Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21374 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27240/2013 proposto da:

Q.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 64, presso lo studio dell’avvocato

DIEGO VIGORITA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

LETTERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/05/2013 R.G.N. 659/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LETTERA MASSIMO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda che ha dato origina alla presente controversia riguarda il licenziamento intimato da Poste italiane s.p.a. a Q.G. in data (OMISSIS), con effetto dal (OMISSIS), in esecuzione delle previsioni dell’accordo sindacale sottoscritto con le principali associazioni sindacali di categoria in data 17 ottobre 2001 e a definizione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24. Tale procedura prevedeva la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale che “alla data rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS) risulta(sse) in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia”.

2. Con ricorso al Tribunale di Bologna il lavoratore impugnò il licenziamento, sostenendo la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, con particolare riferimento, per quanto qui ancora rileva, all’arbitraria scelta del personale da licenziare e alla mancanza di un nesso eziologico tra il piano di riorganizzazione interna di Poste Italiane S.p.A. e i provvedimenti assunti: assunse infatti che alla data del (OMISSIS) egli non aveva ancora acquisito il diritto al trattamento pensionistico, – sicchè non avrebbe potuto essere licenziato in applicazione dei criteri di scelta concordati nell’accordo collettivo, e, inoltre, la sua collocazione professionale nella categoria quadri non rientrava tra quelle del personale in eccedenza. Chiese pertanto la dichiarazione della nullità della risoluzione del rapporto di lavoro, con la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito.

2. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la Poste Italiane S.p.A. a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali corrispondenti.

3. Contro la sentenza, Poste italiane S.p.A. propose appello e la Corte d’appello di Bologna, in totale riforma della decisione impugnata, con sentenza depositata in data 30 maggio 2013, ha rigettato le domande proposte dal Q.. La Corte, dopo aver richiamato precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ha ritenuto correttamente instaurata e condotta la procedura di licenziamento collettivo, non rilevando che la posizione occupata dal lavoratore (di Quadro 1) non fosse compresa tra quelle eccedentarie indicate nella nota di avvio della procedura, dovendosi avere riguardo alle eccedenze di tutte le unità Q1, all’interno delle quali in base sia ai criteri legali sia a quelli convenzionali era stata individuata la posizione del lavoratore in quanto prossimo al pensionamento.

4. Il Q. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di cinque motivi, ai quali resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso. Le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, articolati sia sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sia sotto quello della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c., anche in rapporto agli artt. 2712 e 2697 c.c. e art. 421 c.p.c.) sono fondati sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non contestato dalle parti e costituito dalla ricorrenza di un deficit di organico tra il personale quadro di primo livello di Poste italiane S.p.A. prima della formalizzazione dell’accordo collettivo del 17 ottobre 2001 e del licenziamento: ciò escludeva che la posizione occupata dal ricorrente rientrasse tra quelle eccedentarie, oggetto della procedura di licenziamento collettivo. In particolare, il ricorrente pone a base dei motivi la lista degli esuberi all'(OMISSIS) comunicato dalla stessa società convenuta nel corso della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, da cui risultava un deficit di organico nella categoria quadri di primo livello pari a 28 unità in tutta Italia e una carenza di quadri (Q1) di tre unità nella sola Emilia-Romagna. La mancanza di posizioni eccedentarie nella categoria di appartenenza del ricorrente escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra le esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale ed il recesso. L’affermazione della Corte, secondo cui sussistevano esuberi dichiaratamente esclusi da una prova documentale, costituiva violazione delle norme indicate in rubrica, considerata anche la sua richiesta di mezzi istruttori diretti appunto a comprovare la mancanza di esuberi nella categoria indicata, nonchè la possibilità per il giudice di integrare o emendare le prove anche d’ufficio.

2. Il quarto motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, comma 10, anche in relazione ai commi da 3 a 7 dell’art. 4 e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto vincolante l’accordo sindacale del 17 ottobre 2001, stipulato con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative al termine della procedura, così svuotando di contenuto le norme di cui all’art. 4. L’accordo sindacale, infatti, non può essere utilizzato quale parametro per identificare ex post le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’azienda, le quali devono invece essere chiaramente delineate nella comunicazione di avvio della procedura. La scelta dei lavoratori da licenziare, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, deve dunque rispondere al soddisfacimento di quelle esigenze tecnico produttive come preventivamente delineate, senza che possa essere demandato al successivo accordo sindacale la valutazione della correttezza della procedura.

