Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2137 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL RE ANDREA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

ARTONI TRASPORTI S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 30542-2007 proposto da:

ARTONI TRASPORTI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BELLONI

DONATELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONAZZI GIULIO CESARE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL RE ANDREA, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 851/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/07/2007 r.g.n. 182/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato DEL RE ANDREA;

udito l’Avvocato BONAZZI GIULIO CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3276 del 10/11/2006, il Tribunale di Prato accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal dirigente C.P. avverso il licenziamento intimatogli in tronco dal datore di lavoro, Artoni Trasporti Spa., per essersi impegnato in nome e per conto della società, con L. & T.C. S.r.l., a non svolgere “azioni di disturbo” diretto sui clienti di quest’ultima, indicando, in modo specifico, Ellesse e IGI “su tutti”. Per effetto di tale accoglimento il Tribunale condannava la Artoni Trasporti a pagare al C. la somma di Euro 71.580,88 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonchè le differenze di TFR per incidenza del detto riconoscimento, oltre accessori di legge. Rigettava le altre domande, dichiarando inammissibile la riconvenzionale proposta dal datore di lavoro.

Avverso tale decisione proponeva appello il C., chiedendo l’integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo, insistendo, quindi, nella declaratoria di assoluta ingiustificatezza dell’intimato licenziamento in tronco, con conseguente condanna della Artoni Trasporti al pagamento, in proprio favore, dell’indennità supplementare contrattuale per ingiustificatezza, commisurata nel massimo e quindi pari a Euro 167.022,05, oltre al risarcimento dei danni discendenti dalla lesione alla dignità professionale ed umana, all’immagine ed alla reputazione professionale.

Resisteva la Artoni Trasporti spa, chiedendo il rigetto del gravame e l’accoglimento dell’appello incidentale, diretto ad ottenere il riconoscimento della legittimità del recesso in tronco o, in subordine, della non ingiustificatezza della risoluzione del rapporto.

Con sentenza del 29 giugno-6 luglio 2007, l’adita Corte di Appello di Firenze rigettava entrambi gli appelli, ritenendo il licenziamento giustificato, anche se privo dei connotati della giusta causa, tenuto conto che la stessa società aveva offerto in via transattiva al C. la possibilità di continuare a lavorare con l’inferiore qualifica di quadro; sicchè rettamente il primo Giudice aveva riconosciuto al dipendente il solo diritto al preavviso, escludendo il diritto alla indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.P. con dodici motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Artoni Trasposrti spa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va ancora preliminarmente puntualizzato, per una più agevole esposizione delle ragioni insite nei motivi dei ricorso, che il licenziamento in tronco, intimato al dirigente C.P. dal datore di lavoro, Artoni Trasporti Spa., è avvenuto sulla base della seguente contestazione disciplinare del 22/4/2002: “La Società ha appreso da L. & T.C. S.r.l. che con Sua. del 16-12-1999, (…), Lei si è impegnato (in nome e per conto di Artoni Trasporti S.p.A., nei confronti di L. & T.C. Srl) a “non fare azioni di disturbo diretto sui Vs. clienti esistenti”, indicando in modo specifico Ellesse e IGI “su tutti”.

Al di là dei fatto che l’impegno da Lei espresso configuri o meno un patto di non concorrenza, resta il fatto gravissimo che, senza averne i poteri e senza avere mai avvertito i Responsabili della Società, Lei ha speso il nome della stessa, determinando, nel terzo, il convincimento della validità e dell’efficacia di detto patto.

Ciò è tanto vero che la L. & T.C., con raccomandata ricevuta in data 18-04-2002 ha contestato il “gravissimo inadempimento del contratto tra noi corrente con il quale in data 16-12-1999 avete assunto (lettera C) il preciso impegno di non svolgere azioni di concorrenza sui nostri clienti, con particolare riferimento a IGI e Ellesse …”.

“Fra l’altro, a una specifica domanda di qualche giorno fa, da parte del Direttore Generale, Rag. P.L., al quale già erano pervenute voci di lamentele sollevate da L.&T.C. S.r.l. Lei ha risposto che non aveva preso alcun impegno scritto con quest’ultima”.

