Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2137 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24865-2013 proposto da:

COST SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 14/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONITO OLIVA per delega

dell’Avvocato AURICCHIO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la società Cost. s.r.l. si opponeva ad un avviso di accertamento emesso dal Comune di Cosenza per omesso versamento di imposta ed omessa comunicazione, con riferimento all’ICI per l’anno 2002 relativa ad un terreno di proprietà della società contribuente.

Quest’ultima deduceva: la nullità dell’avviso per intervenuta decadenza dei termini, per carenza di motivazione e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4.

Il Comune resistente si costituiva contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Con sentenza n. 478/10/09, la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato sul rilievo che, nella specie, l’accertamento andava effettuato soltanto per l’omesso versamento entro i tre anni e non nei cinque considerati dal Comune di Cosenza, atteso che la violazione per omessa dichiarazione era stata già sanzionata per l’anno 1998.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Cosenza censurando la statuizione relativa al termine di tre anni, considerato dai giudici di prima istanza utile ai fini dell’accertamento, ed insistendo per l’applicabilità del termine quinquennale per l’accertamento del tributo in considerazione della omessa presentazione della comunicazioni ICI da parte della società, seppure a seguito di precedente sanzione per la medesima violazione posta in essere per l’anno 1998.

Si costituiva la Cost s.r.l. con controdeduzioni ed appello incidentale condizionato, volta a far valere tutti i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, non esaminati dalla sentenza della CTP perchè rimasti assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

4. Con sentenza n. 183/01/12, depositata il 14.9.2012, la Commissione tributaria Regionale di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello principale proposto dal Comune di Cosenza e rigettava l’appello incidentale della società Cost a r.l., così confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima.

5. Avverso tale sentenza Cost. s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

Il Comune di Cosenza non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 61 – Violazione del c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp att. c.p.c. – Omessa indicazione dei motivi, in fatto e in diritto, su ci la decisione si fonda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).”.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare la sentenza di merito – sia pure sotto i diversi profili della omessa pronuncia e della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchè della omessa motivazione – per non aver considerato le ragioni di infondatezza e di illegittimità dell’avviso di accertamento dedotti dalla società nel primo grado di giudizio e riproposti dalla stessa nell’atto di costituzione in appello mediante ricorso incidentale.

In particolare, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata o avrebbe omesso completamente di motivare in ordine ai seguenti motivi proposti dalla ricorrente: 1) difetto di motivazione dell’accertamento, essendo stati riportato unicamente un presunto valore accertato dei terreni “senza specificare la natura del bene, ne alcun criterio o parametro tale da giustificare la pretesa tributaria” (pp. 5 e 6 del ricorso di primo grado); 2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, per non avere il Comune dato evidenza nell’avviso di accertamento della preventiva attribuzione al funzionario preposto dei necessari poteri (p. 8 del ricorso di primo grado); 3) violazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, per non aver tenuto conto, nell’individuare il valore dell’immobile, dei parametri indicati dalla norma citata; 4) nullità dell’avviso impugnato per essere stata regolarmente adempiuta l’obbligazione tributaria ICI, relativa al terreno oggetto dell’avviso in questione, versando in data 1/7/2002 l’importo di Euro 3.344,06 a titolo di acconto per l’anno 2002 ed in data 20/12/2002 la somma di Euro 3.344,06 a titolo di saldo per l’anno 2002.

3.1 Le censure sono fondate.

A fronte delle diverse ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e dell’appello incidentale, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che: “le eccezioni, infine, richiamate nel ricorso introduttivo e reiterate nell’atto di appello incidentale condizionato, sono destituite di fondamento. In ordine alla carenza di motivazione dell’atto impugnato rileva la Commissione che l’obbligo di motivare gli avvisi di accertamento deve ritenersi soddisfatto quando la motivazione consente di indicare quali criteri siano stati seguiti nella valutazione e di conoscere in modo sommario gli elementi qualificativi del bene o comparativi all’uopo utilizzati (Cass. S. U. n. 4853 del 3.6.87). Tali elementi sono stati portati a conoscenza della società contribuente, infatti l’atto impugnato riporta tutti gli elementi necessari idonei ad assicurare il conseguimento del duplice risultato di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire alla stessa l’esercizio giudiziale di difesa di fronte alla pretesa fiscale”.

Emerge con evidenza che l’unico motivo di appello esaminato è quello relativo alla carenza di motivazione dell’atto impugnato, sul quale tuttavia la sentenza della CTR si limita a citare principi generali ed astratti affermati nella giurisprudenza di legittimità e ad asserire apoditticamente che tali principi sarebbero stati rispettati, senza fare alcun riferimento concreto al tenore della motivazione dell’atto di accertamento e, tantomeno, ai puntuali rilievi segnalati dalla ricorrente.

Tale motivazione, pur presente sotto il profilo materiale e grafico, si risolve in una motivazione solo apparente, che costituisce una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè ed è denunciabile in sede di legittimità quale violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, come correttamente denunciato dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, invece, gli altri motivi proposti con l’appello incidentale, ed in particolare quelli sopra riportati sub nn. 2, 3 e 4, emerge con evidenza la totale omissione di qualsiasi pronuncia, per tale dovendosi intendere l’omesso esame delle domande od eccezioni introdotte in causa e, quindi, nel caso dei motivi d’appello, dei fatti costitutivi della stessa “domanda” di appello (Cass., sez. 2, 22/1/2018, n. 1539, Rv. 647081 – 01; Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25761, Rv. 633829 – 01), la quale determina la nullità della sentenza in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., come espressamente dedotto dalla Cost s.r.l. con il primo motivo di ricorso.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012)”.

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’ “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,convertito con L. n. 134 del 2012)”.

6. Con il quinto motivo è denunciata la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

7. Con il settimo motivo è denunciata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 88 e 115 c.p.c. – Violazione del principio di non contestazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

8. Il terzo, quarto, quinto e settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi, in quanto volti a denunciare le medesime omissioni di pronuncia o di motivazione sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (invocato con riferimento sia al testo anteriore che a quello successivo alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012), ovvero della violazione di legge.

9. Con il sesto motivo è denunciata la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine di cinque anni, previsto dal D.Lgs. citato, art. 11, comma 2, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione ICI, anzichè il termine triennale previsto dalla stessa norma con riferimento alle ipotesi di dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte; ciò in quanto la ratio giustificativa dell’applicazione del termine quinquennale sarebbe ravvisabile nella mancata conoscenza, da parte del Comune, di un immobile rilevante ai fini ICI e delle relative caratteristiche ai fini dell’applicazione dell’imposta, ipotesi che non configurabile nella fattispecie, considerato che il Comune aveva già provveduto ad emettere avviso di accertamento per l’anno 1998 in relazione allo stesso immobile, della cui esistenza e consistenza era pertanto perfettamente a conoscenza.

9.1. Il motivo è infondato.

Invero, l’obbligo posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’ “inizio” del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ anno 1992”), ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi dello stesso decreto, art. 14, comma 1, Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15235, Rv. 623768 – 01; Cass., sez. 5, 16/01/2009, n. 932, Rv. 606445 01).

Tale violazione deve ritenersi sussistente anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dell’esistenza e consistenza dell’immobile, in quanto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di possesso (o di variazione; cfr. Cass., sez. 5, 31/10/2017, n. 25937, Rv. 646127 – 01; Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15235, Rv. 623768 – 01).

11. Conclusivamente, devono essere accolti, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettato il sesto ed assorbiti il terzo, quarto, quinto e settimo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie, per quanto di ragione, il primo ed secondo motivo del ricorso proposto dalla Cost s.r.l., rigetta il sesto, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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