Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21364 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13876/2016 proposto da:

TECNOSERVICE S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ASA PERONACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5091/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che il controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.

PQM

sospende il giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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