Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21363 del 09/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21363 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 11443-2012 proposto da:
FALLIMENTO DELLA SRL EDILIZIA MELITO, in persona del
curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VERDE GIOVANNI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – BNL SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, che agisce tramite la propria
procuratrice PRELIOS CREDIT SERVICING SPA (nuova
denominazione di PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA, già
Credit Servicing Spa e in precedenza Servizi Immobiliari Banche SIB
SPA) in persona del suo procuratore, e INTERNATIONAL CREDIT

et/

Data pubblicazione: 09/10/2014

RECOVERY (8) SRL, in persona del legale rappresentante, che agisce
tramite la propria procuratrice PRELIOS CREDIT SERVICING
SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che le rappresenta e difende

al controricorso;
– controriconvnti nonché contro
GELSOMINO FILOMENA, BIFULCO FELICE, BIFULCO CIRO;
– intimati avverso la sentenza n. 3389/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 04/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Enrica Fasola (delega avvocato Giordano Spinelli)
difensore delle controricorrenti che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che la. Curatela del fallimento della Edilizia Milito S.r.l., con
atto notificato il 2 maggio 2012, ha proposto ricorso per cassazione
della sentenza, depositata il 4 novembre 2011 e non notificata, con la
quale la Corte d’appello di Napoli, rigettato il gravame incidentale
proposto dalla Edilizia Milito s.r.l. in bonis avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, del 13 marzo 2006, ha condannato la società
Ric. 2012 n. 11443 sez. M1 – ud. 24-06-2014
-2-

unitamente all’avvocato SALEM ACHILLE giuste procure in calce

A’frA’

stessa al pagamento di € 9.581.233,41 in favore di B.N.L. s.p.a.;
che la BNL S.p.A. resiste con controricorso;
che gli altri intimati non hanno svolto difese;
considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il
profilo della nullità della sentenza e/o del procedimento (in relazione

stata emessa nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale,
ovvero la Edilizia Msilito S.r.l., il cui fallimento è stato dichiarato (il
25.10.2011) dopo la chiusura della discussione della causa dinanzi alla
Corte d’appello, ma prima che fosse pubblicata la sentenza, così
rendendo la relativa pronuncia inopponibile alla Curatela per
violazione del contraddittorio; che con il secondo motivo denuncia, in
via subordinata, la nullità della sentenza (in relazione agli artt. 305, 310,
170 cod.proc.civ. e 43 1.fall.), nella parte in cui si è confermato il rigetto
dell’eccezione di estinzione del processo di primo grado sollevata dalla
Edilizia Milito S.r.l. in bonis;
ritenuto preliminarmente, che con il ricorso non risulta prodotto il
Decreto di ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, sì
che tale produzione dovrà avvenire, a norma degli artt.369 n.1 e 372
comma secondo cod.proc.civ., entro la adunanza in camera di
consiglio;
che nel merito, quanto alla prima censura, si ritiene che il principio,
stabilito dall’art.300 comma quinto cod.proc.civ., di irrilevanza degli
eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell’udienza di
discussione non sia incompatibile con il disposto dell’art.43 comma
terzo 1.fall (introdotto dal D.Igs.n.5/06), entrambe le norme regolando
la sola possibilità dell’interruzione del processo, non anche il distinto
profilo della opponibilità al fallimento della decisione che venga
comunque pronunciata nei confronti del debitore; che invero
Ric, 2012 n, 11443 sez. MI ud. 24-06-2014
-3-

agli artt. 300 cod.proc.civ. e 43 1.fall.), la sentenza impugnata per essere

l’inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale del
debitore, che si verifica automaticamente, ai sensi dell’art. 43 comma
primo 1. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento; che, dunque,
la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne’ inudfiter

data, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, in quanto

vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece
pienamente efficace nei confronti del fallito tornato in bonis (cfr. ex
multis Cass. n.8238/13; n.62/1985);
che il secondo motivo, formulato per l’ipotesi in cui la sentenza
impugnata si ritenga opponibile al Fallimento ricorrente, appare
assorbito;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’ art. 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato, ovvero
dichiarato improcedibile nell’ipotesi di mancata produzione del
Decreto di ammissione al gratuito patrocinio. ”
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la
memoria di parte ricorrente e sentito il difensore delle resistenti,
condivide le corlsiderazioni svolte nella relazione in ordine alla
insussistenza della nullità della sentenza di merito, denunciata con il
primo motivo di ricorso dal Fallimento, nei confronti del quale si
mostra decisivo il distinto profilo della inopponibilità della sentenza
stessa a norma dell’art.961.fall.
In ordine alla questione preliminare, osserva invece il Collegio che,
nella specie, la mancata produzione del decreto del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di ammissione della parte ricorrente al
gratuito patrocinio non costituisce motivo di improcedibilità del
ricorso ex art369 n.1 cod.proc.civ., atteso che, a norma dell’art.144
Ric. 2012 n. 11443 sez. MI. – ud. 24-06-2014
-4-

l’eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo

T.U.n.115/2002, tale decreto non è necessario quando vi è attestazione
del giudice delegato alla procedura fallimentare (nella specie espressa
contestualmente al rilascio in favore del Curatore della autorizzazione
alla instaurazione del presente giudizio, in data 18.2.2012) circa la
indisponibilità del denaro necessario per le spese.

parti delle spese di questo giudizio di cassazione, tenendo anche
presente che la decisione si basa su ragioni diverse da quelle esposte
nel controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2014

cEposrrATO W4C.A~IA

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la compensazione tra le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA