Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21364 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20446-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAMBERTI VITTORIO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5173/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/07/2008, depositata il 12/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 14.7/12.8.2009 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda avanzata da C.G. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C. G..

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con un unico motivo (che, peraltro, non contiene alcuna specificazione dei vizi prospettati in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le censure mosse avverso la relazione di consulenza fossero “insuperabilmente superficiali”.

Il ricorso è manifestamente infondato, stante l’inammissibilità delle relative censure.

Ha accertato la corte territoriale, nel disattendere le censure mosse dall’appellante, come i rilievi alla relazione del consulente tecnico d’ufficio fossero del tutto generici ed idonei, pertanto, ad inficiare le valutazioni tecniche acquisite al processo.

A fronte di tale accertamento, era onere del ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dar conto delle specifiche censure mosse alla relazione peritale, riportandone analiticamente il contenuto, al fine di consentire a questa Suprema Corte di apprezzarne la pertinenza e la tempestività, e quindi, in definitiva, la decisività ai fini del presente processo, in coerenza con i caratteri che riveste il giudizio di legittimità.

Non senza, altresì, rammentare come costituisca giurisprudenza acquisita, in tema di criteri di valutazione degli accertamenti tecnici disposti dal giudice, che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della relazione di consulenza tecnica di cui dichiari di condividere il merito, con la conseguenza che, per contrastare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica già innanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione. Risolvendosi, in caso contrario, le critiche formulate agli esiti degli accertamenti tecnici, condivisi dal giudice del processo, in un sindacato di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità (v. ad es. Cass. n. 10222/2009). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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