Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2137 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2137 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 27522-2012 proposto da:
CASA RIPOSO MARCHESE UMBERTO MONSIGNANI SASSATELLI

P.I. 00455570440,

in persona del legale

rappresentante pro tempore,

In

ROMA, VIA

elettivamente domiciliata

MAGLIANQ SABINA

24, pro lo studio

dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentata e difesa
dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI, ALESSANDRO
LUCCHETTI giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4110

MINNUCCI IVANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

GIUSEPPE

FERRARI

2,

presso

dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

lo

studio

rappresentata e

Data pubblicazione: 29/01/2018

difesa dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 649/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 05/06/2012 R.G.N. 416/2011.

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

Udita, nell’adunanza camerale non partecipata del 19 ottobre 2017, la
relazione della causa fatta dal consigliere incaricato Cristiano Valle;
rilevato che:
con sentenza pubblicata il 5.6.2012, la Corte di appelló di Ancona, riformando
la decisione del Tribunale di Fermo, ha annullato le sanzioni disciplinari
conservative inflitte dalla Casa di riposo Marchese Alberto Monsignani

all’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio;
avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la Casa di riposo, censurandola
con quattro motivi, ai sensi dell’art. 360. comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c., in
relazione agli artt. 23, 24 e 25 del c.c.n.l. del 22 gennaio 2004, e dell’art. 55
del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 7 della I. n. 300 del 1970, nonché in
relazione agli artt. 115 e 416 c.p.c.; c•
resiste con controricorso Ivana Minnucci;
ritenuto che:
pressoché tutti e quattro di motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui
alla I. n. 134 del 2012, di conversione del d.l. n. 83 del 2012,essendo la
sentenza impugnata stata pubblicata il 5.6.2012, e, quindi, prima dell’entrata
in vigore di detta legge) e solo uno di essi fa riferimento anche al n. 3 del
comma 1 dell’art. 360 c.p.c. e che essi per la loro stretta connessione, possono
essere trattati congiuntamente;
i motivi sono infondati;
segnatamente il primo motivo di gravame è formulato in relazione alla prima
sanzione conservativa annullata dalla corte territoriale e con esso la Casa di
riposo chiede la valutazione di circostanze asseritamente non valutate dal
giudice di appello;
l’assunto è infondato, in quanto la sentenza impugnata fornisce adeguata
motivazione in ordine sia alla scusabilità del comportamento della Minnucci, in
relazione alla sua richiesta di apertura di posizione presso la Ragioneria
generale di Roma – procedura SICO Tesoro- per la Casa di riposo, sia in

oltre intestazione

Sassatelli a Ivana Minnucci, con condanna dell’appellata a rifondere

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

relazione alla sproporzione della sanzione rispetto al fatto (rilevando che la
stessa era stata inflitta per dodici giorni, e, quindi, per un termine superiore a
quello di cui all’art. 7, comma 4, della I. n. 300 del 1970), dando atto che unico
margine di censurabilità residuo riguardava la “mancata informativa
tempestiva al consiglio di amministrazione della Casa di riposo;
con riguardo alla vicenda della lavoratrice Teodori, che, dopo l’assunzione,

sentenza impugnata resiste alle critiche che le vengono mosse da parte
ricorrente, risultando il ragionamento logico compiuto dai giudici di appello
immune da vizi ed assunto a conclusione della disamina della vicenda
riguardante la richiesta di promozione formulata da detta lavoratrice, alla quale
la Minnucci non aveva inteso dare corso o, meglio, aveva chiesto al fine di

aveva chiesto un inquadramento superiore, parimenti la motivazione della

procedere all’inquadramento superiore della detta lavoratrice un ordine di ( -V,,.d
servizio scritto da parte del consiglio di amministrazione;
con riguardo al mancato invio dei files relativi ai modelli DMA, EMENS e DM10 il
comportamento della Minnucci è stato giustificato, dalla sentenza gravata, sulla
base della circostanza- pacifica – che la Minnucci si trovasse in malattia e
peraltro, rilevano i giudici di appello, che il “sistema informatico utilizzato nel
settore paghe ed amministrazione consentiva di ovviare agevolmente
all’assenza della dr.ssa Minnucci” e pure, quindi, il motivo di ricorso risulta
infondato;
infine, avuto riguardo alla quarta censura, la pronuncia gravata rileva che
l’istruttoria testimoniale, svolta peraltro con teste addotto dalla stessa difesa
della Casa di riposo, aveva consentito di accertare che la Minnucci non aveva
consegnato ai colleghi i fogli di riepilogo prima ancora di inoltrarli al direttore
socio-sanitario e comunque il comportamento della Minnucci risultava
scriminato sulla base del sovraccarico di lavoro sulla stessa gravante e tanto
anche in relazione alla brevità del termine finale di tre giorni assegnatole per il
disimpegno dell’incombente;
in conclusione tutti i motivi di ricorso si limitano sostanzialmente a chiedere un
nuovo e diverso esame delle risultanze di causa e del loro apprezzamento,
2
oltre intestazione

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

diverso da quello compiuto dal giudice di appello, in tal modo concorrendo a
chiedere al giudice di legittimità il riesame di circostanze di fatto già
autonomamente scrutinate dai giudici di merito, in breve, in ricorso è richiesta
la pressoché integrale rivalutazione del materiale istruttorio;
invero, per costante orientamento di questa corte, dal quale non si ritiene
sussistano ragioni per discostarsi, la valutazione della prova testimoniale

2010) e, in tema di fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili
con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nel
testo previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
conv. con nnodif. in I. n. 134 del 2012 – non possono riguardare apprezzamenti
di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poiché, a norma
dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare
le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(da ultimo Cass. n. 18665 del 2017), cosicché il controllo di legittimità ha quale
oggetto soltanto la correttezza del procedimento valutativo;
il ricorso è, conclusivamente, rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che
liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre GAgss
-pségt 4fr–M pezw -c42-24-: 4-2

ev«.<2.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione IV lavoro, in data 19 ottobre 2017. assunta nei gradi di merito è rimessa al giudice di questo (Cass. n. 17097 del ti«

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA