Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21369 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITABO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15076/2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Flaminia, n.

71, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11230/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.

PQM

 

sospende il giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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