Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21365 del 21/10/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21365 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 8162/09 proposto da:
Bartuli
Napoleone,
elettivamente
domiciliato
nel
proprio Studio in Roma, Largo Generale Gonzaga del
Vodice n. 4, in giudizio personalmente;
– ricorrente contro
Comune di Roma;
– intimato avverso la sentenza n. 12/28/0é della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 18
febbraio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 8 luglio 2015 dal Consigliere Dott.
Data pubblicazione: 21/10/2015
A
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine l’accoglimento del
ricorso.
Con l’impugnata sentenza n. 12/28/08 depositata il 18
febbraio 2008 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, pronunciando sull’appello del contribuente
Bartuli Napoleone, confermava la decisione n. 335/52/06
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che
aveva rigettato il ricorso del ridetto contribuente
avverso la cartella di pagamento n. 09720030454692969
ICIAP 1994 emessa dal Comune della stessa città a
seguito di avviso divenuto definitivo per mancanza di
impugnazione; in particolare, la CTR rilevava che la
notifica della cartella, <
Con
l’unico motivo
ricorso,
di
in
avversaria
contumacia, il contribuente denunciava in rubrica
«Manifesta grave contraddittorietà –
ex art. 360 n. 5
c.p.c. – tra motivazione e dispositivo: in violazione
dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 101 c. 2
Cost.>>, terminando l’illustrazione del motivo con il
seguente quesito: <>.
Il motivo è
preliminarmente inammissibile perché non coglie la
ratio
decidendi
dell’impugnata
sentenza
che,
conformemente alla nota giurisprudenza della Corte che
ammette
l’applicabilità
dell’art.
156
c.p.c.
al
giudizio tributario, ha statuito l’irrilevanza del
vizio di notifica dell’atto fiscale avendo raggiunto lo
scopo della sua effettiva conoscenza come dimostrato
dalla presentazione del ricorso avverso lo stesso
(Cass. sez. trib. n. 1238 del 2014; Cass. sez. trib. n.
654 del 2014)
.
Ratio decidendi che pertanto è passata
in giudicato, con la conseguente perdita d’interesse
processuale a coltivare il ricorso (Cass. sez. III, n.
10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).
In ragione della contumacia del Comune, non deve farsi
luogo al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 8 luglio 2015
impugnazione costituisce giudicato interno con le