Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21375 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1540/2015 proposto da:

L.M.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE SISCA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIME S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO CHIELLO,

CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO CHIELLO,

CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/09/2014 R.G.N. 371/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per delega Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1/9/2014 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile nei confronti di Banca Carime s.p.a. e rigettato nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. la domanda proposta verso i predetti istituti di credito da L.M.G., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai procedimento penale cui lo stesso era stato sottoposto a seguito di querela di Carical s.p.a., cui era succeduta a titolo universale Intesa S. Paolo s.p.a..

2. Esponeva il ricorrente che il procedimento era stato intrapreso: A) per il delitto di cui all’art. 646 c.p., per essersi il L.M. appropriato, avendone il possesso per ragioni inerenti alle proprie mansioni, mediante attestazione di false operazioni di prelevamento, di Lire 11.600.000 depositate su un libretto bancario intestato a R.A., nonchè, mediante l’omissione delle operazioni di accredito derivanti dal mandato di pagamento, di Lire 2.517.768 mediante prelievo dal C/C intestato a C.M.; B) per il delitto di cui all’art. 484 c.p., per aver formato falsamente firme di quietanza di R.A.. Deduceva di essere stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo B e, limitatamente alle operazioni concernenti la R., anche da quello di cui al capo A; che, in seguito, intervenuta la revisione della sentenza, era stato prosciolto anche dal delitto di appropriazione indebita in danno di C.M. in ragione della tardività della querela; che il procedimento penale per calunnia a carico del direttore della filiale e dell’ispettore Caricai era stato archiviato per prescrizione dei reati. Esponeva di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del procedimento penale cui era stato ingiustamente sottoposto.

2. La Corte d’appello, previa pronuncia d’inammissibilità dell’appello nei confronti di Banca Carime S.p.A. (motivato, in ragione della mancanza di censura in ordine alla statuizione concernente il difetto di legittimazione passiva), rilevava che il L.M. non aveva dato la prova, pur su di lui gravando il relativo onere, che la querela per i fatti di appropriazione indebita e di falso contestatigli fosse stata presentata con dolo o colpa grave. Osservava che dalla sentenza penale d’appello risultava che la R. solo in dibattimento aveva riconosciuto come propria la firma del prelievo effettuato il (OMISSIS) per Euro 8.300,00, affermando di avere effettivamente riscosso un importo corrispondente, mentre non aveva riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al prelievo di Lire 3.000.000. Rilevava, inoltre, che era da escludere tanto il dolo quanto la colpa grave nello sporgere la querela con riferimento alla vicenda attinente all’appropriazione indebita ai danni di C.M., per la quale in sede di revisione il L.M. era stato prosciolto in ragione delle nuove prove comprovanti la tardività della querela.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il L.M. sulla base di sette motivi. Resistono con distinti controricorsi i due istituti di credito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce infondatezza dell’eccepito difetto di legittimazione passiva della Banca Carime s.p.a.. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Rileva che l’uso strumentale del processo penale per perseguire ingiustamente il L.M. emergeva dal comportamento processuale di Banca Carime che, presente in giudizio a seguito di costituzione di parte civile, ha mantenuto costante la sua posizione anche nel corso del successivo giudizio d’impugnazione.

2. Il secondo motivo è così articolato: efficacia delle sentenze penali d’assoluzione nel giudizio civile ed omessa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce il ricorrente che la sentenza irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, sempre che il querelante o il denunciante sia costituito parte civile, mentre i giudici del merito muovono alcune censure alla sentenza penale passata in giudicato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sul dolo o colpa grave della banca nello sporgere querela e nel persistere nella costituzione di parte civile in tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità e di revisione. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Deduce, ancora, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle indagini della Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento per calunnia instaurato a carico di G.S. e L.M. e sul decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari per intervenuta prescrizione. Erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Rileva, altresì, omessa motivazione sui danni subiti dal ricorrente. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Deduce, inoltre, erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che le spese e competenze andavano liquidate applicando il D.M. n. 140 del 2012, poichè al momento della liquidazione non era ancora in vigore il D.M. n. 140 del 2012.

7. Espone, infine, considerazioni finali sull’ingiustizia della sentenza, sulla violazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Provvedimento abnorme che merita di essere cassato.

8. Va premesso che il ricorso presenta una veste redazionale non conforme ai criteri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè recante in più punti l’affastellata e pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551: “In tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi”).

9. Ciò premesso, si evidenzia, quanto al primo motivo, che la censura è eccentrica rispetto alla ratio della decisione, fondata sulla declaratoria d’inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione della statuizione di primo grado emessa nei confronti di Banca Carime (“nonostante il motivato accertamento effettuato dal primo giudice circa il difetto di legittimazione passiva, il L.M. non ha svolto alcun motivo di censura sul punto…”).

10. Quanto al secondo motivo, si osserva che la censura si limita a una generica enunciazione della violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., con omissione di qualsiasi indicazione riguardo alle modalità in cui la suddetta violazione si sarebbe manifestata, tenuto conto, per di più, che le osservazioni relative alla decisione in sede penale contenute nella sentenza impugnata e riportate per stralcio attengono non già alla rivalutazione della condotta dell’imputato ma ad aspetti rilevanti ai fini dell’individuazione di condotte delle controparti eventualmente produttive di danno.

11. In ordine al profilo, pure contenuto nel secondo motivo, attinente a vizio motivazionale, nonchè ai motivi da 3 a 5, va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, consente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso. I descritti parametri non sono ravvisabili nel caso in esame, posto che la denuncia dei vizi di motivazione sub 2, 3 e 4 è in termini di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, con formulazione non conforme alle prescrizioni di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5. Quanto, poi, al motivo sub 5, si evidenzia che la determinazione dell’entità del presunto danno è irrilevante ai fini della decisione, in ragione della negazione in radice della sussistenza del danno medesimo.

12. In ordine alle censure sub 6 e 7, si evidenzia la loro assoluta genericità, posto che la prima non contiene l’indicazione specifica delle voci di danno erroneamente liquidate secondo la nuova disciplina, mentre la seconda non è neppure qualificabile come vera e propria censura, non contenendo un’espressa critica del ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata.

13. In base alle esposte ragioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle partì convenute delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna di esse in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori si legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, contributo unificato pari a quello art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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