Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21375 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 15/10/2011), n.21375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21156/2010 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARPENTIERI

Venanzio, AGLIATA GIULIANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 1619/2010 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI

NAPOLI, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2011 dal Consigliere Relatore DOtt. ANTONINO SCALISI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osseva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato in data 4 maggio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio;

“Considerato che con atto notificato il 14 dicembre 2009, M. L. presentava opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l’ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla Prefettura di Napoli Ufficio territoriale del Governo, in data 13 novembre 2009.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli dichiarava con ordinanza della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, l’inammissibilità dell’opposizione per mancata osservanza del termine perentorio utile per proporre opposizione di giorni trenta dalla notifica dell’atto opposto. Rilevava il Giudice di Pace che il ricorso di opposizione risultava essere stato inviato a mezzo posta in data 14 dicembre 2009 e quindi oltre il termine massimo di 30 giorni, così come indicato anche nell’ordinanza prefettizia oggetto della presente opposizione, termine di decadenza di natura perentoria.

La cassazione di tale ordinanza è stata chiesta da M.L. con ricorso affidato ad un unico motivo. Ritenuto che 1. Con l’unico motivo, M.L. lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, in combinato disposto con l’art. 155 comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato il Giudice di Pace di Marano di Napoli, secondo il ricorrente nell’aver ritenuto tardivo il ricorso presentato da M.L.. Specifica il ricorrente che considerato che l’ordinanza ingiunzione prefettizia gli era stata notificata in data 13 novembre 2009 (così come è stato rilevato dal Giudice di Pace) e che essendo il mese di novembre composto di trenta giorni: il termine per la proposizione del relativo ricorso sarebbe scaduto domenica 13 dicembre 2009. Pertanto, trattandosi di giorno festivo il dies ad quem risultava prorogato di diritto ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, al primo giorno seguente non festivo vale a dire al 14 dicembre 2009, data in cui il ricorrente avrebbe effettivamente spedito il plico raccomandato contenente il ricorso come riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata in questa sede.

1.1. – Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

1.2. – E’ giusto il caso di chiarire che in relazione alle modalità del computo del tempo entro il quale un’ atto giudiziale deve essere compiuto: i termini si distinguono in termini cc.dd. “a decorrenza successiva” e termini cc.dd. “a ritroso”. Il termine a decorrenza successiva sostanzialmente sta ad indicare che individuato un termine iniziale l’atto deve essere compiuto entro un dato tempo da detto termine; mentre il termine a ritroso sta ad indicare che l’atto deve essere compiuto, un certo numero di giorni, prima di una determinata data.

1.3. – Ora, il termine per la proposizione del ricorso, oggetto del presente giudizio, appartiene ai termini cc.dd. “a decorrenza successiva”, cioè, ai termini in cui il giorno iniziale precede quello finale secondo il calendario comune. Pertanto, quel termine trova la sua disciplina nell’art. 155 c.p.c., comma 4, così come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. F): e, dunque, nella regola secondo cui: se il giorno di scadenza per il deposito del ricorso è festivo o cade in un giorno di sabato esso va prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

1.4. Va, altresì, evidenziato che il termine di deposito del ricorso è rispettato anche nell’ipotesi in cui il ricorso viene spedito, entro il termine utile, mediante il servizio postale, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22, nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione. PQM si propone l’accoglimento del ricorso presentato da M.L.”.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio, condividendo argomentazioni e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento ad altro Giudice di pace di Marano perchè provveda secondo i principi innanzi esposti. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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