Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21366 del 14/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14392/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

L.M., Z.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ACCORDI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5283/67/2015 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che i controricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.

PQM

 

Sospende il giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA