Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21373 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. III, 26/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 26/07/2021), n.21373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5757-2019 proposto da:

GLOBAL SERVIZI ASSICURATIVI SAS DI NIERO ANNALISA e C. IN

LIQUIDAZIONE, NIERO ANNALISA, rappresentati e difesi dall’avvocato

FLAVIO DE ZORZI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, V. ARNO 6,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO, pec:

flaviodezorzi.ordineavvocatipadova.it

rosariomannino.ordineavvocati.roma.org;

– ricorrenti –

contro

FALCON PRIVATE BANK LTD, in persona, del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati REMO DANOVI, DANIELE PERSANO,

ALBERTO MANFREDI, FRANCESCO GIORGIANNI, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, V. SISTINA 42, pec:

danovistudiodanovi.it alberto.manfredi.milano.pecavvocati.it,

francescogiorgianni.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

nonché contro

P.C., CATTOLICA ASS SOC CCOP, B.U.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1958/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/07/2018;

udita la reLazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Falcon Private Bank convenne davanti al Tribunale di Treviso P.C. e la società Fata Assicurazioni nonché Global Servizi Assicurativi sas e N.A. chiedendo la restituzione delle somme erogate dalla banca a titolo di finanziamento al P. e garantite da sei polizze fideiussorie apparentemente rilasciate da Fata per tramite dell’agenzia Global Servizi. La Fata Assicurazioni eccepì che le polizze erano nulle perché non provenienti da essa, come acclarato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nel corso di indagini dalle quali era emerso che la N. e la Global Servizi erano stati vittime di condotte truffaldine di P.. La Global Servizi e N.A. rimasero contumaci.

2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2555 del 2016, condannò il P. a restituire alla Falcon Private Bank la somma di Euro 6.449.289,82, ritenendo, in ordine alle domande formulate nei confronti della Global Servizi e della N., che il danno derivante dalle loro condotte non si fosse ancora verificato.

3. Nel giudizio di appello incardinato dalla Falcon Private Bank per sentir dichiarare la condanna anche dell’agenzia Global Servizi e della N., in solido con il P., alla restituzione delle somme, queste si costituirono svolgendo appello incidentale per sentir pronunciare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio per mancanza dell’avvertimento a costituirsi ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e per veder soddisfatto il proprio diritto a svolgere in grado di appello le proprie difese.

Nel corso del giudizio di appello la Falcon Bank raggiunse una transazione con la Cattolica Assicurazioni (già Fata) la quale fu dichiarata estromessa dal giudizio.

4. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1958 del 9/7/2018, ha accolto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, riconoscendo alle appellate-appellanti incidentali il diritto di compiere le attività difensive precluse dalla nullità ma ha limitato l’acquisizione documentale ai soli documenti formatisi dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Nel merito la Corte ha accolto l’appello della Falcon Bank condannando la Global Service e la N., in solido con il P., alla restituzione delle somme, ravvisando il titolo della loro responsiabilità nell’art. 2049 c.c., e ritenendo, in ragione della natura oggettiva della suddetta responsabilità, irrilevante accertare che la N. avesse o meno cooperato alla contraffazione delle polizze.

5. Avverso la sentenza, che ha dunque condannato la Global Service e la N. in solido con P. a restituire la somma erogata a titolo di finanziamento, N.A. e Global Servizi Assicurativi sas in liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Falcon ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli art. 293 e 294 c.p.c. e art. 24 Cost – i ricorrenti censurano la sentenza per avere la stessa dichiarato la nullità dell’atto introduttivo del giudizio ma non anche disposto la rinnovazione di tutti gli atti nulli, ritenendo tardive le produzioni documentali della N. e della Global e così negando il loro diritto costituzionale di difesa. Tali documenti avrebbero consentito di provare il disconoscimento – da parte della N. – della sottoscrizione sulle polizze sicché avrebbero dovuto essere considerati rilevanti ai fini del decidere. Nella parte finale, alle pagine 14-15 del ricorso, il motivo prospetta, poi, una questione di costituzionalità dell’art. 294 c.c.

