Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21368 del 09/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21368 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 14490-2012 proposto da:
TECHNOALPIN SPA 01395430216, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domicilúta in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato
PALUMBO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BURKARD ZOZIN, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO SKI PROGRAM SRL CON SOCIO UNICO – IN
LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio
dell’avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLA BERGIANTI giusta mandato in calce al controricorso;
– controricatrente –

-I{

Data pubblicazione: 09/10/2014

AA’17

avverso il decreto n. R.G. 3541/2011 del TRIBUNALE di UDINE del
30/03/2012, depositato il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella. camera di consiglio del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Nicola Berganti difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che TECHNOALPIN S.p.A. ha proposto, ex art. 99 1.fall.,
ricorso per cassazione del decreto, depositato il 6 aprile 2012 e
notificato il 10 maggio 2012, con il quale il Tribunale di Udine ha
rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento SKI
PROGRAM S.r.l. con socio unico — in liquidazione proposta dalla
stessa società, odierna ricorrente;
che l’intimata Curatela resiste con controricorso;
considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta, sotto il
profilo dell’errar in procedendo in relazione all’art. 112 cod.proc.civ.,
l’omessa pronuncia sull’eccezione dalla stessa sollevata in ordine al
disposto di cui all’art. 11, comma 3, D.Lgs. 231/02; che con il secondo
motivo censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 2704 cod.civ.,
e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni con cui il
Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione prodotta “non si
ricaverebbe la prova con atto di data certa anteriore al fallimento né
degli accordi di fornitura, né dell’effettiva pattuizione della clausola di
Ric. 2012 n. 14490 sez. M1 – ud. 24-06-2014
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udito l’Avvocato Francesco Palumbo difensore della ricorrente che si

riserva di proprietà”; che con il terzo motivo si duole, sotto il profilo
del vizio di motivazione, del provvedimento impugnato laddove
afferma che le fatture di Technoalpin non avrebbero alcun rilievo (in
quanto atti unilaterali e non annotate in libri vidimati) senza
considerare che, come allegato dall’odierna ricorrente, l’annotazione

motivo censura, sotto il profilo della violazione di norme di diritto
(artt. 115 e 116 cod.proc.civ.), nonché sotto quello del vizio di
motivazione, la ritenuta irrilevanza della prova per testi e della
contabilità della SKI PROGRAM richiesta ai sensi dell’art. 210
cod.proc.dv. dalla ricorrente; che con il quinto motivo si duole, sotto il
profilo della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., e sotto quello del
vizio di motivazione, della ritenuta inesistenza del patto di riservato
dominio tra le parti;
ritenuto che, quanto al primo motivo, la ricorrente lamenta che nella
decisione impugnata nulla sia stato detto in ordine alla previsione per
cui la riserva di proprietà di cui all’art. 1523 cod.civ. è opponibile ai
creditori del compratore se confermata nelle singole fatture delle
successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili; che non pare potersi
muovere alcuna censura di omessa pronuncia sul punto, posto che il
Tribunale sembra chiaramente esprimere -cfr. pag. 4 decreto
impugnato- un giudizio di irrilevanza delle fatture prodotte, lo stesso
giudizio che è, oltretutto, oggetto di specifica doglianza da parte della
ricorrente; che il secondo motivo sembra risolversi in una valutazione
delle singole risultanze istruttorie relative ai fatti di cui all’art. 2704
cod.dv., difforme da quella datane dal giudice di merito, così
sollecitando una inammissibile revisione dei convincimenti di
quest’ultimo, esposti con motivazione che pare congrua ed esente da
Ric. 2012 n. 14490 sez. MI.
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ud. 24-06-2014

delle suddette fatture risulta da estratto notarile; che con il quarto

vizi logici; che il terzo motivo non appare meritevole di accoglimento
posto che questa Corte ha più volte precisato (cfr. ex multis Cass.
n.4646/97; n.1016/93) che le annotazioni nei libri regolarmente tenuti
e vidimati possono essere idonee a fornire la certezza della data, tale
idoneità discendendo dalla vidimazione del pubblico ufficiale anteriore

all’annotazione, autonomamente idoneo a provare, nella prospettiva
dell’art. 2704 cod.civ., l’anteriorità dell’annotazione medesima alla data
di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura del fallimento; che
l’estratto notatile richiamato dalla ricorrente, essendo stato redatto
successivamente alla dichiarazione di fallimento della Ski Program, non
è in grado di assicurare detta anteriorità; che il quarto motivo appare
inammissibile in quanto manca, da un lato, l’indicazione dei testi e delle
ragioni per le quali essi sarebbero qualificati a deporre —elementi
necessari ai fini del controllo della decisività dei fatti da provare,
requisito che oltretutto pare escluso dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 14
ricorso)- dall’altro, anche per quanto riguarda l’istanza ex art. 210
cod.proc.civ., manca la prova della tempestività e ritualità delle istanze
istruttorie non amniesse – (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 28336/11); che,
quanto al quinto motivo, posto che solo al giudice di merito spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e controllarne la
concludenza, sembra che la ricorrente tenda ad una inammissibile
revisione dell’interpretazione dei contratti di vendita svolta dal
Tribunale con motivazione che pare immune da vizi logici (cfr. ex
multis Cass. S.U. n.24148/13);
P.Q.M.
Ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma
dell’art.380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che
precedono, essere rigettato.”
Ric. 2012 n. 14490 sez. M1 – ud. 24-06-2014
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alla dichiarazione di fallimento, vale a dire da un fatto estrinseco

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la
memoria di parte ricorrente e sentiti i difensori delle parti, condivide le
considerazioni svolte nella relazione, che la ricorrente contesta senza
tuttavia esporre argomenti (o indicazioni specifiche:cfr. quarto motivo)
idonei a condurre a diverse conclusioni.

della ricorrente alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in
favore di controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in
complessivi € 8.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e accessori di leze.
Così deciso in Roma, nella camera di co sigli° del 24 giugno 2014

DEPONICI) IN CitiMatIA

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna

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