Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21373 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15762-2011 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO IOVANE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LANDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

78, presso lo studio dell’avvocato ROCCO FALOTICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO ROSSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO;

depositata il 18/06/2010 R.G.N. 914/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato LANDI ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 704/2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.A. nei confronti del Comune di Olevano sul Tusciano, diretta all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico Urbanistico – Lavori Pubblici, conferito con scadenza 17.6.2004, ma risolto ante tempus in data 6.8.2001.

1.1. La revoca era stata motivata, da un lato, con la necessità di scindere i due settori di cui si componeva l’Area, quello dei Lavori Pubblici e Manutenzione e quello dell’Urbanistica, Edilizia privata e Attività legale al Sisma, per far fronte alle disfunzioni dovute a ritardi e pratiche non tempestive, come evidenziato dal Nucleo di valutazione; dall’altro, con l’addebito al responsabile di non essersi “attivato per la soluzione dei programmi a lui affidati”, “non avere mostrato collaborazione, indicando gli strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali…”.

1.2. La Corte di appello ha osservato che la revoca era stata dunque motivata, oltre che da ragioni di riorganizzazione, contestate dal ricorrente, soprattutto dal mancato conseguimento dei risultati da parte del C., il cui operato per l’anno 2000 aveva conseguito un modesto punteggio di 3 su 10 per “grado di raggiungimento degli obiettivi”, di 3 su 10 per “attenzione alle esigenze dell’utenza” e di 2 punti su 10 per “impegno e disponibilità al miglioramento”. Tale valutazione non era stata specificamente contestata dal C..

1.3. Neppure poteva essere condiviso quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui le disfunzioni verificatesi nell’ufficio erano da ascriversi ad una carenza di organico. Tale conclusione non appariva corrispondente alle risultanze di prova acquisite, basate più su valutazioni personali dei testi che su elementi oggettivi. Occorreva invece valorizzare il fatto che le inadempienze avevano indotto la Giunta regionale, in data 28.7.1999 a nominare un commissario ad acta per la specifica materia.

2. Per la cassazione di tale sentenza l’ing. C. propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia vizio di omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla circostanza, oggetto di accertamento istruttorio, che la scissione dell’area tecnica in due distinti settori non fu mai attuata dal Comune; la responsabilità e il coordinamento dell’intera area tecnica avevano sempre fatto capo ad una sola persona. Ci si duole, inoltre, quanto alla ratio decidendi riguardante il mancato conseguimento dei risultati, della mancata o incompleta considerazione delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, mentre era stata valorizzata essenzialmente la deposizione del sig. P.L., da ritenere scarsamente attendibile, avendo il teste interesse a vedere confermati i provvedimenti di revoca dell’incarico che lui stesso in qualità di Sindaco aveva firmato. Il ricorrente deduce di avere eccepito “l’inammissibilità di siffatta testimonianza” e la conseguente inattendibilità del teste e sostiene che su tale eccezione la Corte di appello aveva omesso di pronunciare.

1.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 9, comma 5, e dell’art. 22 del Regolamento disciplinante l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 12 del 17.2.2000; del D.Lgs n. 286 del 1999, art. 5, comma 4, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 22, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, nonchè vizio di omessa o insufficiente motivazione; il tutto in ordine alla motivazione adottata dalla Corte di appello circa la scheda di valutazione riferita all’anno 2000. Assume il ricorrente che “con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello… aveva tempestivamente eccepito…” che l’atto di valutazione era “viziato da nullità radicale ed insanabile per violazione delle norme del regolamento comunale…”. Si duole inoltre della mancata considerazione del fatto che nell’anno 2001, in cui venne revocato l’incarico, la stessa amministrazione comunale espresse una valutazione positiva del suo operato.

2. Le censure che vertono su vizi di motivazione sono inammissibili, in quanto tendono ad un riesame delle risultanze istruttorie:

2.1. Occorre premettere che costituisce fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis (prima delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 53, comma 1, lett. b, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del dell’art. 360, n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (v., in tal senso, Cass. n. 3668 del 14 febbraio 2013; cfr. pure Cass. n. 22979 del 2004).

2.2. La Corte di merito ha ritenuto, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, che la revoca era stata motivata sia da ragioni di riorganizzazione, sia dal mancato conseguimento dei risultati da parte del C.. E’ stato espresso un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresì osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

2.3. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002).

2.4. Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal citato art. 360 c.p., n. 5, poichè, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice di merito; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest’ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 2011).

3. Con la seconda censura del primo motivo si denuncia il presunto omesso esame di un motivo di appello avente ad oggetto la violazione delle regole sull’ammissione delle prove; tuttavia, non risulta proposto un motivo pertinente, volto cioè eventualmente a dedurre un error in procedendo. Il mezzo proposto è incompatibile con la censura svolta, poichè l’omessa pronuncia suppone non esaminato un motivo di appello, mentre quella del vizio di omessa motivazione suppone che tale esame sia avvenuto, censurandone invece il relativo accertamento per avere il giudice di merito insufficientemente o erroneamente motivato l’apprezzamento dei fatti rilevanti.

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione del giudice di appello che aveva evidenziato come nessuna obiezione fosse stata mossa dal C. in merito alla valutazione espressa nella scheda di valutazione del suo operato relativamente all’anno 2000.

4.1. A fronte di tale precisa motivazione, l’attuale ricorrente per cassazione, denunciando error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non indica neppure quali sarebbero le affermazioni della sentenza di appello in contrasto con norme di legge. Secondo costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e 3010/12; da ultimo, v. Cass. 5 luglio 2013 n. 16862).

4.2. A ciò va pure aggiunto che lo stesso ricorrente ammette di avere eccepito solo in appello presunti vizi relativi al procedimento di valutazione: dunque, le questioni furono introdotte tardivamente in giudizio in violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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