Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21371 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13951/2011 proposto da:

B.E., C.F. (OMISSIS), P.M. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 2266/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2010 r.g.n. 809/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FARES ILARIA per delega verbale Avvocato IACOBELLI

GIANNI;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 maggio 2010): 1) in accoglimento dell’appello principale dell’INPDAP avverso la sentenza n. 4864/2005 del Tribunale di Benevento e, in riforma della suindicata sentenza, annulla la statuizione con la quale era stato dichiarato il diritto di B.E., P.M. e un altro loro litisconsorte – tutti ex dipendenti dell’Ente Poste Italiane, poi divenuto Poste Italiane s.p.a., prima comandati presso l’INPDAP e poi passati nei ruoli dell’Istituto – all’inquadramento definitivo, presso l’INPDAP, nell’area B, posizione economica B2 del CCNL Comparto Enti pubblici non economici 1998-2001, con il corrispondente trattamento retributivo, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite; 2) di conseguenza, respinge la domanda dei dipendenti volta ad ottenere un inquadramento superiore con le connesse differenze retributive; 3) dichiara inammissibile l’appello incidentale dei lavoratori; 4) conferma, per il resto, la sentenza appellata e compensa per intero, tra le parti, le spese processuali dei due gradi di merito del giudizio.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) deve essere preliminarmente chiarito che nel presente giudizio non si discute di dequalificazione datoriale rispetto a mansioni più elevate svolte di fatto, ma di correttezza, o meno, dell’inquadramento effettuato nei ruoli dell’INPDAP di dipendenti postali già comandati presso l’Istituto;

b) come si desume dalla giurisprudenza di legittimità (vedi: Cass. n. 15931 del 2006 e Cass. n. 24045 del 2008) ai fini dell’inquadramento di cui si discute è vincolante il D.P.C.M. 18 ottobre 2000 (recte: 1999) e una verifica giudiziale delle disposizioni ivi contenute sarebbe possibile soltanto nella prospettiva della illegittimità, e quindi della disapplicazione, di tale D.P.C.M., profilo che non è stato dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio;

c) ciò preclude qualsiasi valutazione di non corrispondenza della qualifica attribuita presso l’ente di destinazione rispetto alle mansioni pregresse, peraltro non specificate dagli interessati nell’atto introduttivo del giudizio;

d) peraltro, la suddetta conclusione risulta anche in linea con il parere del 13 marzo 1996, espresso in materia dal Consiglio di Stato.

2.- Il ricorso di B.E. e P.M. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo; resiste, con controricorso, I’INPDAP.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Quanto ai profili di inammissibilità, prospettati dall’Istituto controricorrente, per pretesa violazione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, va ricordato che questa Corte ha precisato al riguardo che:

a) il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata (Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051);

b) in applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all’art. 360 c.p.c. (e, per tale ragione, è inammissibile) ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata – conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27064).

Ne deriva, che l’ambito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per contrasto con l’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, risulta estremamente ristretto e condizionato alla sussistenza di presupposti che nella specie, con tutta evidenza, non ricorrono e, d’altra parte, neppure ricorrono i presupposti per pervenire, sulla base della medesima disposizione, ad un rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, non risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità, come si dirà più avanti.

2.- Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità proposta per asserita irregolarità della denuncia di violazione e di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro contenuta nel ricorso.

Deve essere, al riguardo, ricordato che, con la sentenza del 19 marzo 2014 n. 6335 in discontinuità con il precedente indirizzo, si è affermato il principio secondo cui la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato.

Tale nuovo orientamento, che viene qui condiviso e ribadito, si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicchè è assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060) porta a considerare corretta la denuncia di violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva contenuta nel ricorso.

2 – Sintesi del ricorso.

3.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge e di contratti collettivi nonchè degli artt. 1362 c.c. e segg. (con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi richiamati), dell’art. 4 preleggi, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.

Si rileva che gli attuali ricorrenti – già inseriti nella Area operativa-AO, ex 5^ivello, B. come operativo di gestione e P. come operatore specializzato di esercizio del CCNL Poste del 1994 – sono stati inquadrati in B/B1 e la Corte d’appello, senza neppure ammettere la prova testimoniale già invano richiesta in primo grado, ha ritenuto corretto tale inquadramento considerando erroneamente vincolante il D.P.C.M. 18 ottobre 1999, sull’assunto secondo cui una verifica giudiziale delle disposizioni ivi contenute sarebbe possibile soltanto nella prospettiva della illegittimità, e quindi della disapplicazione, di tale D.P.C.M..

