Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21367 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19236-2019 proposto da:

G.C., F.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCA BUI;

– ricorrenti –

contro

PURPLE SPV SRL, rappresentata da DO VALUE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO CROCINI;

– controricorrente –

contro

B.A., S.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2884/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 12/12/2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio soc. coop. in a.s., ha dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., taluni atti dispositivi (costituzione di fondi patrimoniali e cessioni di diritti su immobili) compiuti da G.C. ed F.E. (debitori della banca attrice) in favore dei rispettivi coniugi, B.A. e S.D.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla banca attrice;

avverso la sentenza d’appello, G.C. ed F.E. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

la Purple SPV s.r.l. (avente causa dalla Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio soc. coop. in a.s.), rappresentata da Do Value s.p.a., resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo omesso di disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento avente oggetto la contestazione del credito vantato dalla banca attrice nei confronti degli odierni ricorrenti;

il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, il giudice a quo, non provvedendo alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., risulta essersi uniformato all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01);

rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso l’articolazione di considerazioni non adeguatamente argomentate, non decisive o pertinenti;

con il secondo e il terzo secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il requisito della scienza fraudis in capo al G. e al F. e alle relative aventi causa, e per aver qualificato come gratuita l’attribuzione disposta dagli istanti in favore dei rispettivi coniugi in sede di separazione;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

con riguardo alla qualificazione come “gratuita” dell’attribuzione disposta dagli odierni ricorrenti in favore dei rispettivi coniugi, varrà evidenziare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell’obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019, Rv. 654438 – 01);

ciò posto, gli odierni ricorrenti, lungi dall’indicare le fonti di cognizione idonee a rappresentare le effettive condizioni economiche comparative dei due coniugi o, in ogni caso, gli indici di fatto suscettibili di apprezzare l’effettiva riconducibilità degli atti dispositivi impugnati in questa sede al riequilibrio delle posizioni economiche dei due coniugi in sede di separazione, si sono limitati all’apodittica affermazione della destinazione degli atti di trasferimento a tale specifico scopo riequilibrativo (quando non all’eventuale risarcimento di ipotetiche lesioni di diritti derivanti dal vincolo matrimoniale), impedendo a questa Corte ogni possibile valutazione in ordine all’eventuale fondatezza delle censure avanzate;

quanto alla valutazione riferita al ricorso del requisito della scientia fraudis in capo agli istanti, osserva il Collegio come, con i motivi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.), non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c., nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4 e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA