Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21365 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8986/2015 proposto da:

C.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO FERRANDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/01/2015 R.G.N. 629/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO per delega avvocato FERRANDO MAURO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega avvocato MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto del 9 dicembre 2014 TELECOM Italia S.p.A. proponeva reclamo avverso la sentenza del 10 novembre dello stesso anno, con la quale il giudice del lavoro di Savona aveva respinto l’opposizione all’ordinanza dello stesso tribunale in data 27 giugno 2013, che aveva annullato il licenziamento intimato a C.U. il 10 settembre 2012, ordinando alla convenuta società la reintegra dell’attore nei posto di lavoro in precedenza occupato, condannandola a corrispondere l’indennità pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra nel massimo di 12 mensilità.

Ad avviso della reclamante, diversamente da quanto opinato dal tribunale, era provata per intero la prima delle due contestazioni, cioè l’avere il CAMBIASO eseguito non correttamente il lavoro presso la cliente, lasciando sospesa vicino alla porta d’ingresso la presa telefonica e di non aver installato correttamente il modem. Era stato, inoltre, ugualmente provato che l’attore aveva ricevuto dall’utente interessata 25 Euro per la prestazione eseguita, dopo aver detto che per la configurazione del computer il costo da pagare era di 90 Euro, e dopo che assentatosi, avendo interpellato telefonicamente la società, l’utente aveva appreso che il costo era di Euro 25, somma che quindi la stessa aveva ingenuamente versato al C. senza attendere che l’importo fosse addebitato sulla bolletta. Tali circostanze, nel loro complesso, secondo la reclamante, integravano giusta causa di recesso e in subordine giustificato motivo soggettivo. In ogni caso, andava riconosciuta la tutela indennitaria e non quella reintegratoria.

Il reclamato aveva resistito all’impugnazione avversaria, proponendo sua volta reclamo incidentale subordinato, volto a far ritenere il licenziamento nullo in quanto ritorsivo, discriminatorio e determinato da motivo illecito.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 28 datata 23/27 gennaio 2015, in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava la domanda proposta dall’attore, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, dando atto peraltro della sussistenza dei presupposti di applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante incidentale.

Secondo la Corte ligure, il fatto che C. avesse ricevuto della cliente Euro 25, oltre ad essere stato già accettato dal tribunale, era un dato pacifico. Egli aveva sostenuto di aver ricevuto la somma, ritenendo che si trattasse di un’elargizione fattagli per aver eseguito l’intervento, ossia per l’istallazione del modem, non previsto dal proprio di lavoro. Ad avviso del primo giudicante non era provato il contrario, e cioè che il C. sarebbe stato consapevole che l’importo era stato dato per errore, come invece sostenuto dalla convenuta, secondo la quale l’attore avrebbe approfittato dell’errore della cliente per intascare la somma.

Al riguardo la Corte territoriale osservava che l’art. 48, B, comma 4, lett. i C.C.N.L. di settore prevedeva, infatti, quale causa di licenziamento senza preavviso, cioè per giusta causa, “la richiesta o l’accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi di carattere economico in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa”, così comprendendo anche l’accettazione non richiesta e la spontanea elargizione. Ciò del resto era stato riconosciuto dal tribunale, che aveva però escluso la giusta causa, avendo collegato l’anzidetta disposizione contrattuale al precedente comma 3, dello stesso art. 48, B, che richiedeva il determinarsi di grave nocumento morale o materiale all’azienda, ovvero il verificarsi di azioni costituenti delitto, nel comportamento tenuto dal lavoratore, come qui invece non sarebbe accaduto.

Ad avviso della Corte distrettuale, le varie ipotesi previste dalle lettere del comma quarto citato specificavano, nella logica dei contratti collettivi, il disposto generico del comma 3 (“a titolo indicativo rientrano nell’infrazione di cui sopra:”). In relazione al caso esaminato, quanto avvenuto non poteva non aver arrecato nocumento all’azienda sul piano dell’immagine, dimostrando al cliente, che le si era rivolto scegliendola tra le varie imprese del settore, in concorrenza tra loro, che chi la rappresentava sul campo, cioè un proprio tecnico, era pronto ricevere una mancia per la prestazione resa, cioè un mezzo poco trasparente e poco consono alla dignità di chi lo riceve, mancia che persino ordinamenti in settori in cui è quasi obbligatoria era in corso di abolizione. Nel caso esaminato, tuttavia, il fatto che il C. aveva dichiarato in un primo momento alla cliente che il prezzo dell’intervento, non previsto, era di Euro 90 – per cui la cliente telefonò al servizio (OMISSIS) della Telecom, in assenza momentanea del ricorrente (che si era recato ad eseguire un altro intervento), ed apprese che l’operazione costava invece soltanto Euro 25, ciò che fece rilevare al tecnico una volta costui ritornato – integrava, ad avviso della Corte di Appello circostanze che inducevano a ritenere provata la consapevolezza, da parte del lavoratore, che la somma consegnatagli, peraltro identica nel suo ammontare a quella indicata dal servizio 187, rappresentava il costo dell’intervento; tale corrispondenza indicava la sproporzione della asserita mancia. Inoltre, non poteva dubitarsi dell’attendibilità della cliente V., escussa come teste, trattandosi di persona completamente estranea al rapporto di lavoro, per cui era del tutto improbabile che si fosse assunta la responsabilità di creare senza ragione gravi difficoltà ad uno sconosciuto, tanto più che la stessa aveva presentato denuncia penale al riguardo. Le contraddizioni colte dal primo giudice sulle indicazione del costo dell’intervento ricevuto dalla Telecom, ammesso che fossero tali, erano in ogni modo assai poco significative al fine di poter disattendere l’anzidetta deposizione. Anzi, la circostanza che la somma di Euro 25 rappresentasse il costo dell’intervento complessivo faceva ritenere ancor più inverosimile che la consegna della somma costituisse una mancia per chi la riceveva.

