Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21368 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3501/2014 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), F.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato MANLIO ABATI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI ALLENA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

CONDOMINIO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA,

MAURO PETRASSI, che lo rappresentano e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), F.R. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 05/03/2013 R.G.N. 209/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 45/2013, depositata il 5 marzo 2013, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, respingeva l’appello principale di T.G. e di F.R. avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, rilevando che il T., in aggiunta alle indennità già riconosciutegli a conclusione del giudizio di primo grado, non aveva diritto, per difetto di prova, alle ulteriori voci rivendicate (ferie non godute; compenso per lavoro straordinario e festivo) in relazione all’attività di portiere con alloggio svolta a favore del Condominio (OMISSIS) nel periodo dal (OMISSIS); e, quanto alla F., che aveva chiesto il pagamento della retribuzione per una media di due ore al giorno nei periodi estivi, osservando come ella, soltanto indicata come sostituta nel contratto del T., non avesse sottoscritto alcun contratto con il Condominio, nè avesse provato come, per quanto tempo e in quali circostanze avesse sostituito il portiere, non potendosi confondere la presenza con la prestazione di lavoro.

Con la medesima pronuncia, in accoglimento dell’appello incidentale del Condominio e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte dichiarava legittimo il licenziamento intimato al T., ritenendo accertato che questi, senza alcuna giustificazione, avesse abbandonato l’alloggio di servizio e rifiutato di rientrarvi.

La sentenza di primo grado trovava invece conferma nella parte in cui aveva riconosciuto spettanti al lavoratore differenze retributive per complessivi Euro 18.352,14 in relazione alle indennità ingressi, vani, pulizia cortili/spazi verdi e scale, osservando come tali indennità, previste nei diversi contratti collettivi che si erano succeduti nel tempo, risultassero dovute a prescindere dalla circostanza che per alcuni periodi la retribuzione del T. fosse stata superiore a quella contrattuale o che gli fossero stati riconosciuti un superminimo, che nulla aveva a che fare con le indennità stesse, o la indennità speciale, che non era contrattualmente previsto le sostituisse. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza T.G. e F.R. con otto motivi; il Condominio ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

Il Condominio ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, lamentando la violazione degli artt. 1327, 1328 e 1362 c.c., il T. censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento, sul rilievo che la Corte di appello si sarebbe limitata ad una semplice lettura del contratto individuale di lavoro, senza considerare che le condizioni in esso presenti e relative al godimento dell’alloggio di servizio erano state oggetto di concorde modifica, come risultava dal comportamento successivo posto in essere dalle parti: comportamento che la Corte, a differenza del giudice di primo grado, non aveva adeguatamente valutato, escludendosi così la possibilità di pervenire ad una diversa ricostruzione e interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti.

Con il secondo motivo viene dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, per avere la Corte di appello affermato che l’abbandono dell’alloggio era stato autorizzato provvisoriamente dal Condominio, salvo poi concludere nel senso dell’abusività di tale abbandono.

Con il terzo motivo viene lamentata dal ricorrente la violazione di norme del CCNL di riferimento nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte omesso qualsiasi motivazione, diversa dalla semplice e antitetica affermazione della sua presenza, in ordine alla dedotta mancanza nella relazione peritale del calcolo dell’indennità scale ed inoltre, quanto all’indennità ingressi diversi, che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato di non poter riconoscere per il tempo anteriore al 1991, in assenza delle relative fonti contrattuali collettive, erroneamente ritenuto che il lavoratore fosse onerato della produzione di tutti i contratti collettivi succedutisi nell’intero arco del rapporto dedotto in giudizio, anzichè soltanto dell’ultimo di essi.

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione di norme del CCNL di riferimento e il vizio di motivazione contraddittoria e illogica in relazione alle ulteriori indennità, per essersi la Corte di appello limitata a respingere lo specifico motivo di gravame con cui era stata dedotta l’erroneità dei relativi calcoli e comunque per non avere offerto, al riguardo, un iter logico appagante.

