Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2137 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20886-2011 proposto da:

C.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MOLINARO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

(detto Franco) PILATO, ETTORE ATZORI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MELIORBANCA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo

studio TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI e GIACINTO FAVALLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/08/2010 R.G.N. 1393/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito l’Avvocato DI GREGORIO LUCA per delega Avvocato PILATO FRANCO;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega Avvocati FAVALLI GIACINTO

E ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 722/2010, ha confermato la pronuncia n. 4016/07 del Tribunale di Milano con cui era stata respinta la domanda di C.M.G. diretta ad ottenere la condanna di Meliorbanca spa al pagamento della somma di Euro 266.070,00 a titolo di compensi maturati con riferimento al premio del 10% sull’utile non “private banking” realizzato dalla filiale di (OMISSIS) per il periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2004.

2. La Corte territoriale, in relazione al motivo di gravame prospettato dal ricorrente di prime cure, concernente la necessità di una interpretazione del contratto del (OMISSIS) secondo buona fede – in virtù della quale sarebbe appunto emerso che la volontà dei contraenti fu unicamente quella di prorogare il contratto sottoscritto il 1 marzo 2001, mantenendo tutte le statuizioni in essere, ivi inclusa la percentuale variabile del 10% (oggetto della pretesa)- ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che la suddetta volontà, risultante dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nel secondo contratto, fosse invece univoca nel senso di conferire un nuovo assetto di reciproci contrattuali con esclusione, quindi, del riconoscimento della suddetta percentuale.

3. Propone ricorso per la cassazione C.M.G. con un unico articolato motivo.

4. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa (già Meliorbanca spa) resiste con controricorso.

5. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Con l’unico articolato motivo C.M.G. denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1175 e 1375 c.c.) ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 113 c.p.c. ed omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, il ricorrente lamenta che: a) la Corte territoriale aveva omesso del tutto qualsiasi attività istruttoria in ordine all’accertamento della effettiva volontà contrattuale delle parti, in conformità al principio generale di buona fede ed esecuzione del contratto; b) erano stati violati i principi generali di diritto inerenti la necessaria interpretazione ed esecuzione secondo buona fede del contratto e di tutela dell’incolpevole affidamento del contraente, preposti a salvaguardia e presidio della volontà effettiva delle parti; c) i giudici di merito erano incorsi in omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, con particolare riferimento al principio di tutela dell’incolpevole affidamento nell’esecuzione secondo buona fede del contratto, in presenza della medesima prestazione professionale richiesta in tutto l’arco del rapporto lavorativo, nel rispetto della “complessiva volontà” alla luce della quale era stata regolarmente svolta la prestazione contrattuale.

8. Il motivo esprime censure in parte infondate e in parte inammissibili in questa sede di legittimità.

9. Infatti, sulle violazioni di legge lamentate deve, preliminarmente, specificarsi che in concreto non è stato individuato il principio di diritto che si assume violato.

10. Quanto, invece, alla dedotta omissione di attività istruttoria in ordine all’accertamento della effettiva volontà contrattuale, va ribadito che nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori involge un giudizio di opportunità rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile se correttamente motivato. E, nel caso di specie, si è ritenuta, in sostanza, la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta per cui i fatti rilevanti ai fini del decidere erano stati già ritenuti acclarati.

11. Per ciò che concerne l’interpretazione del contratto, poi, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. n. 732/2003; n. 15707/2003; n. 4261/2004).

12. In ordine al primo profilo (inadeguatezza) la motivazione della Corte territoriale consente la ricostruzione delle ragioni esposte dai giudici di seconde cure e fondate su apprezzamenti di fatto sorretti da motivazione congrua e priva di mende logiche. A tal proposito deve osservarsi che la Corte di appello, conformemente al primo giudice, ha sottolineato che la volontà dei contraenti, risultante dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nel contratto del 22 ottobre 2003, era univoca nel senso di conferire un nuovo assetto ai reciproci rapporti contrattuali, laddove le parti non solo non avevano previsto la permanenza delle condizioni del precedente contratto, ma avevano espressamente stabilito che il contratto che redigevano annullava e sostituiva in ogni sua parte quello precedente, stipulato il 1°.3.2001 e due volte prorogato. Inoltre, è stato anche sottolineato che il bonus, o parte variabile del compenso, era stato oggetto di particolare attenzione perchè già oggetto di un contenzioso per gli anni 2002 e 2003 risolto in via transattiva.

13. A tale ricostruzione parte ricorrente si limite a contrapporre un’altra frutto di una soggettiva lettura delle dichiarazioni contenute, ovviamente non consentita nella sede del controllo di legittimità.

14. In relazione al secondo aspetto (violazione delle norme ermeneutiche), va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3^ n. 925/2012) secondo cui le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Ne consegue che l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi. Infatti, è stato sempre precisato (Cass. n. 5734/1997) che in tema di interpretazione dei contratti il criterio del riferimento al senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale o prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed in equivoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l’interpretazione letterale consenta comunque d cogliere la comune intenzione delle parti.

15. La Corte territoriale, pertanto, ha osservato il principio di gradualismo dei criteri interpretativi, perchè ha attribuito primario valore al comportamento delle parti e alla loro comune intenzione così come obiettivizzata nella rilevata chiarezza letterale della formulazione della clausola, e ciò è sufficiente per ritenere che la fornita interpretazione della clausola di esclusione della percentuale variabile del 10% sull’utile non di Private Banking generato dalla filiale di (OMISSIS) non sia affetta dai vizi denunciati.

16. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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