Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21376 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 06/10/2020), n.21376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14146-2017 proposto da:

INECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUDITTA MERONE, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10676/2016 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MERONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La INECA spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 10676/50/2016, depositata il 28 novembre 2016, che, in totale accoglimento dell’appello presentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato l’atto impositivo originariamente impugnato, costituito dall’avviso di pagamento n. (OMISSIS), notificato il (OMISSIS), volto al recupero di accise per le annualità 2011 e 2012, per l’importo di Euro 153.854,33.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi illustrati con memoria.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice della sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla dedotta inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice della sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, del Reg. reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, comma 2, lett. b), della L. n. 212 del 2000, art. 11.

6. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. (recte, D.P.R.) 9 giugno 2000, n. 277, artt. 1, 2, 3 e 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente negato la spettanza del beneficio richiesto (riduzione dell’accisa) per il solo fatto della mancata iscrizione dell’azienda ricorrente all’albo degli autotrasportatori.

7. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice della sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla dedotta violazione e/o falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, artt. 41,47 e 48.

8. Il primo motivo è inammissibile, poichè il vizio di omessa pronuncia, che può determinare la nullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella avente per oggetto la carenza di specificità dei motivi d’appello, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (v. da ultimo Cass., Sez. III, 15/04/2019, n. 10422; Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25154).

9. Il secondo motivo, che si articola in tre distinti profili, tutti concernenti l’omessa pronuncia in appello sulla presunta violazione dell’affidamento riposto dal contribuente nella condotta dell’Amministrazione finanziaria, è infondato.

10. Quanto alla omessa considerazione della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, già denunciata in grado d’appello, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., l’affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria è tutelabile se caratterizzato: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono (Cass., Sez. VI, 14/01/2015, n. 537; Cass., Sez. V, 22/09/2003, n. 14000; Cass., Sez. V, 10/12/2002, n. 17576).

11. Ora, nella specie, l’Amministrazione avrebbe leso l’affidamento della società ricorrente per avere ritenuto insussistenti i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio fiscale (riduzione delle accise) per gli anni 2011 e 2012, dopo che, in relazione all’annualità 2009, la stessa Amministrazione aveva espresso parere favorevole al rimborso sull’istanza di riduzione delle accise, considerando formalmente regolari l’istanza presentata e gli allegati presentati all’Ufficio.

12. In realtà, in tale contesto l’affidamento eventualmente maturato dal contribuente non è tutelabile, in quanto fondato su elementi di fatto (l’esercizio dell’attività di autotrasportatore) che non solo possono mutare nel tempo e dunque giustificare anno per anno il rigetto di istanze in precedenza accolte o viceversa, ma la cui sussistenza o insussistenza non poteva non essere nota alla ricorrente, allorchè essa ha presentato l’istanza volta a ottenere il beneficio fiscale per gli anni 2011 e 2012. Delle due l’una, infatti: o tali elementi sussistevano e allora la decisione odierna va contestata nel merito, oppure non sussistevano e allora la società non può invocare la buona fede per aver confidato in una precedente condotta dell’Amministrazione di cui non poteva non conoscere l’illegittimità (semprechè nel frattempo i presupposti fattuali non fossero mutati) e che la stessa Amministrazione aveva il dovere di non ripetere.

13. Quanto al principio che sarebbe ricavabile dal Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 220, la procedura ivi disciplinata riguarda il recupero delle imposte doganali e si fonda su principi e presupposti radicalmente diversi da quelli alla base della procedura volta a ottenere la riduzione dell’aliquota delle accise; in ogni caso, va osservato che proprio l’art. 220 cit. esclude, al par. 2, la ricorrenza della buona fede dell’esportatore (cioè dell’obbligato al pagamento dell’imposta doganale) quando l’errore dell’Amministrazione che in ipotesi lo scuserebbe si basa “su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore”. Ciò conferma l’esistenza di un principio generale dell’ordinamento, anche comunitario, secondo cui la buona fede non giova se l’ignoranza è addebitabile al comportamento dello stesso soggetto che la invoca.

14. Rispetto infine alla L. n. 212 del 2000, art. 11, il comma 1 di tale articolo prevede che la risposta all’interpello sull’applicabilità di determinate disposizioni sia vincolante per l’Amministrazione che l’ha fornita “qualora vi sia obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse”. Poichè nella specie non vi è stato un formale interpello (tale non potendo qualificarsi l’istanza di agevolazione presentata in riferimento a una diversa annualità) e l’incertezza verteva su circostanze fattuali, non può essere invocato l’affidamento di cui parla l’art. 11, che deriva soltanto dall’interpretazione che l’Amministrazione abbia dato di disposizioni normative.