3. Il quinto motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, in relazione al contenuto dell’accordo del 17 ottobre 2001, nonchè della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, Tab. D. Il ricorrente assume di aver acquisito il diritto al trattamento pensionistico solo a far data dal (OMISSIS), in virtù delle disposizioni di cui alla L. n. 449 del 1997. Il licenziamento, intimatogli alla data del (OMISSIS), era pertanto da ritenersi illegittimo per difetto delle condizioni soggettive richieste per la risolubilità del rapporto di lavoro. L’accordo del 17 ottobre 2001 stabiliva infatti che: “il rapporto di lavoro del personale che alla data rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS) risulti in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia si risolverà secondo criteri, modalità e termini cui all’allegato numero 1”. E l’allegato numero 1, al punto 1, così disponeva: “L’azienda risolverà alla data del (OMISSIS), il rapporto di lavoro di tutto il personale che alla data medesima abbia conseguito i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia”; mentre il punto 2, prevedeva che: “L’azienda risolverà alla data del (OMISSIS), il rapporto di lavoro di tutto il personale che alla data medesima abbia conseguito i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia”. Per espressa disposizione normativa contrattuale, pertanto, egli non poteva essere ricompreso tra il personale da porre in mobilità e licenziare alla data del 31/12/2001 difettando il presupposto al quale l’accordo del 17/10/2001 aveva subordinato la scelta e le modalità applicative del recesso. In punto di fatto deduce che alla data del (OMISSIS) egli non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, in quanto rientrava secondo l’art. 59, comma 6, Tab. D, L. cit., nella cosiddetta “finestra di attesa”, che per età e anni di servizio poteva aver luogo solo nell'(OMISSIS), come dedotto in primo grado e comprovato dalle certificazioni IPOST (documento n. 23 del fascicolo di primo grado del ricorrente, depositato unitamente al ricorso per cassazione).

4. Il primi quattro motivi, che si affrontano congiuntamente, non meritano accoglimento.

4.1. La L. 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo), ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455; 9 ottobre 2000, n. 13450; Cass., 29 luglio 2003, n. 11651; v. anche Cass. 13 maggio 2004 n. 9134; Cass., 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass., 3 marzo 2009, n. 5089).

4.2. Questa Corte, anche con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo in esame, ha avuto modo di affermare che “in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per il licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione”(cfr. in particolare, Cass. n. 4653/2009; n. 10126/2012, Cass. n. 2516/2012, Cass. n. 19712/2011, Cass. n. 12196/2011, Cass. n. 6030/2011, Cass. n. 5884/2011, Cass. n. 24343/2010, Cass. n. 4653/2009, Cass. n. 84/2009, Cass. n. 82/2009, cui adde Cass. n. 5143/2013, Cass. n. 5414/2013, Cass. n. 10985/2013, Cass., 22612/2013 e Cass., n. 18974/2015).

4.3. In queste sentenze si è precisato che il progetto di riduzione del personale complessivo dell’azienda postale imponeva di indicare soltanto la ripartizione delle eccedenze per categorie professionali, nonchè per aree geografiche, anche in vista delle conseguenti necessità di una nuova riorganizzazione del lavoro. In relazione a tale progetto, infatti, non sarebbe stata coerente l’indicazione di uffici o reparti con eccedenze, coincidendo la “collocazione” dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale; nè avrebbe avuto alcun senso la specificazione delle concrete posizioni lavorative che si intendevano eliminare, risultando tale profilo completamente estraneo alle ragioni della decisione imprenditoriale.

4.4. Su questa scia si pone la decisione n. 14170/2014 che ha affermato il seguente principio, perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, secondo il quale “in materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, ove il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali sia unico e riguardi la possibilità di accedere al prepensionamento, tale criterio sarà applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, restando perciò irrilevanti i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura”.

4.5. Si è altresì rimarcato che anche la proposta di ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti mediante l’applicazione del criterio di scelta (necessitante di accordo sindacale) del possesso dei requisiti per la pensione offre elementi di giudizio utili alla valutazione di sufficienza e coerenza dei contenuti della comunicazione preventiva.

Questo criterio, in linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 1994, è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte conforme al principio di ragionevolezza e non discriminazione, coerente soprattutto con le finalità del controllo sociale affidato ai sindacati e agli organi pubblici, ed ora consacrato al livello legislativo dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3.

4.6. Si è, così, chiarito che “deve…. considerarsi razionalmente adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico con fruizione di mobilità lunga, oltretutto menzionato come esempio nella suddetta sentenza costituzionale, stante la giustificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione e il potere dell’accordo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, di sostituire i criteri legali e di adottare anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro” (Cass. 24 aprile 2007, n. 9866), precisandosi (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541, conforme a Cass. 21 settembre 2006, n. 20455) che “in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità a pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro”.

