Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21376 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. III, 26/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 26/07/2021), n.21376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8954-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA MADDALENA MAINO;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2533/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

P.G. ricorreva per la cassazione della sentenza n. 2533 del 2017 della Corte di appello di Torino, esponendo che:

aveva intimato precetto a F.F. per un credito cedutole dalla Cooperativa Diana, come già comunicato dalla debitrice ceduta, che, da parte sua, aveva contestato la cessione e la debenza;

F. si era opposta deducendo l’invalidità della cessione) priva di data certa;

il giudice dell’esecuzione aveva disposto la riassunzione del giudizio nella fase di pieno merito;

la deducente aveva proceduto alla riassunzione allegando che avrebbe dovuto essere l’opposta a provare l’invalidità della cessione; che l’art. 2704, c.c., non era applicabile per difetto di terzietà; che dell’anteriorità della cessione rispetto alla cessazione della Cooperativa vi era prova documentale;

F. si era costituita eccependo la spedizione in forma esecutiva non rilasciata in favore della precettante, l’intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c., la simulazione della cessione e l’inesistenza dei poteri del liquidatore;

il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, osservando che la prescrizione era decennale, perché fondata su rapporto contrattuale e non sociale; che la cessione giustificava la spendita del titolo; che non era necessaria una data certa della cessione non dovendo risolversi conflitti; e che della simulazione non vi era prova; la Corte di secondo grado, pronunciando sull’appello principale dell’opponente e quello incidentale dell’opposta, aveva accolto il primo per intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di debito inerente al rapporto sociale;

questa decisione era errata in ragione degli otto motivi che quindi si articolavano;

resisteva con controricorso F.F. che depositava, altresì, memoria.

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 475,156,111 c.p.c., artt. 2495,1263, c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

l’opposizione aveva sanato il preteso vizio della spedizione in forma esecutiva non effettuata in favore della deducente;

la formula in parola era stata rilasciata su decreto ingiuntivo, poi oggetto di opposizione respinta, emesso prima dell’intervenuta cancellazione della società Cooperativa, e su richiesta del difensore della stessa società abilitato in ragione dell’ultrattività del mandato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2424,1417, c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte territoriale avrebbe errato:

– fondando la ritenuta prescrizione quinquennale sul rilievo dell’iscrizione del credito nel bilancio della cooperativa, spiegabile non perché di natura sociale, ma perché oggetto di cessione “pro solvendo” e non “pro soluto”;

mancando di considerare che non era opponibile alla deducente la prova presuntiva, stante il divieto in materia di simulazione, in quanto F. era socia della cooperativa e quindi successore universale della stessa a seguito della sua cessazione;

mancando di esaminare il prodotto verbale dell’assemblea della cooperativa, con data certa – anteriore rispetto alla cessazione sociale – attestata dall’estratto notarile relativo, in cui si menzionava la copertura di debiti sociali con cessione di crediti, fatto che corrispondeva alla qualità di creditrice della deducente cessionaria in ragione di un arbitrato del 1986, secondo quanto attestato da una sentenza del Tribunale di Alessandria;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che avrebbe dovuto essere imputato a F. l’onere di provare la dedotta simulazione della cessione, trattandosi di domanda di accertamento negativo;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2945 c.c., poiché la Corte territoriale avrebbe errato violando il giudicato sulla prescrizione del credito formatosi col decreto ingiuntivo, di cui come dedotto si poteva avvantaggiare la cessionaria quale successore a titolo particolare nella titolarità attiva dell’obbligazione;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2949,2697,2909 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non avrebbe potuto essere la mera iscrizione al bilancio sociale a mutare la natura del credito fondato sui maggiori costi di costruzione, oggetto di arbitrato, degli alloggi assegnati dalla cooperativa, facenti parte, pertanto, del costo dell’immobile trasferito;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,2946,2697 c.c., artt. 345,115,101 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato esaminando la quietanza di pagamento del prezzo correlato all’assegnazione dell’alloggio, basandosi sulle affermazioni, contestate, della controparte, trattandosi di documento non prodotto e che aveva riguardo solo alle spese fino ad allora sostenute dalla cooperativa;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704,2697,2495 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato statuendo sulla necessità di data certa della cessione, posto che la F., quale socio successore, alla cessazione, della cooperativa, non era terzo e non ricorrevano, comunque, situazioni di conflitto tra aventi causa da dirimere; atteso che dal menzionato verbale assembleare emergeva l’anteriorità della cessione rispetto alla cessazione sociale intervenuta; e fermo rimanendo che, seppure fosse stata simulata la cessione, dallo stesso verbale di assemblea sociale emergeva la prova della cessione in forma orale come possibile;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2704,2697 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare e dare valore alla qualità di successore di F..

Rilevato Che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

come eccepito in controricorso e come desumibile dalla sintesi della parte narrativa del ricorso, anche in raffronto ai motivi, è del tutto impossibile comprendere quali questioni, e in quali termini, fossero state dedotte e discusse nel merito;

la parte in fatto del ricorso non spiega compiutamente la vicenda da cui sarebbe nato il credito, quale discussa nel merito, né il compiuto tenore dei motivi di opposizione (tipicamente: dedotte e discusse ragioni dell’invalidità della cessione, dedotta e discussa rilevanza della terzietà);

né viene riportato compiutamente il tenore delle ragioni decisorie della Corte di appello;

anche analizzando i motivi, in essi si affastellano le vicende sottese al titolo giudiziale e quelle afferenti alla cessione del correlativo credito e alla successiva opposizione originante l’odierno giudizio, senza che sia dato comprendere quando e in che termini fosse stata dedotta e discussa; la questione della sanatoria per raggiungimento dello scopo inerente alla spedizione in formula esecutiva; quella dell’ultrattività del mandato ai fini di questa; quella della pretesa natura “pro solvendo” della cessione; quella della pretesa qualità di creditrice della cessionaria in relazione a una non meglio riportata sentenza di merito della cui stabilità nulla si dice, e in ragione di un non meglio precisato arbitrato del 1986; quella della pretesa corrispondenza tra le cessioni evocate nel verbale assembleare, riferito a stralci, e la cessione del credito qui in discussione; il che impedisce di poter apprezzare la valenza incidente dell’evocata portata del giudicato e natura del credito;

come già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e anche del fatto e della precisa sequenza processuali, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti pure in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata;

si tratta di una ricaduta del generale principio di specificità delle impugnazioni, tanto più pregnante in quelle a critica vincolata come nel giudizio di legittimità, direttamente correlato alla necessità di escludere, altresì, la novità delle questioni agitate che, se tali, non possono essere sollevate per la prima volta solo in questo grado del giudizio;

il ricorso per cassazione, d’altro canto, in base alla medesima disposizione normativa, dev’essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza oltre che della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della fattispecie posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa ma compiuta rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica la dovuta intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e di conseguenza confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo proprio del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto deì principi costituzionali e convenzionali (artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le altre parti di oneri processuali superflui (cfr., da ultimo, Cass., 30/04/2020, n. 8425);

spese secondo soccombenza; raddoppio del c.u..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in Euro 5.200,00, oltre 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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