Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21374 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 15/10/2011), n.21374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso R.G. n. 15995/10 proposto da:

A.C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via della Stazione della Storta, n. 1, presso lo

studio dell’avv. Lapenna De Paola, rappresentata e difesa dall’avv.

Lapenna Giuseppe giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via G.P. da Palestrina, 19, presso lo studio dell’avv. Cristina

Cialdini, rappresentato e difeso dall’avv. Stefanelli L. giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

SE.Pa., elettivamente domiciliata in secondo grado presso

lo studio dell’avv. Nicola De Pietro; S.E., residente

in (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 117/10 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 4.3.2010;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott.

Felice Manna;

udito l’avv. Giuseppe Lapenna, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1^ – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c..

“1. – il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta da S.N. e Se.Pa., condannò A.C.M. al rilascio di immobili la cui detenzione ritenne senza titolo. Detta pronuncia fu dichiarata nulla dalla Corte d’appello di Lecce, che ritenuto non integro il contraddittorio dichiarò nulla il giudizio di primo grado e rimise le parti al Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

1.1. – Avverso tale sentenza, non notificata, S.N. e Se.Pa. proposero ricorso per cassazione con atto notificato il 18.2.2005. Successivamente, con atto notificato il 15.9.2005 A.C.M. riassunse il giudizio nei confronti di questi ultimi e di S.E., erede del litisconsorte pretermesso, S.A., innanzi al Tribunale di Brindisi, che con sentenza del 26.9-13.10.2007 dichiarò improcedibile la riassunzione in quanto effettuata pendente il giudizio di legittimità.

1.2. – Anche questa pronuncia fu appellata da A.C. M. innanzi alla Corte salentina, che con decisione del 4.3.2010 rigettò il gravame. Ritenne il giudice d’appello che in caso di mancata notificazione della sentenza la quale, a sensi dell’art. 354 c.p.c., abbia dichiarato la nullità del processo con conseguente rimessione della causa al primo giudice, pur non operando il termine semestrale stabilito dall’art. 353 c.p.c., comma 2 le cui disposizioni sono richiamate dall’art. 354 c.p.c., comma 3 permane ugualmente l’onere di riassunzione entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.. Pertanto, nell’uno come nell’altro caso, ossia notificata o non la sentenza d’appello, restava in ogni caso applicabile l’art. 353 c.p.c., comma 3 a norma del quale se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine di riassunzione è interrotto. Di conseguenza, nella fattispecie la riassunzione non poteva essere eseguita, in quanto successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

2. – Per la cassazione di quest’ultima sentenza della Corte d’appello salentina ricorre A.C.M., che con unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 353 e 354 c.p.c. nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che la proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata, e che il caso di coeva pendenza del giudizio di merito e di quello di cassazione, disciplinato dall’art. 48 c.p.c. in tema di regolamento di competenza, è regolato mediante l’istituto della sospensione, che non impedisce di riassumere la causa innanzi al giudice dichiarato competente. Pertanto, la riassunzione può risultare superflua o irrilevante all’esito della sentenza della Corte regolatrice, ma nessuna norma ne sanziona l’inammissibilità.

2.1. – Resiste con controricorso S.N..

2.2. – Se.Pa. ed S.E. non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – E’ stato più volte affermato da questa Corte che nell’ipotesi di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l’integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione del processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nell’art. 353 cod. proc. civ., comma 2 ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, termine che, in conformità di guanto prevede il cit. art. 353 cod. proc. civ., comma 3 resta interrotto se la sentenza d’appello sia impugnata con ricorso per cassazione (Cass. nn. 2250/72, 8370/93, 8437/97 e 13160/07; difforme la sola Cass. n. 7/86, ma solo nel senso che il medesimo termine semestrale di riassunzione decorre dalla comunicazione di deposito della sentenza).

3.2. – Ciò posto, interrotto il termine di riassunzione per effetto della previa proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che ai sensi dell’art. 354 c.p.c. abbia rimesso la causa al primo giudice, dall’art. 298 c.p.c., richiamato per quanto concerne gli effetti dell’interruzione dall’art. 304 c.p.c., si desume, a forfiori, la regola per cui non può essere compiuto neppure l’atto propulsivo della riassunzione stessa, la quale, se ciò nonostante effettuata, è da ritenersi inammissibile.

4. – Per quanto sopra, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. n. 5”.

2^ – Il Collegio non condivide la relazione.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che qualora la sentenza d’appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l’integrazione necessaria del contraddittorio, la regola fissata dall’art. 353 c.p.c., comma 3, secondo cui se è proposto ricorso per cassazione il termine per la riassunzione è interrotto, comporta che il giudizio eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in applicazione della norma dell’art. 48 c.p.c., che con efficacia di principio generale regola il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione (Cass. n. 5119/04).

Tale precedente, cui il Collegio ritiene di dare continuità, trova applicazione anche nell’ipotesi di specie, connotata dall’avvenuta riassunzione del giudizio dopo che la sentenza d’appello era stata già impugnata con ricorso per cassazione. E ciò per tre ragioni, l’una di carattere sistematico, l’altra di natura logica, l’altra ancora d’indole teleologica.

La prima è che l’art. 48 c.p.c. disciplina il rapporto tra giudizi attraverso una regola di prevalenza funzionale, e non di priorità temporale, sicchè, esteso al nesso tra il giudizio di merito riassunto ex artt. 353 e 354 c.p.c. e il procedimento di cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia rimesso la causa al giudice di primo grado, pone in un ambito d’irrilevanza l’anteriorità dell’un processo rispetto all’altro; la seconda è che interruzione e sospensione sono vicende del processo, e dunque non riguardano il suo atto propulsivo, ma si limitano a inibire le sole attività processuali che ne seguono; la terza è che l’interruzione del termine di riassunzione presidia un interesse di economia processuale, volto ad evitare il compimento di un’attività che sarebbe vana nel caso di annullamento della sentenza d’appello, ma non per questo determina una sanzione d’inammissibilità o improcedibilità fine a se stessa, ove si consideri che, estensivamente applicato l’art. 48 c.p.c., il medesimo interesse è soddisfatto tramite la sospensione del giudizio riassunto.

3^ – Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, va accolto l’appello e rimesse le parti innanzi al Tribunale di Brindisi, fissandosi per la riassunzione il termine di cui in dispositivo.

4^. – Le spese del presente procedimento di cassazione vanno riservate al merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito accoglie l’appello e rimette le parti innanzi al Tribunale di Brindisi, con termine di gg. 120 per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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