Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21374 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21374 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 1427-2010 proposto da:
CAPOZUCCA ANDREA, MELAPPIONI ANNA ELISA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA CORNELIO NEPOTE 21, presso lo
studio dell’avvocato MARCO GREGORIS, rappresentati e
difesi dall’avvocato DOMENICO FORMICA giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE;

intimato

avverso la sentenza n. 106/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 19/11/2008;

Data pubblicazione: 21/10/2015

1.0

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

motivo di ricorso con assorbimento dei restanti.

l’inammissibilità in subordine accoglimento del primo

1427-10
Svolgimento del processo
I coniugi Andrea Capozucca e Anna Elisa Melappioni hanno
con unico atto appellato due sentenze della commissione

Contributi di
costruzione —
cartella di
pagamento —
determinazione
del contributo —
sanzioni —
impugnazione
cumulativa –

distintamente riguardati come parti in separati giudizi.
Si era trattato in particolare (a) della sentenza n. 1241-06, relativa al ricorso proposto da Capozucca avverso
una

cartella di

pagamento notificata da Marche

Riscossioni s.p.a. per l’esazione del contributo di
costruzione per opere di ampliamento e ristrutturazione
di un immobile in comproprietà con la moglie; (b) della
sentenza n. 125-1-06, relativa al ricorso separatamente
proposto dalla Melappioni avverso la medesima cartella.
La commissione tributaria regionale delle Marche ha
dichiarato il loro appello inammissibile, non ravvisando
il presupposto dell’essere state le sentenze emesse nei
confronti della stessa parte.
Per la cassazione della sentenza, depositata il 19-112008 e non notificata, i coniugi hanno proposto ricorso
affidato a quattro motivi.
Il comune di Civitanova Marche non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Coi primi due motivi i ricorrenti deducono la
“legittimità e quindi ammissibilità di un unico atto di

tributaria provinciale di Macerata, che li avevano

e

appello contro le due sentenze emesse dalla Ctp di
Macerata – fattispecie di litisconsorzio necessario ex
art. 14 d.lgs. n. 546-92” e la “competenza per materia
delle commissioni tributarie – motivazione – opzione per

cartella esattoriale ex d.p.r. n. 602-73 – applicazione
art. 2 d.lgs. n. 546-92”.
– Entrambi i motivi si rivelano inammissibili, non
essendo stati formulati in modo conforme al modello
legale stabilito, per il ricorso per cassazione, dall’
art. 360 c.p.c.
Per quanto ai fini dell’ammissibilità del ricorso per
cassazione l’indicazione delle norme che si assumono
violate non si ponga come requisito autonomo e
imprescindibile, è acquisito che si tratta pur sempre di
elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto
delle censure formulate e di identificare i limiti
dell’impugnazione. Tanto che la mancata indicazione delle
disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità
della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti
non consentano di individuare le norme e i principi di
diritto di cui si denunci la violazione (cfr. ex

allis

Sez. 3^ 4233-12, n. 25044-13; e v. pure, per spunti sul
principio, Sez. un. n. 17555-13).

2

la riscossione del contributo di costruzione in base a

Nel caso di specie, la sopra riportata modalità di
redazione dei motivi di ricorso non consente alla corte
di comprendere in quale categoria logica, tra quelle
indicate dalla norma citata, i ricorrenti abbiano inteso

proposto per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, la mancanza di ogni indicazione a tal riguardo
preclude di capire quali siano poi le norme che si
ritengono violate o falsamente applicate.
La lacuna non è colmabile neppure tenendo conto dei
formulati quesiti, semplicemente supponenti un (peraltro
inesistente) litisconsorzio necessario tra le parti e una
(parimenti inesistente) inscindibilità delle cause decise
con le sentenze poi unitariamente impugnate.
III. – Col terzo e col quarto motivo i ricorrenti
deducono la “competenza delle commissione tributarie
relativamente alle controve’rsie in materia di contributo
di costruzione – natura di tributo del contributo de quo
– mancanza di sinallagma tra contributo e prestazione
dell’ente locale”,

– nonché la “mancanza,

nell’ordinanza/avviso di liquidazione ed irrogazione di
sanzioni emesso dal comune di Civitanova Marche,
dell’indicazione dell’autorità competente a ricevere il
ricorso – mancanza di elemento essenziale di un atto
amministrativo ex art. 3 legge n. 241-90 – conseguenza

3

collocare la censura. E ove anche il ricorso si reputasse

Va

illegittimità dell’atto – indebita richiesta di sanzioni
perché versamento del contributo è effettuato nei termini
indicati

dall’ufficio

conseguenza

illegittimità

dell’atto ex art. 3 legge n. 241-90 nonché ex art. 10

avanzata dai ricorrenti – dovere del giudice di
disapplicare il provvedimento illegittimo ex art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 546-92 e di dichiarare nulle
l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento”.
IV. – Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili

in

apicibus.

Affetti da identica lacuna di formulazione, essi tengono
luogo di statuizioni che la commissione tributaria non ha
affatto adottato, essendosi limitata a dichiarare
l’inammissibilità dell’appello perché proposto con unico
atto avverso sentenza emesse in cause separate e tra
parti diverse.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

legge n. 212-2000 (..) – eccezione di illegittimità

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