Le ragioni della decisione del Giudice di appello, che ha mostrato di condividere quelle del primo Giudice, possono così essere sintetizzate:

1. doveva escludersi la giusta causa del licenziamento poichè con un atto di transazione proposto al C. – ma da questo non accettato -, avendo il datore di lavoro prospettatogli l’assegnazione di mansioni non molto differenti in quanto prevedeva una “degradazione” da dirigente a quadro, poteva considerarsi acquisita la prova dell’insussistenza di una causa che rendesse improseguibile il rapporto (art. 2119 c.c.) anche solo provvisoriamente;

2. era ritenuto invece, giustificato il medesimo licenziamento in quanto il C. aveva sottoscritto, in nome e per conto di Artoni Trasporti S.p.A, un patto di non concorrenza (16/12/1999), nei confronti di L. & T.C. Srl, senza averne poteri e senza averne mai dato notizia agli organi superiori. Andavano al proposito rigettate le eccezioni del lavoratore, il quale aveva sostenuto, senza fornire adeguate prove: a) di essere un institore; b) che l’intesa fosse limitata al solo anno 2000.

3. Era rigettata la domanda relativa al danno all’immagine e alla reputazione in quanto non provato.

L’Artoni era, dunque, condannata al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, con le ripercussioni di legge sul TFR, rivalutazione ed interessi. Tanto chiarito, con il primo motivo del ricorso principale il C. censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 2596 c.c., nella parte in cui questa avrebbe interpretato la clausola e) della lettera 16/12/99 come patto di non concorrenza valido ed efficace a limitare l’attività imprenditoriale di Artoni Trasporti SpA nei confronti di L. & T.C. S.r.L., per due ragioni: anzitutto perchè il patto in esame, richiamando l’impegno di “non fare azioni di disturbo…”, “non aggressione” su clienti esistenti, in particolare Ellesse e IGI, della partner commerciale L.&T.C, risulterebbe privo del requisito della circoscrizione ad una zona specifica o a una determinata attività, richiesto dall’art. 2596 c.c. ai fini della validità del patto di non concorrenza; in secondo luogo / perchè di concorrenza, pattiziamente delimitabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2596 c.c., si sarebbe potuto parlare solo tra imprese che fossero in competizione per la stessa attività economica e, mentre L.& T.C. svolgeva soltanto attività di logistica, avvalendosi dei servizi di trasporto di terze Imprese fra cui Artoni Trasporti SpA, non risultava provato, stante le “controverse” prove testimoniali, che Artoni Trasporti SpA svolgesse attività di logistica così come L.&T.C..

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. anche in relazione all’art. 2589 c.c., n. 3, si duole che la Corte di Appello abbia qualificato la clausola e) della lettera 16/12/99, dal medesimo sottoscritta, recante l’impegno di Artoni SpA a non fare azioni di disturbo diretto su clienti esistenti di L.& T.C. SrL (Elleesse e IGI su tutti) e a rispettare un patto di non disturbo su clienti della seconda, come patto di non concorrenza.

Lo stesso, infatti, sostiene, che la clausola c) del 16/12/99 non sarebbe un “patto di non concorrenza” bensì esplicitazione “sia pur colorita”del più generale dovere di correttezza e buona fede delle parti nella esecuzione del rapporto commerciale di cui all’art. 1175 c.c. nonchè del divieto “già immanente nell’ordinamento” di compiere atti configuranti concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3.

Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostiene che la Corte fiorentina non avrebbe colto l’intenzione che animava entrambe le parti del rapporto commerciale al momento della stipula del patto contenuto nella clausola c) della missiva 16/12/99, non essendo la stessa rivolta alla conclusione di un patto di non concorrenza, bensì a rafforzare la collaborazione commerciale economica fra le due imprese.

Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che la Corte di Appello, nel convenire con il Giudice di primo grado che nessuna clausola della lettera 19/12/99 autorizzava a ritenere che il patto avesse vigenza limitata all’anno 2000, avrebbe violato il canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c..

Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che la Corte fiorentina non abbia motivato sufficientemente, se non totalmente, la propria demone, laddove ha ritenuto, riportandosi alle deposizioni dei testi B. e P., che il patto di cui alla clausola c) della lettera 16/12/99 non rientrasse nell’ordinaria amministrazione e che sul punto il ricorrente nulla avesse replicato di specifico, limitandosi a invocare una incontrollabile autonomia operativa.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il sig. C. non godesse del potere di sottoscrivere il patto di cui alla clausola e) della lettera 16/12/99 neppure prima dell’arrivo, nell’anno 2000, in Artoni Trasporti, del nuovo Direttore Generale P. e quindi all’epoca della stesura del patto.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che il Giudice di secondo grado avrebbe totalmente distorto e addirittura inventato le risultanze istruttorie in relazione all’ulteriore profilo disciplinare consistito nell’avere il C. mentito al Direttore Generale, Rag. P., che gli aveva chiesto se Artoni Trasporti SpA avesse un accordo con L&TC, negando prima e dichiarando poi di non ricordare l’esistenza del patto di non concorrenza.

Con il nono e decimo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente ed erronea motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 15 del CCNL dei Dirigenti di Imprese Industriali (anno 2000), sostiene che l’intimato licenziamento non solo non sarebbe assistito da giusta causa, ma neppure giustificato ai sensi del richiamato articolo del CCNL. Con l’undicesimo motivo il C., denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 2095 c.c. e all’art. 1438 c.c., lamenta che la decisione impugnata avrebbe violato i suddetti articoli, laddove ha ritenuto che la proposta transazione implicante la propria degradazione a Quadro e la riduzione della retribuzione non fosse incompatibile con la interruzione tout court giustificata del rapporto.

Con il dodicesimo motivo, infine, il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata nel punto in cui ha negato la sussistenza della lesione alla dignità professionale, personale e di immagine che avrebbe subito, a seguito della proposta illegittima di degradazione con riduzione di stipendio in alternativa al licenziamento asseritamente ricevuta da Artoni Trasporti.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, stante il loro stretto collegamento, sono infondati.

Invero, la Corte fiorentina, nel dare riscontro alle censure mosse dal C. alla sentenza di primo grado e, per buona parte reiterate in questa sede, ha innanzitutto tenuto a precisare che la clausola c) di cui alla lettera 16/12/99 integrava sicuramente gli estremi di un patto di non concorrenza, come emergeva “dalla semplice lettura delle parole adoperate (in claris …): “A conferma incontro 10 u.s. siamo a dettagliare gli accordi presi (…) c) Impegno per non fare azioni di disturbo diretto su Vs. clienti esistenti (Elleesse/IGI su tutti), RISPETTANDO IL PATTO DI NON AGGRESSIONE SU Vs. clienti (…)”. La lettera -prosegue la Corte- contenente altri punti, era “indirizzata alla L & TC, per conoscenza ai sigg.

C., D. e S. e si conclude con la sottoscrizione del C.”.

Pertanto, l’assunzione dell’impegno a non fare azioni di disturbo ed a rispettare un patto di non aggressione su clienti, non potevano altrimenti essere definiti se non patto di non concorrenza, “poichè la conquista di sempre maggiori fette di mercato (i.e.: clienti) la si ottiene solo per mezzo della concorrenza fra competitori commerciali ed impegnarsi a non entrare in competizione per l’acquisizione di nuovi clienti in ben individuate aree di mercato, altro non è se non un patto di non concorrenza”.

La Corte territoriale ha, in secondo luogo, chiarito che – come ritenuto dal primo Giudice – nessuna clausola della lettera 19/12/1999 autorizzava ritenere che il patto avesse vigenza limitata all’anno 2000; ciò anche perchè il C. non aveva saputo indicare alcuna fonte di prova a sostegno di questa tesi, nè sul piano letterale e nemmeno su quello più latamente interpretativo, ad esempio indicando comportamenti successivi alla conclusione del patto che (ex art. 1362 c.c., comma 2) dessero dimostrazione quanto meno di un suo superamento.

La stessa Corte ha poi osservato che doveva escludersi che un simile patto rientrasse nell’ordinaria amministrazione, come si ricavava dal fatto che i patti di non concorrenza risultavano essere mai stati stipulati fin dal 1990 (teste B.) ed anzi era noto che fossero contrari alla politica aziendale (teste P.).

