Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21370 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12656-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE IAL SICILIA, in persona del Curatore Fallimentare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI CINQUEMANI,

FILIPPO ALESSANDRO CIMINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4803/2018 della COMM. TRIB. REG. della

SICILIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente (che svolgeva l’attività di organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale) avverso un avviso di accertamento emesso per l’anno 2007 e notificato nel 2014, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, a seguito della scoperta di taluni illeciti riconducibili ad alcune fatture fittizie emesse da altra società nel 2007 a favore della parte contribuente, circostanza che avrebbe determinato, secondo la prospettazione dell’Ufficio, la totale illiceità dei contributi per la formazione professionale nel 2007;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che:

per l’anno 2007 non è configurabile alcun reato di quelli di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, mentre il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, presuppone l’obbligo di denuncia penale unicamente per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, fondandosi l’accertamento sul postulato che il contributo regionale sia stato illecitamente utilizzato ed in quanto tale revocato per intero dalla Regione e da recuperarsi a tassazione, cosicchè non ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 cit.;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre la parte contribuente si costituiva controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e degli artt. 112 e 346 c.p.c., in quanto la questione dell’art. 43, non è stata riproposta dal contribuente in appello con appello incidentale ma con semplice memoria;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per difetto d’interesse della parte contribuente, in quanto parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado a far valere la questione della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (testo vigente ratione temporis), della L. n. 537 de 1993, art. 14, comma 4; del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, convertito in L. n. 248 del 2006, in quanto il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 cit., presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non anche la sua effettiva presentazione;

considerato, che il primo motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di decadenza dalla potestà impositiva, in presenza di un’eccezione del contribuente di decadenza per il mancato rispetto del termine per l’esercizio della potestà impositiva previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare di avere rispettato tale termine ovvero di allegare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di un diverso termine decandenziale, di guisa che la prospettazione, da parte dello stesso contribuente in sede di appello, dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del termine raddoppiato di accertamento sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo non costituisce un ampliamento del “thema decidendum” cristallizzatosi sulla base delle contestazioni inizialmente mosse all’atto impositivo – e, quindi, una domanda nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, – ma si risolve nell’illustrazione delle tesi giuridiche e dei fatti che le sostengono già rientranti nell’ambito delle questioni devolute al sindacato del giudice (Cass. n. 1291 del 2020): nella specie la parte contribuente, nel difendersi dall’appello dell’Ufficio eccependo la decadenza per difetto dei presupposti del raddoppio dei termini, si è dunque limitata a svolgere considerazioni fattuali e giuridiche che non costituiscono un ampliamento del “thema decidendum”;

considerato, che il secondo motivo di impugnazione è pure infondato in quanto, secondo questa Corte, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., (Cass. n. 11653 del 2020): nella specie la parte contribuente le ha riproposte mediante appello incidentale e avrebbe potuto riproporle anche mediante semplice difese ma certo non difettava un interesse in tal senso;

considerato che il terzo motivo di impugnazione è invece fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost., (Cass. 33793 del 2019);

in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della “notitia criminis” entro il termine di decadenza ordinario: Cass. n. 17586 del 2019);

in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa o dalla presentazione oltre i termini di decadenza, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016);

considerato dunque che, anche in ragione del “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa (pericolo che non emerge dalla lettura della sentenza della CTR), per il raddoppio dei termini è sufficiente l’astratta configurabilità del reato, a prescindere dalla presentazione della denuncia (Cass. n. 33793 del 2019).

La CTR non si è conformata ai predetti principi laddove, anche a prescindere da una valutazione circa i motivi – poco chiari – per i quali la stessa non ha ritenuto configurabile nessuno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, (e in particolare quelli relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) ha ritenuto che fosse appunto necessaria la configurabilità di uno dei reati tributari contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, (“per quanto riguarda l’anno 2007, non risulta la configurabilità di nessuno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000”), quando invece unico presupposto per il raddoppio dei termini di decadenza è l’astratta ipotizzabilità del fumus (quindi non è necessario che siano configurabili elementi tali da portare ad una sicura pronuncia di condanna) del reato: nella specie è astrattamente configurabile, da quanto riferisce la stessa CTR, quello dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 o 3, (in ragione dell’esistenza di seri indizi di reato consistenti in: fatture fittizie, l’oggetto sociale della società contribuente che organizza corsi di formazione professionale, contributi per tali corsi erogati e poi revocati dalla Regione; non rivestendo nessuna rilevanza ai fini del raddoppio dei termini l’effettività della denuncia o l’esito del procedimento penale), come allegato anche dal ricorrente, non essendo necessario – lo si ripete che il reato sia effettivamente configurabile ad opinione della CTR, essendo invece sufficiente che vi siano indizi tali di reato, nella ragionevole prospettazione della Guardia di finanza, da meritare, mediante una apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, un vaglio critico da parte di quest’ultima;

ritenuto dunque che, infondati il primo e il secondo motivo di impugnazione e fondato il terzo, il ricorso del contribuente dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di impugnazione, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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