Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21369 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 13/08/2019), n.21369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16786/2018 r.g. proposto da:

O.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Valentina Sassano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Torino, Corso Brunelleschi n. 129.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona Ministro legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, depositata in

data 26.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con a sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino – decidendo sull’appello proposto da O.J., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza emessa in data 14.22.2017 dal Tribunale di Torino (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria presentate dal richiedente) – ha confermato la predetta sentenza, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte del merito ha ritenuto che il giudizio sulla fondatezza delle domande di protezione avanzate dal richiedente non potesse essere disgiunto da una preliminare valutazione della credibilità soggettiva di quest’ultimo e che, nel caso di specie, tale valutazione non poteva che sciogliersi in senso negativo per il ricorrente, che aveva narrato un’inverosimile vicenda familiare secondo la quale sarebbe stato vittima della violenza della matrigna, causata da un banale episodio di danno patrimoniale determinato dalla perdita di combustibile di cui la matrigna era commerciante. La corte distrettuale ha, poi, evidenziato la non ricorrenza, nel caso di specie, di una situazione di conflitto generalizzato in Nigeria, per lo meno nelle zone di provenienza del richiedente, tale da legittimare la richiesta di protezione sussidiaria. Il giudice di appello ha, infine, concluso per l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità necessarie per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria, giacchè le documentate lesioni subite per un sinistro stradale accaduto in Italia non erano tali da porre il richiedente in una condizione di vulnerabilità e comunque tale esigenza poteva essere assecondata tramite la richiesta da avanzarsi in via amministrativa ex art. 36 TUI.

2. La sentenza, pubblicata il 26.3.2018, è stata impugnata da O.J. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c e comunque, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo delle controversia – si duole dell’erronea valutazione della situazione di conflittualità interna della Nigeria che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, sarebbe interessata in ogni sua porzione territoriale da una violenza indiscriminata e generalizzata.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 TUI. Osserva la difesa del ricorrente che quest’ultimo era stato coinvolto in un incidente stradale nel quale aveva riportato lesioni agli arti inferiori, lesioni per le quali occorrevano ulteriori interventi chirurgici per rimuove i mezzi di sintesi inseriti nel primo intervento. Si denuncia pertanto l’erroneità del richiamo, nella motivazione impugnata, all’art. 36 sopra menzionato, stante l’applicabilità del disposto normativo richiamato solo alle situazioni di straniero che voglia ottenere un particolare visto di ingresso per cure mediche provenendo dall’estero e non già a situazioni, come quella sub iudice, in cui lo straniero già si trovi in Italia.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo di censura è inammissibile.

Ve premesso che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

Ciò detto, osserva la Corte come la parte ricorrente intenda sollecitarla ad una rivalutazione di merito della situazione di conflittualità interna della Nigeria e delle regioni di provenienza del richiedente, al fine di scrutinare di nuovo la fondatezza della domanda di protezione sussidiaria, giudizio quest’ultimo già svolto dai giudici di merito con motivazioni scevre da criticità argomentative e fondate peraltro sul corretto scrutinio di plurime fonti informative internazionali.

3.2 Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto non intercetta la ratio decidendi principale posta a sostegno della decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria, e cioè la inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare una condizione di vulnerabilità del richiedente. Nè è stato dedotto da parte del ricorrente un vizio di motivazione, in ordine a quest’ultima valutazione, idoneo ad inficiare la tenuta logico-argomentativa della motivazione impugnata, così rendendo la doglianza irricevibile in questo giudizio di legittimità.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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