A sostegno di siffatta convinzione, ha aggiunto che, anche su questo punto emerso nel corso dell’istruttoria, il C. nulla aveva replicato di specifico, essendosi solo limitato a rivendicare una sorta di incontrollabile autonomia, che sarebbe dovuta essere la base su cui far poggiare anche la pretesa che a lui non si applicavano le regole indiscutibilmente valide per tutti.

La Corte ha soggiunto che la contestazione disciplinare trovava base non solo sulla sottoscrizione del patto di non concorrenza senza essere munito dei relativi poteri rappresentativi, quanto anche sul fatto che il C. aveva mentito al direttore generale negando, prima (cfr.: dep. P.) e dichiarando, poi, di non ricordare l’esistenza del patto. Era, inoltre, rimasto indiscutibilmente confermato che egli tentò ancora una volta, nel corso di telefonate, di evitare che la direzione generale prendesse diretta e completa cognizione della scrittura 19/12/1999, sicchè era del tutto indubitabile che un simile contegno dovesse influire, anche pesantemente, sul rapporto fiduciario, specie in considerazione del vincolo che caratterizza i rapporti fra imprenditore e dirigente.

Sempre, al fine di fornire adeguata risposta alle censure formulate dal C. alla sentenza di primo grado, la Corte fiorentina ha osservato che, pur risultando dalle prove documentali che, successivamente all’anno 2000, cioè dopo l’arrivo del nuovo d.g.

P. (e la stesura del patto), era intervenuta una profonda limitazione ai poteri rappresentativi del C. ed alla sua autonomia operativa e negoziale, risultava provato che nemmeno prima il C. godesse di una particolare autonomia, tenuto conto che:

a: il potere di recesso (con preavviso di 15 gg.) era riservato espressamente al direttore commerciale rispetto alle tariffe concordate dai direttori subordinati, pur rientrando questo tipo di contrattazione pacificamente nella sfera di loro autonomia;

b: i contratti di fornitura di servizi anche per la sede operativa del C. erano sottoscritti direttamente da apposite direzioni;

c: per le restanti attività non commerciali era risultato in istruttoria (teste B.) che egli dovesse riferire alla direzione preposta.

Pertanto, se era vero che la gran parte della documentazione attestante il richiamo del C. ai propri limiti si riferiva ad un periodo che cominciava a decorrere dall’inizio del 2000, era pur vero che non ne mancava certo per il periodo precedente (comunicazione del 27/11/1996, preventivo 18/6/1999, lettera 27/3/1996, comunicazione, della direzione amministrativa 7/5/1996).

In ogni caso – soggiunge il Giudice a quo- emergendo la riottosità del C. a volersi adeguare alle precise direttive aziendali e, in ogni caso, avendo operato egli in maniera tale che la direzione generale venisse a conoscenza di un patto – contrario a tutta la politica aziendale – che la vincolava a terzi indefinitamente, solo perchè da quest’ultimi sollecitata, non poteva negarsi che già questo solo fatto incrinasse quel delicato rapporto fiduciario, tra dirigente e datore di lavoro, tanto da rendere giustificato, ai fini del CCNL, il licenziamento.

Ne discende che, in questa prospettiva, la censura del ricorrente volta a dimostrare (specie con il primo motivo) la invalidità del patto di non concorrenza, appare priva di rilevanza, poichè oggetto del giudizio di appello, così come di quello avanti il Tribunale di Prato, non era quello di accertare la validità e l’efficacia del patto di cui alla clausola c) della lettera 16/12/99, con cui il sig. C.P. aveva assunto, in nome di Artoni Trasporti SpA, nei confronti di L. & T.C., l’impegno di non fare azioni di disturbo diretto su clienti della seconda, in primis Elleesse e IGI e di non aggredire comunque clienti della medesima, bensì se il sig. C.P. avesse o meno il potere di sottoscrivere un simile patto e se, in difetto di tale potere, il licenziamento in tronco intimato per detto motivo, fosse da ritenersi sorretto da giusta causa o comunque giustificato.

