Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21372 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/10/2011), n.21372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14207/10) proposto da:

D.A.A., rappresentato e difeso, in forza di procura a

margine del ricorso, dagli Avv.ti Pedicini Pietro e Antonio Barra del

foro di Avellino ed elettivamente domiciliati presso lo Giuseppe

Mazzitelli in Roma, via Eudo Giulioli n. 47/B/18;

– ricorrente –

contro

V.M., DE.AN.Ad., D.A.S., DE.

A.A., D.A.C. ed D.A.A. (gli

ultimi quattro in qualità di eredi di De.An.Sa.),

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Foglia Giovanni e Michele Russo

del foro di Avellino, le prime due, nonchè dall’Avv.to Concetta Izzo

in Marzano di Nola (AV) la seconda;

– intimati non costituiti –

avverso la ordinanza ex art. 295 c.p.c. pronunciata dal giudice unico

del Tribunale di Avellino il 19 aprile 2010 nel giudizio R.G. n.

3680/2002.

Udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del

18 marzo 2011 e del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa

Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.A.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avanti la cassazione avverso la ordinanza ex art. 295 c.c. del 19 aprile 2010 pronunciata dal giudice unico del Tribunale di Avellino nell’ambito del procedimento n. 3680/2002 (avente ad oggetto l’apertura della successione di D.A.G. e la conseguente divisione dei beni del de cuius fra gli eredi) con riferimento alla causa promossa da V.M. per ottenere dichiarazione della proprietà esclusiva di taluni beni, da escludersi, pertanto, dall’asse ereditario di cui al precedente procedimento (R.G. n. 1702/2008), chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da accogliere.

All’udienza camerale, fissata per il 18 marzo 2011, il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Il giorno 14 luglio 2011 il collegio veniva riconvocato, nella medesima composizione, per una nuova delibazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“Occorre preliminarmente rilevare che in atti non risultano prodotti gli avvisi di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per la cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. per i controricorrenti De.An.Ad., D.A.S., De.An.An., D.A.C. e D.A. A., gli ultimi in qualità di eredi di De.An.Sa., avvisi che comunque possono essere prodotti fino all’udienza di discussione (v. Cass. S.U., 14 gennaio 2008, n. 627).

Ciò posto, nel merito, il regolamento di competenza sollevato nei precisati termini è fondato.

Invero la sospensione è stata disposta pur venendo in rilievo una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, era riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 273 c.p.c., o art. 274 c.p.c., che avrebbe giustificato la rimessione al capo dell’ufficio di uno o di entrambi i procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione, nel caso dell’art. 273 c.p.c., e circa la designazione di un unico magistrato per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel caso dell’art. 274 c.p.c..

Nel caso di specie, infatti, i giudizi pendono, tra le stesse parti, avanti al medesimo Tribunale di Avellino ed è evidente che si verte in ipotesi quanto meno di continenza di cause, essendovi oltre all’identità soggettiva, anche quella oggettiva giacchè i beni di cui la Vincenti chiede che venga accertata la sua proprietà esclusiva sono fra quelli ricompresi nell’asse ereditario.

Nè in questa fase può essere attribuita rilevanza alla circostanza della diversa fase istruttoria in cui si trovano i due procedimenti, che al più potrà venire in rilievo sotto un profilo di opportunità alla eventuale riunione dei giudizi, con valutazione da rimettere all’apprezzamento del giudice designando per entrambe le cause.

Per consolidato orientamento di questa corte (v. Cass., ord. 21 settembre 2008, n. 3936; Cass., ord. 11 ottobre 2006, n. 21727;

Cass., ord. 4 maggio 2006, n. 10268), l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trova il procedimento iscritto per primo, non emergendo dagli atti elementi da cui desumere che non penda più il processo asseritamente pregiudicante avanti al altro giudice del medesimo ufficio, dovrà comportare la caducazione del provvedimento impugnato.

In definitiva, ritiene il relatore che appaiono sussistenti le condizioni per pervenire ad un accoglimento del ricorso avanzato nell’interesse di D.A.A., cui dovrà seguire la rimessione delle parti avanti al giudice che l’ha pronunciato, il quale provvedere, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., a riferire al Presidente del Tribunale di Avellino, che darà i provvedimenti conseguenti”.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati, che non si sono costituiti.

Precisato che dagli avvisi di ricevimento, fatti pervenire in copia dal difensore del ricorrente, è rimasto accertato che il ricorso è stato regolarmente notificato sia ai contumaci D.A.S., DE.AN.An., D.A.C. ed D.A. A., nella loro qualità di eredi di De.An.Sa., sia ad DE.AN.Ad. presso il difensore Avv.to Concetta Izzo, nel merito, il ricorso va accolto e per l’effetto va cassata l’ordinanza di sospensione adottata dal giudice unico del Tribunale Avellino, il 19 aprile 2010 nel procedimento n. 3680/2002, il quale dovrà provvedere alla prosecuzione del giudizio, previa riassunzione nei termini di legge.

Va riservata al giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali anche per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;

dispone la riassunzione del giudizio nei termini di legge.

Le spese processuali del regolamento di competenza vanno riservate alla fase di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 18 marzo 2011, riconvocata il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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