Tali considerazioni, inoltre, rendevano superfluo ogni ulteriore esame circa l’altra contestazione, posto che già la condotta esaminata corrispondeva a quella per la quale la contrattazione collettiva aveva previsto licenziamento per giusta causa, atteso altresì che la valutazione di tale contrattazione appariva congrua, in relazione agli artt. 2106 e 2119 del codice civile, per la ragione evidenziata in precedenza nell’argomentare il pregiudizio all’immagine dell’azienda, che anche l’accettazione della (asserita) mancia comportava. Era così anche messo nel nulla il tentativo del C. di sostenere il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Telecom, peraltro di per sè non provato dalle circostanze allegate dallo stesso attore, riproposte con il reclamo incidentale.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte distrettuale C.U. ha proposto ricorso per cassazione, di cui ha chiesto la notifica il 28 marzo 2015, poi avvenuta come da relata del successivo giorno 30, con due motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. d), e dell’art. 48 B, commi 3 e 4, lett. i), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3. Infatti, l’attività contestata (indebita accettazione somma di Euro 25 dalla cliente a conclusione dell’intervento di istallazione modem) non poteva essere ricondotta nell’ipotesi sanzionata con il licenziamento, ex art. 48, B, comma 4, lett. i, C.C.N.L. citato, quanto invece nell’ipotesi prevista dall’art. 47, comma 1, lett. d), quale condotta non uniformata ai principi di correttezza nei rapporti con i clienti o con i fornitori, la quale prevedeva l’applicazione di sanzione non già espulsiva, ma conservativa, come l’ammonizione, la multa o la sospensione.

In altri termini, ad avviso del ricorrente, tutte le condotte oggetto di esemplificazione (ivi compresa quella di cui alla lett. i), relativa a richiesta o accettazione a qualsiasi titolo di compensi di carattere economico, dovevano preliminarmente rivestire gli estremi postulati dal nucleo generale della disposizione sanzionatrice, ossia il grave nocumento morale e materiale, ovvero in alternativa delitto a norma di legge, laddove nella specie mancavano entrambi. Peraltro, la stessa cliente V., escussa come teste all’udienza del 28 maggio 2013, aveva espressamente riconosciuto che la somma pagata al C. non le era mai stata addebitata in bolletta, sicchè non aveva patito alcun danno economico. Nè risultava che la stessa avesse cambiato altro gestore telefonico, rivolgendosi ad imprese concorrenti di TELECOM Italia. Neppure era configurabile il delitto di truffa, per insussistenza dei requisiti tipici(della fattispecie incriminatrice ex art. 640 c.p..

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c..

Al contrario di quanto sul punto argomentato dalla Corte di Appello, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento, in considerazione della scarsa gravità del comportamento tenuto dal C. ai danni dell’azienda (per difetto di proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito contestato), trattandosi di ricezione in buona fede della somma di 25 Euro a mero titolo di mancia. Anche nel caso in cui fosse risultata in astratto applicabile la previsione del succitato art. 48, B, comma 4, lett. i), c.c.n.l., ciò nonpertanto non bastava a vincolare il giudice nell’accertamento della giusta causa di licenziamento (citando Cass. n. 5730/14 n. 18414/14 ed altri precedenti giurisprudenziali).

Ha resistito all’impugnazione avversaria TELECOM Italia spa mediante controricorso.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c., da entrambe le parti, peraltro comparse alla pubblica udienza svoltasi il quattro maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso, tra loro chiaramente connessi in ordine ai fatti di cui è causa, perciò esaminabili congiuntamente, vanno respinti, siccome infondati alla stregua delle seguenti considerazioni.