4.7. Questi precedenti ribadiscono un orientamento costante, benchè non univoco, di questa Corte in tema di controllo giudiziale da esercitarsi sulla regolarità procedimentale del licenziamento collettivo e sul rispetto dei principi di non discriminazione, di razionalità e di obiettività dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nella determinazione negoziale degli stessi criteri (v., da ultimo Cass., n. 19457/2015, che ha riassunto le diverse posizioni della giurisprudenza di legittimità ritenendo preferibile l’orientamento qui condiviso e in corso di consolidamento).

5. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, ritenendo, sia pure con motivazione sintetica e non esemplare per chiarezza, l’irrilevanza della singola collocazione professionale del lavoratore licenziato dovendosi aver riguardo, da un lato, all’esigenza del datore di lavoro – incontestatamente esplicitata nella nota di avvio della procedura – di riduzione del costo del personale attraverso la redistribuzione territoriale delle risorse e la riduzione del numero di addetti entro livelli più coerenti con la situazione economica e gestionale, e, dall’altro, al criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, fondato sulla prossimità al pensionamento.

La soluzione qui adottata consente di salvaguardare al meglio le rationes sottese alla complessa normativa del 1991 di tutela del lavoratore attraverso il ruolo negoziatore e di controllo svolto dal sindacato, sia attraverso la trattativa con la controparte durante la procedura sia, eventualmente, con la definizione di criteri di scelta che salvaguardino gli interessi complessivamente intesi della comunità dei lavoratori coinvolti e che rispondano a principi di equità e di trasparenza (in tal senso, Cass., n. 19457/2015).

D’altronde, nella fattispecie in esame, non può non rilevarsi l’assenza di qualsiasi elemento suscettibile di far paventare l’esistenza di un intento discriminatorio da parte della società datrice di lavoro, essendo innegabile l’equità di un sistema di riduzione del personale incentrato sull’esigenza di una più efficiente riorganizzazione dell’impresa non disgiunta da quella di addossare la ricaduta degli effetti negativi della riduzione stessa sui soggetti che, per essere prossimi a pensione, hanno la capacità economica di ammortizzare meglio detti effetti, ed essendo certo che la società aveva prospettato che l’individuazione dei lavoratori da verificare doveva avvenire in relazione alle esigenze tecnico – produttive dell’intero complesso aziendale (in tal senso, Cass., 24 aprile 2013, n. 10001, resa proprio con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo in esame. V. pure Cass., n. 22612/2013, n. 14170/2014 e Cass., n. 18974/2015).

6. Alla luce di questi principi, e della corretta valutazione fornita dalla Corte territoriale, risultano infondati i primi quattro motivi di ricorso, dovendosi rilevare, con particolare riferimento al quarto motivo, la sua inconferenza rispetto alle ragioni della decisione, dal momento che una piana lettura della sentenza induce ad escludere che la Corte territoriale abbia ritenuto sanate le asserite carenze della nota di avvio della procedura dall’intervenuto accordo sindacale.

7. Il quinto motivo di ricorso è del pari inaccoglibile. Non sussistono le ragioni di inammissibilità del motivo indicate dalla controricorrente, poichè la parte ha dedotto di aver sollevato questo specifico motivo di nullità della procedura fin dal ricorso di primo grado (punto 5), trascrivendone il testo, così come ha allegato e provato di aver riproposto la questione nella memoria difensiva in appello (pag. 38). Del resto, tale specifica questione è stata affrontata nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che nella specie “il recesso non è avvenuto in ragione della mera anzianità contributiva ma per la causale oggettiva di cui alla n. 223 del 1991, art. 24 e la posizione contributiva è a costituire solamente un criterio di recessività nell’ambito di unità in astratto del pari licenziabìli, in ragione della predetta maggiore resistenza”.

Il motivo è invece inconferente. Esso è stato prospettato sotto il profilo della violazione di legge, e in particolare della violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, poichè il criterio di scelta adottato doveva aver riguardo, secondo il tenore letterale dell’accordo sindacale, al momento in cui egli avrebbe conseguito il diritto al trattamento pensionistico, ovvero solo a partire dal (OMISSIS), e non anche dal 31/12/2001, e ciò in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

La Corte territoriale ha rigettato questo motivo di appello non già ponendosi contro il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il diritto a pensione si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, con l’apertura della cosiddetta finestra (essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione: in tal senso Cass. n. 18041 del 2007, n. 23094 del 2008, n. 20235 del 2010 e n. 6840 del 2014), bensì optando per una lettura della nota di avvio della procedura nel senso che, con il riferimento alla prossimità al pensionamento, le parti hanno voluto assegnare alla posizione contributiva del lavoratore un mero criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una platea in astratto licenziabili. Tale specifica e diversa ratio decidendi non è stata oggetto di specifica censura, che avrebbe dovuto essere prospettata mediante la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., violati.

8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione della obiettiva controvertibilità della questione, come attestata dal diverso esito dei giudizi di merito, sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1. In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord. 13 maggio 2014 n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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