Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21370 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21370 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 9435-2010 proposto da:
CONTURSI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio
dell’avvocato AGOSTINO DE ZORDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI
giusta delega a margine;
– ricorrente –

2015

contro

2475

COMUNE DI CASSANO MURGE;

intimato

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 13/02/2009;

Data pubblicazione: 21/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTIELLI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il

rigetto dei motivi l° e 2° e raccoglimento per quanto
di ragione del 3° motivo, rigetto del 4° motivo di
ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

-

I

R.G.N.

Svolgimento del processo

9435/10

Il Comune di Cassano Murge notificò alla sig.ra Luisa Contursi avvisi di
accertamento ai fini ICI per gli anni d’imposta dal 1999 al 2003 compreso,
con riferimento ad area qualificata come edificabile, ubicata in detto
Comune.

Bari in relazione ad una pluralità di motivi.
Successivamente, in data 29 marzo 2007, la contribuente ricevette altresì la
notifica di cartella di pagamento per la riscossione delle somme richieste con
gli avvisi di accertamento impugnati, per un importo complessivo di €
5.316,85, comprensivo d’interessi e sanzioni.
Anche detta cartella fu impugnata dalla contribuente, che ne eccepì
l’illegittimità per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme
richieste, essendo ancora pendente il giudizio avverso i prodromici avvisi di
accertamento.
La CTP di Bari, riuniti i giudizi, accolse parzialmente i ricorsi, annullando gli
avvisi di accertamento e quindi anche l’atto riscossivo, riferiti agli anni dal
1999 al 2002, ma rigettando la domanda della contribuente con riferimento
all’annualità 2003, sul presupposto che solo dalla data di approvazione del
Piano regolatore generale l’area dovesse essere qualificata come edificabile.
Sull’appello principale proposto dal Comune e su quello incidentale della
contribuente in relazione all’avviso ed alla conseguente iscrizione a ruolo del
tributo per l’annualità 2003, la CTR della Puglia, con sentenza n. 14/11/09,
depositata il 13 febbraio 2009, accolse l’appello principale dell’Ufficio, conf
ermando la legittimità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati e dell’atto

1

Gli atti impositivi furono impugnati dalla contribuente dinanzi alla CTP di

I

riscossivo, ritenendo non applicabile, per quanto attiene alla riscossione,
ratione temporis la disposizione di cui all’art. 1 comma 163 della L. n.
29612006, trattandosi di legge entrata in vigore il primo gennaio 2007.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la contribuente in forza di
quattro motivi.

La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione
dell’art. 36, comma 2, D.L n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla
L 4.8.2006, n. 248). Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La contribuente lamenta l’erroneità in diritto della statuizione della sentenza
impugnata, con la quale la CTR ha riconosciuto natura interpretativa, anziché
innovativa, alla nonna di cui al decreto legge indicato in epigrafe, per effetto
della quale “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di
,

strumenti attuativi del medesimo”.

L’illustrazione del motivo, trattandosi di controversia per la quale risulta
ancora applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., è conclusa dal
seguente quesito di diritto:”Dica codesta Ecc.ma Corte se l’art. 36, comma 2,
del D.L n. 22312006, convertito con modificazioni nella L n. 24872006,
abbia o meno portata innovativa ed irretroattiva, anche con riferimento ad
aree fabbricabili per le quali lo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della citata
disposizione”.
2

L’intimato Comune di Cassano Murge non ha svolto difese.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “insufficiente motivazione della
sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, denuncia ai sensi
dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”.

