Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21377 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 06/10/2020), n.21377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20462-2017 proposto da:

INECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V. BANCO DI SANTO SPIRITO 42,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUDITTA MERONE, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2017 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MERONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La INECA spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 763/15/17, depositata il 1 febbraio 2017, che, in totale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato l’atto impositivo originariamente impugnato, costituito dall’atto di contestazione di violazione di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative n. 281100-452/2014, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il 18 luglio 2014 e relativo a indebite compensazioni su recupero accise anni 2011-2012, per l’importo complessivo di Euro 288.980,86.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 27 e 55, dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e dell’art. 2909 c.c., per non avere il giudice della sentenza impugnata rilevato la tardività dell’appello proposto dall’Agenzia.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice della sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3 e 5, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, dell’art. 220, comma 2, lett. b) del Reg. reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/1992, 119 del nuovo codice doganale.

6. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. (recte, D.P.R.) 9 giugno 2000, n. 277, artt. 1, 2, 3 e 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente negato la spettanza del beneficio richiesto (riduzione dell’accisa) per il solo fatto della mancata iscrizione dell’azienda ricorrente all’albo degli autotrasportatori.

7. Il primo motivo è fondato, perchè l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli era tardivo e la CTR lo ha invece ritenuto ammissibile.

8. A tale riguardo, la CTR ha sostenuto che la società INECA “ha invocato il termine breve per l’impugnazione senza provare l’avvenuta notificazione della sentenza, ma soltanto la notificazione di un atto che fa riferimento alla sentenza”.

9. In realtà, la società ha provato di aver trasmesso all’Agenzia delle dogane e dei monopoli non già “un atto che fa riferimento alla sentenza”, ma proprio la copia autentica della sentenza di primo grado, inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 16 marzo 2016, unitamente a un’istanza di sgravio; la società ha inoltre provato di aver successivamente depositato la copia della sentenza notificata presso la segreteria della commissione di primo grado.

10. In tal modo, la società ha correttamente assolto agli oneri previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 28, per far decorrere il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51 dello stesso decreto.

11. Non vale in senso contrario replicare, come ha fatto l’Agenzia nelle sue difese, che nel nostro ordinamento la notificazione non ammette equipollenti e che è irrilevante la conoscenza dell’atto che il destinatario abbia avuto “aliunde”.

12. La giurisprudenza cui fa riferimento l’Agenzia si è formata in ipotesi del tutto diverse, in cui si pretendeva di estendere al ricorso per cassazione proprio le forme alternative di notificazione previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 3, (spedizione a mezzo posta e consegna dell’atto presso l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria) per la notificazione della sentenza di primo grado e per la presentazione del ricorso in primo grado e in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53); proprio tale giurisprudenza (Cass., Sez. V, 21/01/1011, n. 1384; Cass., Sez. V, 04/06/2007, n. 12982) anzi conferma che l’art. 16 ha introdotto due nuove forme di notificazione, espressamente equiparate dalla legge a quelle previste dagli art. 136 c.p.c. e ss. e dunque perfettamente idonee, se correttamente eseguite, a realizzare lo scopo della conoscenza legale dell’atto. Nè può avere rilevanza il fatto che la sentenza sia stata spedita assieme all’istanza di sgravio, in unico plico, poichè ciò non ha certo impedito all’Amministrazione di prendere conoscenza del contenuto di entrambi gli atti.

13. In conclusione, poichè la sentenza di primo grado è stata notificata all’Agenzia il 16 marzo 2016 e l’appello è stato proposto il successivo 17 giugno 2016, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 51, la CTR avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’appello e dichiararlo inammissibile.

14. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto il processo non avrebbe potuto proseguire in grado di appello.

15. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, che sono da considerare assorbiti.

16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

17. La peculiarità della fattispecie giustifica invece la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese del grado, liquidandole in Euro 10.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA; compensa le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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