15. Il terzo motivo si compone di due parti: nella prima, la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nel D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (erroneamente qualificato come legge dalla ricorrente) debba essere interpretata nel senso che il potere dell’Amministrazione di annullare il silenzio-assenso formatosi sulla dichiarazione del contribuente sia limitato ai vizi formali della stessa e non si estenda ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti idonei ad accedere al beneficio, pena l’irrazionalità e al limite l’incostituzionalità della previsione; nella seconda parte del motivo di ricorso, la società sostiene di aver esercitato l’attività di autotrasporto utilizzando mezzi di proprietà di altra società, con la quale aveva stipulato un contratto di nolo cd. a freddo oneroso; ciò sarebbe sufficiente a darle accesso al beneficio fiscale invocato, poichè la L. (recte, D.P.R.) n. 277 del 2000 consentirebbe di chiedere la riduzione anche a chi svolge l’attività di autotrasporto utilizzando mezzi altrui senza essere iscritto all’albo e non attribuirebbe rilievo al titolo di detenzione dei mezzi stessi.

16. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

17. Sotto il primo, va osservato che la procedura delineata nel D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, prevede che l’Amministrazione abbia un termine di sessanta giorni per vagliare la regolarità della dichiarazione volta a ottenere l’agevolazione fiscale della riduzione delle accise, dichiarazione che deve possedere i requisiti di cui allo stesso D.P.R., art. 3; se l’Amministrazione non provvede, entro detto termine, a determinare l’importo del credito spettante o a emettere provvedimento di diniego, si forma il silenzio-assenso e l’istanza si considera accolta (art. 4, comma 2). Lo stesso comma 2 prevede tuttavia che l’ufficio possa annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso illegittimamente formato, ciò che ha fatto nella specie l’Amministrazione.

18. In tale disciplina non è ravvisabile alcuna irrazionalità (il sindacato di incostituzionalità è in radice da escludere ex art. 134 Cost., trattandosi di norma regolamentare), poichè, in assenza di una previsione espressa di perentorietà, il termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione per provvedere deve essere considerato ordinatorio e la possibilità, prevista dall’ultimo periodo del comma 2, di annullare l’atto di assenso illegittimamente formato rientra nel più generale potere di autotutela dell’Amministrazione di fronte a propri atti illegittimi (v. Cass., Sez. V, 22/11/2018, n. 30220). Nè la norma riserva tale potere di autotutela ai vizi formali della dichiarazione assentita, come pretenderebbe la ricorrente; anzi, proprio i vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti idonei ad accedere al beneficio richiedono, di regola, un tempo maggiore di verifica rispetto alle semplici difformità formali. Che poi la verifica dell’Amministrazione debba estendersi ai vizi sostanziali, è ricavabile dallo stesso art. 4, che al comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che la stessa eserciti un controllo “circa la veridicità della predetta dichiarazione”.

19. Nel caso esaminato dalla citata Cass. n. 30220 del 2018, il dichiarante aveva documentato i consumi di gasolio, utilizzando le schede carburanti in luogo delle fatture di acquisto, l’esame delle quali aveva consentito in seguito all’Amministrazione di constatare l’insussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio; la S.C. non solo ha considerato legittimo l’autoannullamento, ma ha affermato che esso consente la riespansione del potere impositivo dell’Amministrazione con riferimento non soltanto al tributo evaso, ma anche alle sanzioni.

20. Ne consegue che nessuna violazione del D.P.R. n. 277 del 2000 è imputabile, sotto il profilo appena esaminato, alla sentenza impugnata.

21. Passando al secondo profilo, il D.P.R. n. 277 del 2000 prevede, all’art. 1, comma 2, che l’agevolazione richiesta spetti in favore degli “esercenti le attività di autotrasporto merci”; nella specie la CTR ha accertato che la INECA “non esercita neanche di fatto attività di autotrasporto” (pag. 4 della sentenza impugnata), supportando tale affermazione con argomenti logici e congrui; ciò si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità, che rende inammissibile sotto questo profilo il motivo fatto valere.

22. Quanto alla circostanza che la ricorrente esercitasse l’attività di autotrasporto con mezzi altrui, in forza di un contratto di noleggio, e che ciò avrebbe dovuto portare comunque al riconoscimento del beneficio invocato ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, si tratta di una doglianza non riconducibile all’invocato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma che avrebbe dovuto essere fatta valere, eventualmente, come vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; essa attiene infatti al processo logico che ha condotto il giudice all’affermazione contestata e alla (omessa) valutazione di fatti che avrebbero potuto incidere su tale processo.

23. Il quarto motivo è, infine, infondato.

24. Il mancato rispetto del principio del contraddittorio preventivo è suscettibile di determinare l’invalidità del provvedimento, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., ma anche secondo i principi enunciati dalla Corte di giustizia Ue, solo se il contribuente superi la cd. prova di resistenza, se cioè dimostri in modo specifico e concreto che il rispetto del principio avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 23/05/2018, n. 12832; Corte giust. Ue, 20/12/2017, C-276/16).

25. Ciò nella specie non è avvenuto, poichè la contribuente si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che, ove invitata al contraddittorio, avrebbe sollecitato l’Agenzia delle dogane a fare corretta applicazione della normativa in tema di recupero di accise.

26. In conclusione, il ricorso va rigettato.

27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in Euro 7.290,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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