La contribuente assume la carenza di motivazione della sentenza impugnata,
che si sarebbe limitata ad una valutazione apodittica della congruità del valore

contribuente nell’appello incidentale, ove la contribuente aveva rilevato come
il Comune, per la valutazione del suolo di proprietà di parte deducente, non
avesse preso in alcun modo in considerazione i parametri di cui all’art. 5
comma 5 previsti dal D. Lgs. n. 504/1992, i soli idonei, secondo la
giurisprudenza dì questa Corte richiamata dalla ricorrente, alla determinazione
del valore dell’area fabbricabile.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa interpretazione
dell’art. 1 comma 163, della L n. 296/2006, con riferimento all’eccezione
relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs.
504/1992. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3”. Secondo la ricorrente la

CTR sarebbe incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, non avendo
rilevato, con riferimento alreccepita illegittimità della cartella di pagamento,
notificata nel 2007, in pendenza della definizione dell’impugnazione proposta
avverso i prodromici avvisi di accertamento, che la disposizione di cui al
richiamato art. 1 comma 163 della L. n. 296/2006, per effetto della quale “nel
caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo”, era applicabile alla fattispecie in esame in virtù della norma

3

attribuito dall’Ufficio, senza dar conto di quanto specificamente eccepito dalla

transitoria di cui all’art. I comma 171 della stessa L. n. 296/2006, trattandosi
di rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce “nullità della sentenza in
‘quanto viziata sotto il profilo della omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n.
4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, lamentando che la decisione

quale la contribuente aveva eccepito l’assoluta carenza di motivazione degli
atti impositivi per la mancata allegazione delle delibere della Giunta
Municipale.
5. Preliminarmente va rilevato che il contraddittorio non è stato instaurato, per
quanto concerne l’instaurazione del presente giudizio di legittimità, nei
confronti dell’agente della riscossione.
Ciononostante, ritiene la Corte – in conformità alla propria giurisprudenza in
materia (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. unite 3 novembre 2008, n. 26373;
Cass. civ. sez. unite ord. 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. civ. sez. III 18
gennaio 2012, n. 690; Cass. civ. sez. 111 17 giugno 2013, n. 15106) ed in
ossequio al principio della ragionevole durata del processo – che, risultando il
ricorso infondato, possa essere omessa la formalità relativa all’integrazione
del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
6. Il primo motivo è inammissibile. L’illustrazione del motivo è, infatti,
conclusa da quesito di diritto, come innanzi testualmente trascritto, che si
pone come generico interpello sulla questione di diritto ivi indicata, senza
alcun riferimento alla fattispecie concreta che ha dato luogo alla formulazione
del relativo quesito (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n.
36).

4

impugnata avrebbe omesso del tutto di pronunciare sull’eccezione con la

Va, anzi, in proposito ulteriormente osservato che il quesito mira a sollecitare
una risposta della Corte in contrasto con quello che è il suo orientamento
ormai consolidato in materia (Si vedano, al riguardo, tra altre, Cass. civ. sez.
unite 30 novembre 2006, n. 25506; Cass. civ. sez. V 27 luglio•2007, n. 16714;
Cass. civ. sez. V 16 novembre 2012, n. 20137), senza che siano stati

7. Del pari deve essere ritenuto inammissibile il secondo motivo, con il quale
la ricorrente si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata,
che non avrebbe adeguatamente valutato la censura, riproposta dalla
contribuente con l’atto di appello incidentale, dell’illegittimità dell’atto
impositivo ritenuto legittimo per insufficienza di motivazione, ciò che si
ripercuoteva, secondo la contribuente, sull’incongruità del valore attribuito
all’immobile ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta
in oggetto.
Detta inammissibilità si pone al riguardo come conseguenza della carenza di
autosufficienza del ricorso sul punto. Non è dato, infatti, alla Corte, verificare
la sussistenza del vizio di carenza di motivazione della decisione impugnata,
una volta che la parte ha omesso d’indicare e/o trascrivere l’effettivo
contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, onere sulla stessa gravante,
attesa la natura di atto amministrativo dell’avviso di accertamento (cfr., tra le
altre, Cass. civ. sez. V 19 aprile 2013, n. 9536; Cass. civ. sez. V 13 agosto
2004,n. 15867).
8. Il terzo motivo è infondato, anche se occorre, ex art. 384 ultimo comma
c.p.e., procedere alla correzione, sul punto, della motivazione della sentenza
impugnata, il cui dispositivo è comunque conforme a diritto.