Si sottolinea che – diversamente da quanto accaduto nel giudizio di cui a Cass. 25 settembre 2008, n. 24045 – nel presente ricorso, si contesta la mancata disapplicazione del suddetto D.P.C.M. 18 ottobre 1999, per la sua palese contrarietà alla normativa di riferimento.

Si conclude ribadendo che il corretto inquadramento spettante doveva essere quello in area C, posizione C1.

3 – Esame delle censure.

4.- Il ricorso è da accogliere per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

5.- Con riguardo alla peculiare fattispecie che viene in esame nel presente giudizio – per la quale, con una normativa specifica ed eccezionale, sono state estese al passaggio diretto di dipendenti privati (di Poste Italiane s.p.a.) che si trovavano in posizione di comando al 30 settembre 1998 presso Amministrazioni pubbliche le norme sulla mobilità nel lavoro pubblico, onde consentirne l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione pubblica di destinazione – in base all’ormai consolidato orientamento di questa Corte manifestatosi a partire dalla sentenza n. 503 del 2011 delle Sezioni Unite, unanimemente seguito dalla giurisprudenza successiva alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite e quindi assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 18 maggio 2011, n. 10933; Cass. 20 maggio 2011, n. 11189; Cass. 10 luglio 2013, n. 17117; Cass. 7 agosto 2014, n. 17764; Cass. 27 agosto 2014, n. 18416; Cass. 4 giugno 2015, n. 11556), si è stabilito che:

a) la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, nel prevedere l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra Pubbliche Amministrazioni alla particolare ipotesi del personale dell’Ente Poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati, poi divenuto Poste Italiane s.p.a.) in posizione di comando o fuori ruolo presso Pubbliche Amministrazioni, ha inteso valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una Pubblica Amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione (vedi anche Cass. SU 10 novembre 2010, n. 22800);

b) è da escludere che su tali questioni possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., atto avente natura amministrativa (in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro) che non può assolvere la funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (mancando un fondamento normativo all’esercizio di tale potere), avendo invece l’unico scopo di dare attuazione alla disciplina di cui al D.L. n. 163 del 1995, art. 4 (che ha attributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il solo compito di operare il trasferimento);

c) pertanto, è anche da escludere ogni automatismo in materia, sia con riferimento al D.P.C.M. di inquadramento, non avendo l’equiparazione ivi contenuta efficacia vincolante – visto che il suddetto atto amministrativo non assolve alla funzione di determinare la disciplina dei rapporto di lavoro, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra Pubbliche Amministrazioni – sia con riferimento alla trasposizione orizzontale nelle posizioni economiche del CCNL comparto Ministeri (ex qualifiche funzionali);

d) in sintesi, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente Poste Italiane, effettuato ai sensi del cit. D.L. n. 163 del 1995, citato art. 4, comma 2, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all’Ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti e il giudice del merito è chiamato ad effettuare la verifica sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, in base all’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del trasferimento.

6.- In applicazione dei suddetti principi si è affermato che laddove con D.P.C.M. sia stato, di autorità, disposto l’inquadramento nell’ente “ad quem”, il successivo contratto individuale non può certamente configurarsi, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell’Amministrazione, come un atto di rinuncia e transazione – che soltanto potrebbe avere rilievo ex art. 2113 c.c. – e quindi la sua sottoscrizione non può, di per sè, comportare l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il suddetto diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza e l’obbligo delle Amministrazioni di destinazione – risultante anche dal contratto individuale – di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche. Pertanto, se non risulta essere intercorso tra le parti uno specifico accordo al suddetto riguardo, non può certamente ritenersi che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza all’inquadramento disposto dalla Pubblica amministrazione, in assenza di alcuna manifestazione esplicita o implicita in tali sensi (vedi, per tutte: Cass. SU n. 503 del 2011 cit. nonchè Cass. SU 24 ottobre 2007, n. 22268).

7.- La Corte d’appello di Napoli – aderendo dichiaratamente al precedente indirizzo questa Corte, superato con l’affermazione del suindicato orientamento, peraltro in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata – ha invece affermato la vincolantività per il nuovo datore di lavoro, ai fini inquadramento del personale già in posizione di comando e quindi trasferito all’INPDAP, del D.P.C.M. 18 ottobre 1999, con ciò che ne consegue.

Tale statuizione, su cui è incentrata tutta la sentenza impugnata, non è conforme al nuovo corso giurisprudenziale di cui si è detto e ai principi di diritto sopra ricordati. Ciò comporta l’accoglimento delle relative censure sul punto.

4 – Conclusioni.

8.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto, nei suindicati limiti e per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui ìn motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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