1.1. Il motivo presenta tre gradate ragioni di inammissibilità.

La prima risiede nella circostanza che nessuna indicazione, sia sotto il profilo della loro individuazione, sia sotto quello del loro contenuto, si fa dei documenti la cui ammissibilità sarebbe stata esclusa, sicché non è possibile in alcun modo, dato che tali documenti restano incogniti, apprezzare la loro funzionalizzazione “a sostegno del disconoscimento delle firme sulle polizze”.

Ne segue la palese inosservanza della norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto all’onere di indicazione specifica degli atti sui quali il motivo si fonda.

Una seconda gradata ragione di inammissibilità si rinviene nell’assoluta incongruenza in iure della “utilità” delle misteriose produzioni rispetto al disconoscimento: posto che il disconoscimento di una scrittura si sostanzia nella negazione della propria scrittura o sottoscrizione da parte del litigante contro cui essa è prodotta (art. 214 c.p.c.) è palese che non è possibile sostenere che le dette produzioni “servissero” ai fini del disconoscimento. Ne’, si badi si sostiene che si trattasse di prove funzionali ad un’istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.), cioè di prove dirette alle esigenze di essa o di scritture di comparazione in quanto il procedimento di verificazione non v’e’ stato.

La terza gradata ragione di inammissibilità, questa volta risultante dalla considerazione della sentenza impugnata, è che il motivo non è correlato alla ratio decidendi in quanto, essendo la documentazione di cui si invoca l’ammissione volta a dimostrare la falsità delle sottoscrizioni della N. sulle polizze, la sentenza impugnata ha espressamente (pag. 12 in fine e pag. 13 all’inizio) ritenuto non necessario, ai fini del decidere, accertare se la stessa avesse cooperato, dolosamente o colposamente alla contraffazione, né se le firme alla stessa apparentemente riferibili fossero effettivamente sue. Ne consegue la non decisività della censura rispetto alla ratio decidendi che non è espressamente impugnata.

Quanto alla questione di costituzionalità prospettata in chiusura del motivo ed in via gradata, è palese che, per quanto appena osservato, essa è priva di rilevanza, non senza doversi considerare che sarebbe stata carente del requisito della non manifesta infondatezza.

L’art. 294 c.p.c. prevede la possibilità per il contumace che si costituisce di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse solo ove dimostri – e non è questo il caso – che la nullità gli abbia impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione sia stata impedita da causa a lui non imputabile. In questo senso la sentenza, che ha limitato l’acquisizione documentale ritenendo maturata la preclusione anche per il contumace, è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale “Dedotta la nullità della citazione come motivo d’appello, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 c.p.c. equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, sicché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello, può essere ammesso a compiere le attività colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, se dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame; tale situazione, peraltro, può verificarsi solo nel caso di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado, mentre, in ogni altra ipotesi, occorre la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo (Cass., 3, n. 15080 del 07/05/2013; Cass., 1, n. 15414 del 26/7/2016; Cass., 3, n. 544 del 15/1/2020).

Ora, è palese che i ricorrenti, avendo avuto conoscenza del processo nonostante la nullità per mancanza dell’avvertimento ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 7, sono soggetti che hanno avuto conoscenza del processo e che, costituendosi, avrebbero potuto chiedere la fissazione di una nuova prima udienza. Essi hanno scelto consapevolmente di non avvalersi di tale possibilità e di restare contumaci, così scegliendo anche di soggiacere alla disposizione dell’art. 294 c.c., che non risulta in alcun modo mortificare il diritto di difesa, ma atta a scongiurare tattiche soltanto dilatorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso – asserita violazione dell’art. 2049 c.c. – i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza non per violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., come dichiarano nella intestazione, ma per la sua applicazione al caso di specie, tuttavia pretendendo di discutere di quest’ultimo previa sollecitazione a ricostruirlo sulla base di una rivalutazione di emergenze del giudizio di merito.