5

sviluppati argomenti adeguati a giustificarne la revisione.

La ricorrente lamenta l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, laddove
ha affermato, riguardo alla doglianza relativa alla cartella di pagamento
emessa prima che gli accertamenti diventassero definitivi, che l’art. 1 comma
163 della L: 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui “nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al

successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo” e sulla quale
la contribuente aveva fondato la propria eccezione, non è applicabile al
presente giudizio, trattandosi di norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2007.
Occorre in proposito rilevare che effettivamente, come rilevato dalla
contribuente, detta norma è applicabile nella presente controversia,
riguardante l’impugnazione di avvisi di accertamento riferiti ad anni
d’imposta anteriori a detta data, in virtù della disposizione transitoria di cui al
171 dello stesso art. 1 della citata legge, che stabilisce che le norme di cui ai
commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla
data di entrata in vigore della legge medesima (cfr. Cass. civ. sez. V, ord. 18
maggio 2011, n. 10958).
Ciò, peraltro, diversamente da quanto sembra ipotizzare la ricorrente con il
motivo di ricorso in esame, va inteso nel senso che l’art. 1 comma 163 della
L. n. 296/2006 prevede il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo degli
accertamenti divenuti definitivi, ma non incide sulla regola che il ricorso non
sospende, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione
dell’avviso di accertamento impugnato, l’iscrizione a ruolo, quale confermata,
per quanto attiene all’ICI, dall’art. 12 del D. Lgs. n. 50411992 anche nella
nuova formulazione di cui all’art. 1 comma 173 della L. n. 296/2006 in vigore
dal 1° gennaio 2007.
6

contribuente, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del terzo anno

t

,

Legittima, pertanto, è da considerarsi, in pendenza della definizione degli
accertamenti impugnati, l’emissione della cartella con la quale è stata
notificata alla contribuente l’iscrizione a ruolo dell’importo richiesto.
Appare utile, in proposito, porre in evidenza la non pertinenza al caso di
specie della pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. V 31 marzo 2010, n.

atteso che detta sentenza si riferisce ad ipotesi in cui l’emissione della cartella
per l’intero era avvenuta, nonostante che per alcune di esse fossero già
intervenute sentenze di merito di primo grado, ciò che imponeva la
riscossione frazionata dei tributi ex art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, invece, secondo quanto rilevato dallo stesso ricorso della
contribuente, all’atto di notifica della cartella (29 marzo 2007) con la quale il
Comune di Cassano Murge iscriveva a ruolo l’IC1 ritenuta dovuta per l’intero
per gli d’imposta dal 1999 al 2003, non era ancora intervenuta la sentenza di
merito di primo grado nella controversia in punto di legittimità o meno degli
avvisi di accertamento, sopravvenuta, con parziale accoglimento delle
eccezioni della ricorrente, con la pronuncia della CTR di Bari n. 237/8/07,
depositata il 25 gennaio 2008.
9. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione formulata dalla parte nel
giudizio di merito, relativa all’assoluta carenza di motivazione dell’atto
impositivo per la mancata allegazione delle delibere comunali attributive del
valore del valore degli immobili ai fini ICI, è, infine, ugualmente infondato.
È sufficiente, in proposito, osservare che ad integrare gli estremi del vizio di
omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il
7

7831, richiamata dalla ricorrente in memoria a supporto della propria difesa,

provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:
ciò non si verifica quando, come nella fattispecie in esame, la decisione
adottata comporti il rigetto della pretesa fatta valere dalla parte, anche se
manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una
statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di

l’impostazione logico — giuridica della pronuncia (cfr., tra le altre, Cass. civ.
sez. I 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. civ. sez. Il 4 ottobre 2011, n.
20311).
Il ricorso della contribuente va pertanto rigettato.
10. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità,
non essendosi costituita l’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 lug o 2015
Il Cnsigliere
estenre
fp,

domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con

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