Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21373 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15010 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

D.C.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Pietro Di Tosto (C.F.: DTS PTR 62H18 H501C);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) quale Impresa Designata per

la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la regione

Lazio, in persona del procuratore speciale D.G.

rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Seminaroti (C.F.: SMN LDA

49M11 H501P);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

175/2016, pubblicata in data 8 febbraio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.M. ha agito in giudizio nei confronti di INA – Assitalia S.p.A., quale locale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (oggi Generali Italia S.p.A.), onde ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), per uno scontro con un veicolo a suo dire rimasto sconosciuto.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la D.C., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato ovvero dichiarato inammissibile. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non indica un preciso fatto storico, decisivo e controverso, il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte di appello, ma si limita a contestare la valutazione delle deposizioni dei testimoni operata dai giudici di merito ai fini del giudizio sull’attendibilità degli stessi, sostenendo che le contraddizioni riscontrate in tali dichiarazioni in realtà non sarebbero decisive e dunque tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate sufficiente prova dei fatti posti a base della propria domanda.

Si tratta in sostanza di una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove acquisite, che certamente non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di attività riservata ai giudici del merito, e in definitiva di contestazioni relative ad accertamenti di fatto operati incensurabilmente in sede di merito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969 e dell’art. 163 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 4”.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Essi sono manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la corte di appello non ha affatto ritenuto sussistere una sorta di automatismo tra la mancanza di un accertamento da parte dell’autorità di polizia sulla dinamica dell’incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell’indicazione dei testimoni) da parte della vittima ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto, ma ha correttamente considerato tali circostanze, unitamente a tutte le altre desumibili dalle acquisizioni istruttorie, quali indizi, nell’ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta, in conformità dunque al costante indirizzo di questa Corte (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 27540 del 30/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012, Rv. 623013 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011, Rv. 618653 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 24/02/2011, Rv. 616516 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01).

Nessuna violazione delle disposizioni richiamate dalla ricorrente è dunque riscontrabile nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l’esame dei motivi del ricorso offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio.

Va infatti rilevata l’irregolarità della costituzione della società controricorrente e dichiarata l’inammissibilità delle relative difese, non essendo stato prodotto l’atto di conferimento dei poteri al procuratore speciale in persona del quale detta costituzione è avvenuta, ( D.G.), soggetto che ha rilasciato il mandato speciale ad litem al difensore (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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