Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21363 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32347-2019 R.G. proposto da:

C. VINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato CIROTTI VITTORIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MERLO VITTORIO;

– ricorrente –

contro

FINNAVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBIRELLI 31, presso lo

studio dell’avvocato RIBALDONE MARIA ELENA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati COMASCHI MARCO GIOVANNI, PASQUALE

ANDREA;

– resistente –

contro

C.R., C.D.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ASTI, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSVP131;, CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale

di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, assumendo i

provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La C. Vini srl, società ricorrente, ha la locazione di un immobile concesso dalla srl.

Con quest’ultima la C. ha raggiunto un accordo con cui si è impegnata ad acquistare l’immobile, nell’ambito di una transazione seguita ad una controversia dovuta ad inadempimenti contestati alla conduttrice dal locatore.

Dopo la transazione, la Filmavi srl ha acquistato l’immobile dalla IEFI srl, subentrando dunque nella posizione di quest’ultima verso la C..

Ne sono derivate due controversie.

La prima introdotta da C. verso Firmavi per l’adempimento dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, assunto dalla dante causa di Finnavi (ossia IEFI) con la transazione, trasferimento che aveva come corrispettivo la cessione da parte di C., promissario acquirente, del 67% delle quote della società.

La seconda promossa da Firmavi srl verso C. per il rilascio dell’immobile, causa iniziata sul presupposto che Firmavi aveva acquistato l’immobile da IEFI libero da godimenti altrui.

La prima delle due cause, ossia quella avente ad oggetto il trasferimento dell’immobile da Finnavi a C. dietro corrispettivo di quote societarie, pende davanti al Tribunale delle Imprese di Torino; la seconda, ossia quella avente ad oggetto il rilascio dell’immobile da parte di C. a favore di Finnavi, pende davanti al Tribunale ordinario di Asti.

Davanti a quest’ultimo giudice, la C. Vini srl ha eccepito il difetto di competenza, in favore del Tribunale delle Imprese, sull’assunto che la causa di rilascio è connessa con quella di esecuzione del preliminare.

Il Tribunale di Asti ha rigettato questa tesi, affermando la propria competenza per quanto riguarda la causa di rilascio ed escludendo che la relativa domanda possa essere “inerente” al rapporto societario altrove pendente.

Ricorre la C. Vini srl con un solo motivo di ricorso.

V’è costituzione con controricorso della Firmavi srl.. Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nell’autonomia della causa di rilascio rispetto a quella di adempimento dell’obbligo di vendere.

Il Tribunale conclude dunque nel senso che, non essendovi neanche collegamento tra le due controversie, la regola circa la competenza territoriale della prima, non può estendersi alla seconda.

2.- La società ricorrente contesta questa ratio con un motivo, con cui denuncia violazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 comma 2 lett. a) e b e del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3.

La norma istituisce, come è noto, la competenza dei tribunali delle imprese, ed aggiunge a tale competenza anche le controversie relative a “diritti inerenti” a quelli che vanno accertati da quel tribunale specializzato.

Secondo la società ricorrente, la causa con cui la Finnavi pretende il rilascio, per occupazione senza titolo dell’immobile, è connessa con o comunque pregiudicata dalla causa con la quale C. Vini srl ha chiesto il trasferimento dell’immobile dietro pagamento di quote societarie.

Questa connessione, secondo la ricorrente, determina che il diritto al rilascio è inerente a quello al trasferimento con conseguente competenza della sezione specializzata che si occupa di quest’ultimo.

Il motivo è infondato.

Va rilevato che la causa per il trasferimento dell’immobile non ha ad oggetto il trasferimento della quota societaria, la quale costituisce semplicemente il corrispettivo del trasferimento dell’immobile, che è invece il vero oggetto della causa davanti al tribunale delle imprese.

Ciò detto, non v’è “inerenza” nel senso richiesto dalla legge tra la controversia per il trasferimento dell’immobile e quella per il suo rilascio.

Più precisamente, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, commi 2, lett. b), e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 8738/2017).

Nella fattispecie, l’azione di rilascio non involge rapporti societari nè quanto al petitum, nel senso che la pretesa di rilascio dell’immobile, in quanto occupato senza titolo, non ha alcuna incidenza sui rapporti societari discussi nell’altra causa e nemmeno su partecipazione societarie dell’una parte rispetto all’altra, nè per quanto riguarda la causa petendi, nel senso che la richiesta di rilascio non ha fonte nè in rapporti societari nè in forme di partecipazione societaria di sorta, ma ha fonte in un contratto che si assume inefficace verso il terzo acquirente; ed inoltre la titolarità del diritto dominicale sul bene non incide in via diretta su quella del diritto a fruire del bene stesso.

Nè è sufficiente, come adombrato dal PG, che vi sia una connessione soggettiva, o meglio, l’identità dei soggetti tra le due cause, poichè la competenza del tribunale delle imprese presuppone che la connessione riguardi l’oggetto di competenza di quel tribunale; altrimenti la forza attrattiva del tribunale specializzato si dovrebbe predicare ogni volta

che vi sia identità di soggetti, a prescindere dall’oggetto e dal titolo della loro controversia, il che è fuori dalla norma sulla competenza dei tribunali delle imprese; se invece si ritenesse che l’identità dei soggetti da sola non basta, allora, e teritum non datar, conterebbe la connessione oggettiva, che qui evidentemente non c’è.

Non v’è dunque alcun collegamento della pretesa di rilascio dell’immobile con rapporti di tipo societario (esige un legame diretto anche C. ord. 8043/20 e 8656/20).

Il collegamento a ben vedere, come fatto valere dalla ricorrente, è piuttosto in una generica anteriorità logica della causa sul trasferimento di immobile nei riguardi di quella sul rilascio: se il trasferimento fosse pronunciato la C. Vini diverrebbe proprietaria e non avrebbe obbligo di rilasciare l’immobile; ma questa “pregiudizialità” non incide ovviamente sulla competenza per materia del giudice di merito, e non determina spostamenti di cause dall’uno all’altro giudice, potendo trovare regolamentazione in altre soluzioni processuali, ove ne ricorrono i presupposti.

11 ricorso va pertanto rigettato. Spese secondo soccombenza (C. ord. 504/20) e raddoppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Dichiara competente il Tribunale di Asti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 curo, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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