Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21370 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20701-2011 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata un ROMA,

VIA OXILIA 21, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MARIA POLITO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 416/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/06/2011 r.g.n. 1128/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato POLITO FLAVIO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.S., dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrata nel livello C2, aveva convenuto in giudizio quest’ultimo, per chiedere l’accertamento del suo diritto alla assunzione alle dipendenze del Ministero della Giustizia con la qualifica di dirigente, attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con P.D.G. del 20.7.2000, relativa alla procedura concorsuale, indetta con P.D.G. del 13.6.1997, nella quale era risultata idonea non vincitrice essendosi classificata al 131.

2. La domanda, respinta in primo grado, è stata accolta dalla Corte di Appello di Catania, che ha dichiarato il diritto della Z. ad essere assunta dal Ministero della Giustizia, con la qualifica di dirigente, attingendo dalla graduatoria approvata con PDG del 20.7.2000, ed ha condannato il Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidandoli in misura pari alle differenze retributive tra il trattamento percepito e quello che la lavoratrice avrebbe ottenuto a seguito dell’assunzione come dirigente.

3. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto, in consapevole contrasto con i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 26362 del 2009, che il Ministero della Giustizia, ai sensi della L. 19 gennaio 20011, n. 4, art. 24, comma 1 bis da interpretarsi non in senso statico ma dinamico, non aveva alcuna discrezionalità nè in ordine all’an”, nè in ordine al numero dei soggetti da assumere.

4. Avverso detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a motivi al quale ha resistito la Z., la quale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Sintesi dei motivi del ricorso.

7. Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 341 del 2000, art. 24, comma 1 bis per avere la Corte territoriale attribuito a detta disposizione una sorta di efficacia dinamica e affermato l’obbligo della P.A. di tenere conto delle vacanze complessive rilevate fino alla data di cessazione della graduatoria;

8. sostiene che il D.L. n. 341 del 2000, art. 24, comma 1 bis si limita a sancire l’obbligo dell’Amministrazione di reclutare il personale attingendo alle graduatorie dei precedenti concorsi, ma solo con riferimento alle vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della legge, come individuate da esso Ministero o, al più, tenendo conto delle vacanze realizzatesi successivamente;

9. deduce che si erano verificate solo 25 cessazioni dal servizio di dirigenti sino al luglio 2002 e, richiamando i principi affermati da questa Corte nella decisione n. 26362/2009, sostiene che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto e confuso gli obblighi concernenti le modalità di assunzione con gli obblighi di assunzione.

10. Con il secondo motivo il Ministero, in via subordinata, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficienza della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal criterio di scorrimento della graduatoria e della sua operatività.

11. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perchè, pur in adesione alla lettura “dinamica” della norma in considerazione, aveva ritenuto di considerare, nel computo effettuato allo “status quo” del momento di cessazione di efficacia della graduatoria, anche un numero di posti già escluso nel precedente computo e rimasto nella discrezionalità dell’Amministrazione (ossia gli 82 posti pari al 50% dei 164 pacificamente risultati alla data di entrata in vigore della L. n. 4 del 2001), anzichè limitarsi a computare il 50% delle vacanze pacificamente sopravvenute (pari a 25 e quindi a 12 posizioni assegnabili attingendo alla graduatoria degli idonei in forza del più citato volte art. 24 bis).

MOTIVI DELLA DECISIONE.

12. Esame dei motivi.

13. Il primo motivo di ricorso è fondato.

15. Le questioni poste dal presente ricorso sono state già scrutinate da questa Corte nelle sentenze n.i 2319/2012, 6333/2010, 6209/2010, 26362/2009, 26166/2009, 4012/2007.

16. Gli orientamenti espressi nelle suindicate decisioni – ai quali il Collegio intende dare continuità – si basano sull’interpretazione del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 24, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, effettuata muovendo dalla premessa secondo cui l’attribuzione della qualifica dirigenziale concreta, sul piano della qualificazione giuridica, una “nuova assunzione” anche nei confronti di soggetto già dipendente dell’amministrazione, in conformità con il consolidato il principio di diritto (derivato dagli orientamenti della Corte costituzionale) espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (tra le numerose, Cass. SSUU 9164/2006; Cass. 15235/2009, 25277/2009, 10419/2006).

17. Da tale premessa questa Corte ha desunto che il suddetto art. 24, comma 1 bis – che letteralmente dispone: “L’amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli” (termine di validità originariamente previsto in diciotto mesi, poi elevato a ventiquattro mesi) – non deve essere inteso nel senso di aver imposto all’amministrazione di procedere alla copertura della metà di tutti i posti vacanti, ma, più semplicemente, nel senso di aver conferito all’amministrazione stessa un ampio potere discrezionale di provvedere alle assunzioni entro il limite massimo della metà dei posti vacanti, con portata derogatoria del vigente quadro normativo solo per la parte in cui rende obbligatorio attingere alle graduatorie efficaci dei concorsi banditi nei due anni precedenti. Va, dunque, ribadito che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, quella prescelta appare come l’unica interpretazione compatibile non solo con lo stesso tenore letterale della norma (ove non si dispone la copertura dei posti vacanti al tempo di entrata in vigore della legge, ma solo l’obbligo dell’amministrazione di avvalersi eccezionalmente del meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, correlato alla durata della validità delle graduatorie stesse), ma anche con la sua finalità.

18. L’art. 24, in questione, è, infatti, stato inserito in un contesto di disposizioni urgenti per la funzionalità dell’amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fabbisogno del personale dirigenziale, e soprattutto con i principi di cui all’art. 97 Cost., che portano ad escludere che la norma abbia imposto la copertura della metà di tutti i posti vacanti nella qualifica dirigenziale, indipendentemente dal fabbisogno di personale e dai vincoli economici, dovendo i profili derogatori essere limitati alle sole modalità di reclutamento.

19. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rigetto nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, delle originarie domande proposte da Z.S., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

20. Avuto riguardo all’epoca di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, le spese dei due gradi del giudizio di merito vanno compensate, mentre seguono la soccombenza quelle relative al presente giudizio.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte Z.S..

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito.

Condanna la Z. alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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