Dunque, il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto superfluo soffermarsi sulla questione della validità e dell’efficacia del patto, poichè nessun contributo avrebbe arrecato alla decisione finale in punto alla sussistenza o meno della legittimazione del C. a sottoscriverlo.

E’ sufficiente in proposito richiamare quanto riprodotto nella già riportata lettera di contestazione, laddove di afferma “Al di là dei fatto che l’impegno da Lei ., espresso configuri o meno un patto di non concorrenza, resta il fatto gravissimo che, senza averne i poteri e senza avere mai avvertito i Responsabili della Società, Lei ha speso il nome della stessa, determinando, nel terzo, il convincimento della validità e dell’efficacia di detto patto “. Va rammentato, inoltre, come per costante giurisprudenza la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente,ai fini dell’indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione di categoria non s’identifica con quella di “giusta causa” o “giustificato motivo” del licenziamento del lavoratore subordinato ex L. n. 604 del 1966, stante la peculiarità di un rapporto in cui l’aspetto fiduciario assume – specialmente per il cosiddetto “dirigente maggiore o di vertice” – un’incisiva rilevanza, Conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell’indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al carattere spiccatamente fiduciario di questo. Il criterio su cui parametrare la validità di tali ragioni è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e del divieto del licenziamento discriminatorio ex art. 3 della legge n. 108 del 1990 o per motivo illecito, con l’utilizzabilità – in caso di condotte di parziale o inesatto adempimento – anche dei generali criteri codicistici (artt. 1453 e segg. cod. civ,) di valutazione della gravita dell’inadempimento e fermo restando, in base ai principi generali, l’onere probatorio del datore di lavoro in ordine alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso” (ex plurimis, Cass. n. 1591/2000).

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, dunque, l’unica verifica demandata al giudice è l’esistenza di una ragionevole causa che dimostri l’impossibilità del perdurare del vincolo fiduciario di particolare intensità che deve caratterizzare il rapporto fra datore di lavoro e dirigente.

Attenendosi all’enunciato principio, la Corte territoriale è pervenuta alla impugnata conclusione, considerando che l’Artoni aveva dimostrato la veridicità delle contestazioni mosse al C. e, cioè, che quest’ultimo non aveva i poteri per sottoscrivere quell’accordo ed, in ogni caso, non ne aveva fatto partecipe la direzione aziendale, sottraendosi, almeno inizialmente, alle sue responsabilità quando la cosa venne contestata. Il C., invece, non aveva raggiunto la prova contraria relativamente agli ampi poteri rappresentativi vantati, alla omessa comunicazione del patto al datore di lavoro ed al fatto che ebbe a negare l’esistenza del patto.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

Infondato è anche il ricorso incidentale con cui la società, denunciando violazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte territoriale, dopo avere correttamente inteso la giusta causa del recesso come attinente ad “una frattura del vincolo fiduciario di portata tale da risultare non solo irrimediabile, quanto intollerante rispetto a qualsiasi prosecuzione del rapporto, anche solo momentanea”, non abbia fatto corretta applicazione, nel caso di specie, di tale nozione, prevista dall’art. 2119 c.c..

Invero, il Giudice d’appello, con valutazione logica e giuridicamente corretta, appurato, sulla base delle risultanze istruttorie che nel corso del procedimento disciplinare era stata proposta una transazione con la previsione della continuazione del rapporto, ma con degradazione del C. da dirigente a quadro, sebbene con continuazione alla preposizione alla Filiale di (OMISSIS), ha dedotto che “il prospettare al dipendente la prosecuzione del rapporto di lavoro ad un livello pur sempre di responsabilità (quadro) con preposizione ad una filiale, è sicuramente indicativo di una considerazione della violazione non talmente grave da integrare la immediata interruzione del sinallagma”; ciò in quanto la giusta causa del licenziamento presuppone una valutazione del comportamento del dipendente di tale gravita da non tollerare la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, sicchè il prospettare al dipendente la prosecuzione del rapporto ad un livello pur sempre di responsabilità (quadro) con preposizione ad una filiale, è sicuramente indicativo di una considerazione della violazione non talmente grave da integrare la immediata interruzione del sinallagma.

Il rigetto di entrambi i ricorsi induce a compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA