Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21371 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/10/2011), n.21371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di pace

di Fondi con ordinanza n. 3 del 10 giugno 2010 nel procedimento

iscritto al R.G. n. 145 del 2010 pendente tra:

D.M.C.;

contro

Comune di Formia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letta l’ordinanza del 10 giugno 2010 con cui il giudice di pace di Fondi ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio nei confronti della sentenza n. 55006 del 2009, con cui il giudice di pace di Roma lo ha dichiarato competente in ordine alla causa promossa da D.M.C. contro il Comune di Sperlonga avente ad oggetto una opposizione a cartella emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada a seguito di verbale elevato dalla Polizia municipale di Sperlonga;

che, in particolare, il giudice rimettente assume la propria incompetenza territoriale sulla base del rilievo che, avendo l’azione proposta natura di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., il giudice territorialmente competente non è quello del luogo della commessa violazione, ma quello del luogo dell’esecuzione, cioè Roma, ove ha residenza l’intimata ed ove, quindi, può presumersi si trovino le cose da sottoporre ad esecuzione;

rilevato che l’ordinanza risulta comunicata alla ricorrente D.M. C., unica parte costituita in giudizio, come emerge dalla missiva del 22 luglio 2010, presente nel fascicolo di causa, inviata dalla ricorrente al Comune di Sperlonga, in cui la scrivente menziona l’ordinanza del 10 giugno 2010 con cui il giudice di pace di Fondi ha proposto regolamento;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere designato dott. Mario Bertuzzi;

osservato che dall’esame degli atti di causa risulta che la ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l’inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto pagamento della sanzione, sicchè tale azione è assimilabile e va qualificata, ex art. 615 c.p.c., comma 1, come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata;

considerato che questa Corte ha più volte affermato, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che avverso la cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quale l’intervenuto pagamento della sanzione, deve proporre opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (cd. a precetto), per la quale, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, giudice che va identificato, nel caso di contestazione di un provvedimento sanzionatorio, in quello indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 (ovvero, nel caso di sanzioni previste dal codice della strada, dall’art. 204 bis C.d.S.), norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice del luogo in cui è stata posta in essere la violazione contestata (Cass. n. 24215 del 2009; Cass. n. 4891 del 2006; Cass. S.U. n. 491 del 2000);

che, nella specie, essendo stata l’infrazione commessa in Sperlonga, competente a conoscere della opposizione all’esecuzione non ancora iniziata è l’istante Giudice di pace di Fondi;

che, pertanto, l’istanza di regolamento di competenza va rigettata;

che, in considerazione della natura officiosa del procedimento, nulla deve disporsi sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

rigetta il regolamento di competenza proposto dal Giudice di pace di Fondi e dichiara la competenza territoriale di quest’ultimo a decidere sull’opposizione. Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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