Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21371 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12802-2019 proposto da:

CME CONSORZIO IMPRNDITORI EDILI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOLA, 80,

presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO PIMPINI, PIERLUIGI MARRAMIERO;

– ricorrente –

contro

APLEONA HSG SPA, in persona dcl legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIA MASCHERA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 365/2019 del

TRIBUNALE di PESCA RA, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa SCALIA LAURA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE RENZIS LUISA che chiede alla

Corte di Cassazione di rigettare l’istanza di regolamento di

competenza, confermando la sentenza n. 365/2019 emessa dal tribunale

di Modena il 19/02/2019, nel giudizio r.g. n. 2853/2018.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. CME, Consorzio Imprenditori Eidili, propone ricorso in cassazione per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 365 del 2019 con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Venezia, così individuando, la ricorrente, nel primo giudice quello competente per territorio a decidere sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnato dal n. r.g. 2853 del 2018.

2. A premessa di ogni istanza, la ricorrente espone di far parte dell’A.T.I. costituita per l’attuazione dell’accordo quadro di manutenzione degli immobili gestiti dall’Azienda Usi di Romagna, e che Apleona HGS, mandataria ed odierna resistente, ometteva di versare alle mandanti, tra le quali la ricorrente medesima, i corrispettivi incassar per loro conto quanto al III, IV e V Sal lavori, ragione per la quale CME otteneva dal Tribunale di Modena decreto ingiuntivo.

3. Il titolo monitorio, opposto dalla mandataria, veniva revocato con l’impugnata sentenza che in accoglimento della relativa eccezione dichiarava l’incompetenza del giudice adito nella ritenuta competenza del Tribunale di Venezia, dinanzi al quale il giudice del merito rimetteva le parti per la riassunzione del giudizio.

4. La ricorrente denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto la competenza per territorio del Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 12 della scrittura privata conclusa tra le Parti il 20 gennaio 2015 – che conteneva una clausola che stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale lagunare per la fase, preliminare, della partecipazione alla gara e quanto alla assolta funzione di regolare i rapporti tra le imprese partecipanti – senza tenere coni(a) del successivo atto transattivo, novativo del rapporto concluso il successivo 27 febbraio 2017 che nulla prevedeva in punto di competenza; b) della natura di accordo preliminare della prima scrittura; c) della necessità che la clausola derogatoria della competenza venga approvata, ai sensi dell’art. 1341 c.c., mediante l’apposizione della doppia sottoscrizione.

5. Apleona HSG si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso avversario, con difese illustrate da memoria.

6. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, con conferma della sentenza del Tribunale di Modena. Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria.

7. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito vengono indicate.

E’ costante nella affermazione di questa Corte regolatrice il principio per il quale, “l’efficacia norativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transitivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass. n. 23064 del 11/11/2016; Cass. n. 15444 del 14/07/2011).

In applicazione dell’indicata regola il giudice di merito con provvedimento che non si espone a critica in sede di legittimità ha apprezzato della convenzione solutoria del 27 febbraio 2017 la natura non novativa in quanto unicamente volta a disciplinare lo scioglimento del contratto tra le partecipanti all’A.T.I.

La finalità della transazione volta a disciplinare dell’accordo il solo momento estintivo ritaglia un ambito di operatività del negozio sulla cui obiettiva circoscritta efficacia il giudice del merito ha ben costruito la natura non novativa in quanto non capace di sostenere dell’iniziale convenzione una nuova e piena disciplina.

Come correttamente rileva il tribunale di Modena “dal tenore letterale del predetto accordo risulta che le parti non abbiano inteso notare le modalità del rapporto in essere bensì meramente regolamentare lo scioglimento del contratto stipulato tra esse, con la previsione del versamento di un importo in favore delle mandanti quale corrispettivo per la disponibilità di queste ultime a recedere dal rapporto” (p. 4 sentenza), nell’ulteriore rilievo, operato dal giudice del merito, che le somme ingiunte nel procedimento monitorio erano, invece e per l’appunto, i corrispettivi maturati nel corso del rapporto di A.T.I. originario relativi alle opere eseguite nell’interesse della Apleona HSG S.p.A., opponente, e non toccati dal nuovo accordo.

