Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21374 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19195 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.C.G., (C.F.: (OMISSIS));

R.F.A., (C.F.: (OMISSIS)) T.F. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’avvocato T.F. (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

REGIONE CALABRIA, (C.F.: (OMISSIS));

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI DI COSENZA, (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 896/2015, pubblicata in data 30 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di espropriazione forzata presso terzi promosso da Intercantieri S.p.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, nel quale erano intervenuti numerosi altri creditori, essendo sorta contestazione sulla dichiarazione di quantità resa dal terzo Regione Calabria, è stato chiesto l’accertamento dell’obbligo di quest’ultima.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Catanzaro, che ha compensato le spese di lite.

Su gravame di alcuni dei creditori costituiti nel giudizio di primo grado ( C.C.G., B.M., Ca.Ma., Co.Fr., R.F.A. e T.F.), la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il C., il R. ed il T., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 30 giugno 2015.

La notifica del ricorso è stata richiesta in data 29 luglio 2016.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, “la sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 c.p.c. (nel testo vigente “ratione temporis” ed anteriore alle modifiche di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e poi di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 poichè sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa, sospeso” (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15010 del 06/06/2008, Rv. 603512 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5059 del 03/03/2009, Rv. 607008 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009, Rv. 607222 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014, Rv. 633361 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932 01; in precedenza: Sez. U, Sentenza n. 467 del 02/02/1977, Rv. 384017 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10369 del 19/10/1998, Rv. 519874 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2486 del 19/02/2003, Rv. 561044 – 01; per l’applicabilità di tale indirizzo anche nel caso in cui “nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono”, si veda altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016, Rv. 640291 – 01).

Il ricorso è dunque tardivo, non essendo stato proposto nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alla fattispecie ratione temporis).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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