Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21369 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20033-2010 proposto da:

V.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANA MURINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/07/2009 R.G.N. 499/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

Con sentenza depositata il 29.7.2009, la Corte d’appello di Cagliari confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di V.A.M. volta a conseguire la pensione d’inabilità civile, L. n. 118 del 1971, ex art. 12.

La Corte, per quanto qui interessa, disattendeva le risultanze peritali di prime cure circa l’insussistenza di una percentuale invalidante inferiore alla soglia di legge, ma rigettava il gravame sul rilievo dell’avvenuto superamento della soglia del reddito massimo consentito, che computava avuto riguardo a quello posseduto dal nucleo familiare di appartenenza dell’appellante.

Contro questa pronuncia ricorre V.A.M. con un motivo. Resiste l’INPS eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

E’ infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall’INPS con il controricorso. Risulta infatti dagli atti che entro il termine annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata la ricorrente ebbe a notificare il ricorso per cassazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ancorchè presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, invece che presso quella dell’Avvocatura Generale. E poichè la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione in giudizio della controparte (Cass. n. 1069 del 2007), va in specie ritenuto che, ad onta della nullità della notifica nei confronti del Ministero (in quanto appunto non effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato: cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 4573 del 1998), parte ricorrente abbia validamente introdotto l’impugnazione anche nei confronti dell’INPS, dal momento che, essendo stato il presente procedimento introdotto il 15.6.2005, trova applicazione il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (conv. in L. n. 326 del 2003), che prevedeva la partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale litisconsorte necessario (Cass. n. 10460 del 2015).

Ciò posto, è senz’altro vero che la constatazione della nullità della notifica metterebbe capo alla necessità di ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 4573 del 1998, cit.). Sennonchè, con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini della sussistenza del diritto alla pensione d’inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 debba farsi riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare dell’assistito, invece che al suo reddito personale. E poichè tale censura deve considerarsi inammissibile, non essendo specificato in ricorso se il reddito del familiare di cui si lamenta l’inclusione appartenga al coniuge o ad un altro congiunto (e derivandone a seconda dei casi conseguenze opposte: cfr. Cass. n. 697 del 2014), reputa il Collegio che possa trovare in specie applicazione il principio secondo cui, esigendo il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che non si dia luogo a comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (tra i quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue), va ritenuta la superfluità, qualora il ricorso per cassazione si riveli prima facie infondato, della fissazione del termine per la rinnovazione di una notifica nulla (cfr. in tal senso Cass. n. 15106 del 2013): codesta fissazione, infatti, si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Il ricorso, pertanto, va conclusivamente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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