Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21369 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITABO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15076/2016 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Flaminia, n.
71, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11230/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.
PQM
sospende il giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017