Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2137 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34169-2018 r.g. proposto da:

M.Q., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonino

Novello, con cui elettivamente domicilia presso la cancelleria.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta, depositato in data

26.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Caltanissetta – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da M.Q., cittadino del Pakistan, dopo il diniego della richiesta protezione da parte della commissione territoriale – ha rigettato le domande del richiedente.

Il tribunale ha ricordato che il ricorrente aveva narrato: i) di essere fuggito dal suo paese di origine, nel luglio del 2016, e di essere giunto in Italia dopo essere stato identificato in Bulgaria; ii) di essere stato costretto ad abbandonare il suo paese perche minacciato da parte di persone non meglio identificate, in seguito ad una lite insorta con coloro i quali volevano impadronirsi di un suo terreno; iii) di aver patito la morte del cugino e di aver assistito alla impotenza della polizia innanzi alla prepotenza di persone così potenti perchè vicine ad un parlamentare.

Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal ricorrente contraddittorie e poco plausibili, posto che i persecutori del richiedente avevano ormai conseguito il loro scopo illecito e che non si comprendeva il motivo per cui personaggi così potenti avrebbero dovuto temere il possesso di documenti originali comprovanti la proprietà del terreno da parte del ricorrente sino a prospettare la morte di quest’ultimo. I giudici del merito hanno, poi, ritenuto non provato il rischio di subire un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, in caso di rientro nel paese di origine e che non si ravvisavano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del sopra richiamato art. 14, lett. c), in quanto nella regione del Punjab non ricorre una situazione di conflitto armato interno, come emerge dai rapporti EASO agosto 2017 e rapporto del 25.8.2017. Il tribunale ha, infine, escluso la sussistenza di situazioni di vulnerabilità, tali da consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo a ciò sufficiente il conseguimento della patente di guida e l’attestato di conoscenza della lingua italiana.

2. Il decreto, pubblicato il 26 settembre 2018, è stato impugnato da M.Q. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Si evidenzia che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prima istanza, la situazione di pericolo descritta dal ricorrente era compatibile con il quadro attuale del Pakistan e che le dichiarazioni del ricorrente trovavano riscontro nel recentissimo rapporto 2017 di Amnesty International. Si osserva che le precise allegazioni del richiedente avrebbero, dunque, meritato un necessario approfondimento da parte del giudice, in virtù dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c). Si osserva da parte del ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto considerare come fondato il timore del ricorrente di non riuscire ad avere effettiva giustizia nei confronti di un influente uomo politico, in un sistema permeato da altissimi livelli di corruzione. Si evidenzia, inoltre, l’omessa valutazione nel provvedimento impugnato della circostanza che, nella regione di provenienza del ricorrente, il rischio previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, è determinato dalla perdurante situazione di violenza indiscriminata, come emerge dal rapporto EASO 2017 e come emerge anche da altri fonti informative il cui esame era stato omesso dal tribunale, nonostante la loro allegazione al ricorso introduttivo di primo grado (tra le quali fonti occorreva ricordare www.vingiaresicuri.it e il report Amnesty International 2017).

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 8 CEDU e art. 1 Cost., in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

In realtà, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende, ora, dalla Corte di legittimità una rivalutazione del merito della decisione già adottata dai giudici di prima istanza in relazione al profilo della condizione interna del Pakistan, in relazione al quale si assiste, peraltro, nella motivazione impugnata ad una corretta e congrua argomentazione che, con valutazione in fatto fondata sulla consultazione di fonti di conoscenza internazionale, esclude in radice una condizione di pericolosità interna, tale da legittimare la richiesta di protezione internazionale.

4.2 Inammissibile risulta essere anche la seconda censura.

Quanto alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, va subito evidenziato come le censure non colgano la ratio decidendi della impugnata motivazione, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente.

In relazione, invece, al profilo di protezione sussidiaria disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, la parte ricorrente propone solo doglianze in fatto e volte a richiedere a questa Corte un’inammissibile rivalutazione delle fonti di conoscenza per accreditare un giudizio diverso e più favorevole della ricorrenza dei presupposti applicativi della invocata protezione.

4.3 Il terzo motivo – incentrato sul diniego della protezione umanitaria – è invece inammissibile in ragione della sua evidente genericità.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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