Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21364 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13876/2016 proposto da:
TECNOSERVICE S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ASA PERONACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5091/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 26/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che il controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.
PQM
sospende il giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017