Perchè si abbia transazione novativa è necessario che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti, per quanto non regolamentato dal più recente accordo una transazione conservativa del pregresso rapporto (vd. Cass. n. 7194 del 13/03/20 i 9′).

La novazione oggettiva si configura infatti come un contratto che è nel contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazionè, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. n. 7194 cit.; Cass. n. 4670 del 26/02/2009).

Definito il contenuto estintivo dell’accordo transattivo, resta ferma quindi nel resto, per quanto in questa sede rileva, l’applicabilità del precedente negozio concluso in data 20 gennaio 2015 e, con esso, della competenza per territorio ivi individuata in capo al tribunale di Venezia rispetto alla quale il giudice del merito ha declinato la propria.

8. Vale nel senso da ultimo indicato l’ulteriore argomento sviluppato

nell’impugnato provvedimento, e relativo all’individuazione nell’iniziale accordo di un “contratto-quadro- finalizzato a disciplinare nei suoi contenuti le regole fondamentali sugli appalti da aggiudicarsi all’A.T.I. e come tale capace di sostenere la competenza esclusiva ivi prevista anche rispetto alla scrutinata fattispecie – relativa a ragioni di dare ed avere tra mandante e mandataria componenti della costituitasi associazione di imprese -, che non resta vinto dalla proposta critica per la quale il contratto del 20 gennaio 2015 non sarebbe stato produttivo, nell’immediatezza, di legami di diritto ed obbligo e le sue previsioni non vincolanti ove non recepite nelle convenzioni applicative.

9. Il carattere inequivoco della previsione negoziale che affida alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presenie contratto, comprese quelle inerenti al sua validità, interpretazione ed esecuzione e risoluzione” negli assolti contenuti precettivi è destinata a valere, come rileva il P.G. nelle argomentazioni articolate a sostegno delle rassegnate conclusioni ed in adesione alle ragioni del provvedimento impugnato, per tutte le fasi contrattuali dell’appalto e non solo per quella propedeutica alla gara.

La vigenza dell’accordo iniziale non resta quindi superata, come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza, dalla stipula del successivo contratto di risoluzione in cui, il silenzio serbato dalle parti non vale ad escludere validità ed efficacia alla indicata e portante previsione, senza che possa valere, per contro, per i valorizzati contenuti, la natura di contratto preliminare dell’accordo del 2015 da intendersi superato come tale dal successivo del 2017 che non prevede alcuna statuizione sulla competenza.

9.1. L'”accordo quadro” o normativo è strumento preparatorio all’affidamento di uno o più appalti con cui le parti danno contenuto alle clausole fondamentali degli appalti che resteranno aggiudicati in un determinato periodo stabilendo clic quanto ivi stabilito per iscritto ha carattere vincolante rispetto ai contratti applicativi salvo espressa loro modifica, sempre iscritto.

L’indicata figura non vincola pertanto le parti alla stipula dei successivi contratti che, ove conclusi, obbligano i contraenti al contenuto fissato nell’accordo quadro che, anche ove non ripreso nel contratto attuativo e salvo espressa diversa previsione, resta comunque vincolante.

Nel contratto preliminare i contraenti si impegnano invece alla stipula e su siffatta premessa il tribunale, con motivazione che limi si espone a censura, ne ha escluso la stessa esistenza, segnalando dell’originario accordo la vincolatività dei contenuti.

9.2. Anche l’ulteriore questione relativa alla applicabilità alla fattispecie dell’art. 1341 c.c., e quindi della disciplina dei contatti per adesione e delle condizioni generali di contratto, giusta la posizione dedotta in proprio dalla ricorrente di “imprenditore debole”, è stata esclusa dal giudice del merito per apprezzamenti che pienamente si collocano all’interno del sistema, avendo esclusa una predisposizione unilaterale dell’accordo e la natura di condizioni generali di contratto del negozio concluso, per la valorizzata posizione imprenditoriale di entrambe le parti e per la impossibilità di estendere in via analogica all’imprenditore “debole” la disciplina dei contratti del consumatore perchè esclusa dalla legge (Corte Cost., sentenza n. 469 del 2002; Cass. SU n. 3855 del 12/03/2012).

10. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato:

La causa dovrà dunque proseguire dinanzi al Tribunale di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, giusta applicazione della norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, e secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU. n. 23535 del 2019, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia.

Spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis,.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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