Con il quinto motivo viene dedotta dal T. la violazione delle norme sull’onere della prova nonchè degli artt. 2730 e 2729 c.c., censurandosi la sentenza di secondo grado per avere ritenuto non dimostrato il mancato godimento delle ferie e peraltro sulla base di un’erronea svalutazione probatoria delle risultanze delle buste paga.

Con il sesto motivo è nuovamente dedotta dal ricorrente la violazione delle norme sull’onere della prova e dell’art. 2729 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa il diritto al compenso per lavoro straordinario e domenicale, censurandosi sul punto la sentenza impugnata per non avere conferito rilevanza probatoria ad elementi acquisiti al giudizio e dotati di valenza indiziaria.

Con il settimo motivo, deducendo la violazione delle norme sull’onere della prova e dell’art. 2729 c.c., nonchè motivazione omessa ed insufficiente, la ricorrente principale sig.ra F.R. censura la sentenza impugnata per non avere considerato, anche sulla scorta di una fuorviante considerazione del ruolo attribuito nel contratto individuale al sostituto del portiere, come dal materiale acquisito al giudizio risultasse provato che ella aveva sostituito il marito, quando impegnato in altre attività, nel servizio di vigilanza degli ingressi, pur senza poter dare specifica dimostrazione di ogni occasione in cui tale sostituzione era avvenuta.

Con l’ottavo motivo del ricorso principale viene infine dedotta la violazione delle norme di diritto che presiedono al regolamento delle spese di giudizio, censurandosi sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui ne ha disposto la compensazione.

Il ricorso principale deve essere respinto.

Il primo motivo risulta improcedibile, posto che il ricorrente, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha depositato copia del contratto individuale di lavoro, pur facendovi riferimento sotto diversi profili, nè ha indicato il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito.

Ove, poi, il motivo in esame si risolva, come sembra emergere dal suo sviluppo argomentativo, in una critica al ragionamento probatorio seguito dal giudice di secondo grado (che, a differenza del Tribunale, non avrebbe conferito il corretto peso a taluni elementi e circostanze di fatto, idonei a chiarire la condotta delle parti), allora è da rilevare che esso risulta inammissibile, non essendosi conformato allo schema normativo del “nuovo” vizio motivazionale, pur in presenza di pronuncia di appello depositata il 5 marzo 2013 e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere inammissibile anche il secondo motivo del ricorso principale, con il quale viene esplicitamente denunciata l’incoerenza del percorso motivazionale, ed i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, laddove (ora sub specie di violazione degli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c., ora di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) vengono formulate censure di assenza di motivazione (3) o di motivazione contraddittoria e illogica (4) o di motivazione insufficiente (5, 6 e 7).

Peraltro, i motivi terzo e quarto, con i quali viene comunque denunciata la violazione di norme dei CCNL di riferimento, non si sottraggono, al pari del primo motivo, ad un preliminare rilievo di improcedibilità, non avendo il ricorrente depositato copia di tate contratto, nè indicato dove esso fu eventualmente depositato nei gradi di merito.

L’ottavo motivo è infondato.

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente chiarito che “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio, secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa”; con la conseguenza che “esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (cfr. ex multis Cass. n. 15317/2013).

Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale il Condominio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., da parte della Corte territoriale relativamente a quella parte della sentenza che ha confermato il diritto del lavoratore a differenze retributive per complessivi Euro 18.352,14 (per indennità ingressi diversi, indennità vani, indennità pulizia cortili e spazi verdi, indennità scale), in particolare rilevando come il giudice di secondo grado avesse del tutto ignorato la pur decisiva circostanza che il T. aveva percepito una retribuzione superiore al salario minimo previsto dalla contrattazione collettiva di settore e comprensivo (prima sotto la voce “superminimo” e, poi, sotto la voce “indennità speciale”) di tutte le indennità dal medesimo richieste.

Il ricorso risulta improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non avendo il ricorrente depositato il contratto individuale di lavoro, nè i contratti collettivi applicabili al rapporto, pur necessari ai fini della valutazione di fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, senza peraltro indicare le sedi in cui i documenti in questione sarebbero rinvenibili.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione per intero fra le parti delle spese dei presente giudizio.

PQM

la Corte respinge il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; dichiara compensate per intero le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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