2.1 Il motivo pertanto è inammissibile in quanto pretende in realtà una rivalutazione di merito e solo dopo dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2049 c.c. senza strutturare in via immediata e diretta alcun rilievo di legittimità, neppure di intrinseca contraddittorietà della motivazione o di motivazione apparente, che possa trovare ingresso davanti a questa Corte. La Corte territoriale ha accertato, con ragionamento più che esaustivo ed immune da censure, che il P. non era solo socio accomandante della sas Global Servizi ma collaborava attivamente e stabilmente nell’attività dell’agenzia, essendo a lui affidata la conduzione degli uffici di (OMISSIS); che egli seguiva i clienti in autonomia rivolgendosi alla N. solo per la firma delle polizze e che aveva accesso ai moduli. Da tali presupposti la Corte territoriale ha concluso nel senso della sussistenza degli elementi per configurare il nesso di occasionalità necessaria dell’attività svolta dal P. nell’ambito del rapporto di preposizione della N. e della Global Servizi, con la conseguente responsabilità di queste ultime.

Anche in relazione all’accertata applicazione dell’art. 2049 c.c. la Corte ha mostrato di porsi in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’art. 2049 c.c. ha caratteristiche di responsabilità oggettiva e prescinde da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro sicché non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della compagnia o la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto (Cass., 3, n. 18860 del 24/9/2015; Cass., 3, n. 20787 del 20/8/2018).

Peraltro, il motivo non sfugge in via preliminare ad un rilievo di totale inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che discute delle risultanze probatorie del giudizio di merito senza fornirne l’indicazione specifica.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. – i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la sussistenza di un concorso di colpa della Falcon Bank nella produzione del danno, avente causa nel “legal opinion del 15/11/2010” richiesto dalla banca e del tutto errato, nella impossibilità di emissione di polizze fideiussorie emesse da compagnie assicurative a garanzia di un finanziamento bancario, nella omissione di un grado di diligenza adeguato alla natura dell’attività svolta dalla banca.

3.1 Anche questo motivo, per come è strutturato, appare inammissibile in quanto i ricorrenti non censurano l’errata applicazione di un principio di diritto ma il mancato riscontro da parte del giudice del merito, cui è esclusivamente riservato l’accertamento, sulla sussistenza di elementi fondanti un giudizio di colpevolezza di Falcon Bank. Ne’ hanno alcun pregio gli elementi evocati dai ricorrenti quali la pretesa erroneità del parere reso da uno studio legale o la pretesa impossibilità del rilascio di fideiussioni a franta di un finanziamento bancario, questioni sulle quali, da un lato, questa Corte non può essere chiamata a pronunciarsi dall’altro, ove potesse pronunciarsi sulla validità delle polizze, le riconoscerebbe idonee, avendo le medesime assolto al necessario requisito della clausola di pagamento a prima richiesta.

4. Con il quarto motivo – omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1304 c.c.- i ricorrenti censurano la sentenza per non aver tenuto conto della intervenuti: transazione conclusa dalla Falcon Bank con la società Cattolica di Assicurazioni (già Fata) e per non aver conseguentemente ridotto il debito gravante sugli altri condebitori in solido, dichiarando – sembrerebbe per la prima volta – di voler profittare della suddetta transazione.

4.1 Il motivo è inammissibile perché non può essere dedotta quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio una questione che non ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Non c’e’ alcuna omissione nella impugnata sentenza perché non vi è stato alcun motivo di appello né alcun rilievo sollevato in grado di appello in merito alla rilevanza della transazione.

Non solo: i ricorrenti dichiarano di voler profittare delle transazioni in questa sede e tanto conferma quanto appena rilevato.

Inoltre, il motivo viola anche l’art. 366 c.p.c., n. 6 atteso che non viene fornita l’indicazione specifica della transazione.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le ricorrenti condannate a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, del c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 23.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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