definitiva e quindi non si può più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

9.4. a tale conclusione si perviene in quanto, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) nei giudizi in materia di protezione internazionale la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

b) tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

9.5. nel presente ricorso la suindicata statuizione relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente (anche in merito alla dichiarata omosessualità) non risulta censurata in conformità con i suindicati principi e, in particolare, secondo quanto dispone l’art. 360 c.p.c., n. 5;

10. sono inammissibili anche le censure, proposte nel terzo motivo, avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria;

10.1. al riguardo, il ricorrente sostiene che tale statuizione è stata adottata senza l’esame dei molteplici elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva rappresentati nel ricorso introduttivo, supportati da documenti attestanti il trattamento sanzionatorio e sociale dell’omosessualità in Nigeria;

10.2. ma in realtà, sul punto, il Tribunale più che fare riferimento all’omosessualità del ricorrente – sulla quale, peraltro, il racconto dell’interessato non è stato reputato credibile, come si è detto – ha affermato che le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente, pur considerate credibili e giustificate, tuttavia non potevano consentire di accordare la protezione umanitaria, tanto più che gli evidenziati problemi di salute non sono gravi (e potrebbero, caso mai, consentire il rilascio di un permesso per cure mediche) e possono essere risolti al rientro in patria dal padre medico del richiedente;

10.3. pertanto, anche in questo caso, le censure non toccano in modo specifico la ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il decreto sul punto e, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con la statuizione contestata;

11. anche il quarto motivo è inammissibile in quanto, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) laddove i fatti allegati a sostegno della domanda siano stati ritenuti poco credibili o non credibili, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (fra le tante: Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096);

b) infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente la protezione internazionale non esclude l’onere dell’interessato di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2015, n. 16201; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503);

11.1. poichè nella specie, come si è detto, il racconto del ricorrente è stato motivatamente considerato poco credibile, specialmente in merito alla dichiarata omosessualità, mancavano i presupposti per l’acquisizione d’ufficio di ulteriori informazioni sulla situazione legislativa, giudiziaria e carceraria della Nigeria con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio e sociale dell’omosessualità in Nigeria;

11.2. ne consegue che non può lamentarsi al riguardo la violazione delle norme invocate e del principio di effettività del ricorso al giudice, visto che mancano i presupposti di fatto per l’applicazione sia delle norme richiamate sia del principio che garantisce il diritto un ricorso effettivo davanti ad un giudice (previsto dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della CDFUE) e, di conseguenza, risulta inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge – che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) – non potendo la suddetta denuncia riguardare norme inapplicabili alla fattispecie considerata;

11.3. a tale conclusione si perviene rilevandosi che, secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia in favore dell’interessato dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prender parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, sentenza 27/04/2017, Schmidt c. Lettonia);

11.4. nella specie, è pacifico sia che il ricorrente abbia potuto esercitare il suddetto diritto sia che egli sia stato posto in condizione di circostanziare la vicenda narrata, rispondendo alla pertinenti domande rivoltegli in sede di audizione, ma non lo ha fatto;

Conclusioni.

12. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

8. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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