Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21376 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19783 dell’anno 2016, proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del procuratore speciale B.G. rappresentato e

difeso dall’avvocato Flavio Belelli (C.F.: BLL FLV 71H01 A2710);

– ricorrente –

nei confronti di:

ELETTROMECCANICA COOPCOSTRUTTORI S.r.l. in liquidazione, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro

tempore, M.P. rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi

Russo (C.F.: RSS LGU 63A14 D548W);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ferrara n.

181/2016, pubblicata in data 25 febbraio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti promosso dall’agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), la società debitrice Elettromeccanica Coopcostruttori S.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., assumendo la nullità dell’atto di pignoramento per la mancata preventiva notificazione dell’avviso di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 50, comma 2.

Il giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione ed assegnato termine per l’instaurazione del merito dell’opposizione, cui ha provveduto l’agente della riscossione.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ferrara.

Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Elettromeccanica Coopcostruttori S.r.l. in liquidazione.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dato atto che la società ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la procura – valida sia sul piano sostanziale che processuale – rilasciata dal suo legale rappresentante M.A. in favore di B.G. (atto per notaio D.L.M. di Roma del 1 luglio 2016, rep. 41701, racc. 23523), soggetto in persona del quale si è costituita ed il quale ha a sua volta conferito il mandato difensivo al difensore per il giudizio di legittimità.

Ogni questione sul punto deve ritenersi dunque superata.

2. Con i due motivi del ricorso (esposti e trattati congiuntamente dalla stessa ricorrente) si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e dell’art. 145 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

La sentenza impugnata risulta conforme a diritto, con le precisazioni, correzioni ed integrazioni che seguono.

Risulta in primo luogo irrilevante la circostanza che il tribunale abbia erroneamente affermato che la notificazione dell’avviso di pagamento per cui è causa sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale, dal momento che le concrete ragioni poste a base della decisione in realtà prescindono del tutto da tale erronea indicazione e risultano comunque sviluppate con riferimento alle disposizioni invocate dalla stessa società ricorrente, ed in particolare all’art. 145 c.p.c..

E’ pacifico, in fatto, che la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta diversi anni prima della notificazione dell’atto di pignoramento, e quindi quest’ultimo doveva essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, il quale prevede che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notificazione della cartella di pagamento, così come quella del successivo avviso contenente l’intimazione ad adempiere, in virtù del richiamo operato dall’art. 50 sopra trascritto, sono regolate dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale a sua volta richiama quelle di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss., con alcune deroghe ed eccezioni, che peraltro non escludono l’applicabilità dell’art. 145 c.p.c., come del resto sostenuto dalla stessa società ricorrente, la quale ne lamenta infatti la violazione da parte del giudice del merito.

La questione di diritto posta con il ricorso, dunque, riguarda in definitiva la corretta applicazione dell’art. 145 c.p.c. al caso di specie.

Il Tribunale ha affermato che, laddove non sia possibile la notificazione presso la sede legale della società intimata ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, (come nella specie, essendo essa risultata “inesistente” presso il relativo indirizzo), essa va effettuata al legale rappresentante ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, e che solo nei confronti di quest’ultimo può essere utilizzato il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c.. Ha quindi ritenuto in concreto non regolare la notificazione dell’avviso di pagamento alla società intimata, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (con le speciali modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. “e)” direttamente nei confronti della società e non nei confronti del legale rappresentante.

La società ricorrente sostiene invece che, in una siffatta ipotesi, sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. anche direttamente nei confronti della società, laddove – come nella specie – sia scelta tale modalità e la persona fisica che rappresenta l’ente non sia indicata nell’atto da notificare.

Orbene, il principio di diritto espresso nella sentenza impugnata è del tutto conforme al costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rivedere), secondo cui “in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2232 del 30/01/2017, Rv. 643510 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012, Rv. 622720 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011, Rv. 619293 – 01).

Avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, il ricorso va dichiarato inammissibile.

E’ appena il caso di sottolineare che non può assumere rilievo nella presente fattispecie la diversa questione della eventuale impossibilità di effettuare la notificazione al legale rappresentante, laddove questi non risieda nel comune in cui si trova il domicilio fiscale della società, dal momento che tale questione non risulta posta in sede di merito e, in verità, non è stata espressamente posta neanche nella presente sede.

Comunque, sotto questo profilo il ricorso difetta del necessario requisito di specificità (risultando anche per tale aspetto inammissibile), in quanto non precisa alcunchè in relazione alla residenza del suddetto legale rappresentante, limitandosi la ricorrente a sostenere – infondatamente, come sopra precisato – che la notificazione poteva essere effettuata direttamente alla società ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per il solo motivo che non era individuato nell’atto il suddetto legale rappresentante.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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