Invero, deve premettersi che i fatti, per i quali è stato intimato il licenziamento de quo, sono ormai da ritenersi chiaramente ed insindacabilmente accertati negli anzidetti termini, ritenuti dalla Corte di merito (cattiva esecuzione dell’intervento domiciliare da parte del C., senza alcuna plausibile giustificazione; pagamento a mani del predetto, da parte della utente V., della somma di Euro 25, dopo che le era stata chiesta la somma di Euro 90,00 per la configurazione del computer, e a seguito di quanto invece assicurato telefonicamente da TELECOM alla cliente in ordine al costo di 25,00 Euro, somma però ingenuamente versata a mani del ricorrente, che evidentemente la percepiva, invece di attendere l’addebito di tale importo sulla bolletta; dunque, accettazione in connessione all’adempimento della prestazione lavorativa, però non dovuta a mani del tecnico incaricato, in base all’ampia previsione di cui all’art. 48, lett. B, comma 4, circa il licenziamento senza preavviso con riferimento a richiesta o accettazione, a qualsiasi titolo, di compenso economico, ivi compresa quindi l’accettazione non richiesta o la spontanea elargizione – nocumento all’immagine aziendale di parte datoriale – consapevolezza dell’accipiens della non debenza di quanto corrispostogli dall’utente, pari esattamente al costo effettivamente dovuto per l’intervento, però da pagarsi mediante separato addebito su fattura – impossibilità di qualificare come mancia la somma di 25 Euro, poichè assolutamente sproporzionata al servizio richiesto, in quanto corrispondente esattamente al costo del medesimo).

Di conseguenza, sono inammissibili in questa sede di legittimità le diverse ricostruzioni degli stessi, nei sensi prospettati da parte ricorrente, la quale, d’altro canto, almeno formalmente neppure ha sollevato censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per di più consentite negli stretti e rigorosi limiti di cui all’attuale vigente testo di tale norma di rito, ratione temporis applicabile, poichè la sentenza de qua risale al 23/27 gennaio 2015).

Inoltre, l’interpretazione della contrattazione collettiva in parola, fornita dalla Corte ligure, appare assolutamente corretta, visto come risulta formulata la stessa (art. 48 del c.c.n.l.) in ordine alle contemplate ipotesi di licenziamento senza preavviso, ossia per giusta causa:

“comma 3 In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

comma 4 A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

la richiesta o l’accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi di carattere economico in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa”.

Dunque, l’anzidetta elencazione risulta formulata a mero titolo esemplificativo, nel senso che nell’ambito della generale previsione di cui al comma 3, sono state poi tipizzate varie condotte, peraltro non esaurienti l’intera gamma di quelle in senso più ampio previste dalla prima parte della disposizione, sicchè leggendo congiuntamente la norma contrattuale è agevole desumere che le parti collettive abbiano inteso sanzionare con il recesso senza preavviso, nel contesto della condotta comportante all’azienda grave pregiudizio morale o materiale, anche la richiesta o l’accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi connessi agli adempimenti della prestazione di lavoro.

L’ampia portata della norma sanzionatrice include, evidentemente, la condotta nello specifico contestata al C. e ritenuta dimostrata per quanto sopra osservato.

Nei sensi anzidetti va, pertanto, disatteso il primo motivo di ricorso, e così similmente va osservato in relazione al secondo.

Invero, la Corte distrettuale non si è limitata ad una meccanica applicazione della succitata previsione collettiva, ma ha ritenuto, come visto, mediante esauriente e congrua motivazione, la gravità della specifica condotta esaminata, in riferimento al pregiudizio morale patito dalla società per le ben spiegate ragioni di appannamento dell’immagine aziendale, tenuto altresì conto dei vari concorrenti gestori operanti nel medesimo settore commerciale. Parimenti, ha motivato il profilo soggettivo della condotta posta in essere dal C., escludendo che costui possa aver trattenuto la somma di 25 Euro a titolo di mancia ed evidenziando, invece, la di lui piena consapevolezza della corrispondenza di tale importo al costo previsto per l’intervento, però da pagarsi in bolletta, dunque non dovuto a mani dello stesso, quale tecnico incaricato dell’esecuzione dell’intervento medesimo.

Legittimamente, pertanto, la Corte genovese giudicava anche superfluo ogni ulteriore esame relativo all’altra parte della contestazione ascritta all’incolpato, posto che già la condotta esaminata non solo corrispondeva a quella contemplata dalla contrattazione collettiva ai fini del licenziamento per giunta causa, ma appariva altresì congrua sub specie dell’art. 2106, e dell’art. 2119 c.c., tenuto conto delle precedenti argomentazioni riguardo al pregiudizio all’immagine aziendale, che anche l’accettazione della misura (asserita, ma in effetti, come visto, esclusa) comportava. In tal sensi, quindi, veniva altresì neutralizzato il tentativo del C. di sostenere il preteso carattere discriminatorio della condotta mantenuta da TELECOM, peraltro di per sè non provato dalle circostanze allegate dall’attore e riproposte con l’appello incidentale.

Dunque, il ricorso va respinto con la condanna al pagamento delle ulteriori spese, a carico del soccombente, quindi tenuto come per legge al versamento di altro contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore di parte controricorrente nella misura di 3000,00 (tremila/00) Euro per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali pari al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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