Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21362 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 26/07/2021), n.21362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23480-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 315/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/09/2014 R.G.N.

508/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 315 del 2014 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’assicurata per la ricostituzione della pensione di vecchiaia, decorrente dal 1990, computati i contributi regolarmente versati dal gennaio 2003 a dicembre 2004 non compresi nel primo ricalcolo effettuato a maggio 1995 e in quello successivo;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso il quale S.P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con i motivi di ricorso l’INPS deduce violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5 per avere il legislatore consentito la ricostituzione della pensione solo nell’ipotesi in cui, successivamente alla decorrenza della stessa, siano accreditati, per qualunque causa, contributi riferiti a periodi di lavoro precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, per cui i contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, alla liquidazione di supplementi di pensione, ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 4 come modificato dal D.P.R. n. 488 cit., art. 19 e, nella specie, i contributi in riferimento ai quali era stata lamentata l’omissione, nella base di calcolo della pensione, erano riferiti a periodi posteriori alla decorrenza della pensione (primo motivo); deducendo, inoltre, violazione delle predette norme e della L. n. 155 del 1981, art. 7 assume che i supplementi di pensione, dalla Corte di merito denominati atecnicamente ricostituzione, non potevano essere ricostituiti mediante inclusione, nelle rispettive basi di calcolo, dei contributi previdenziali versati nel corso degli anni 2003-2004 e che tali contributi potevano utilizzarsi soltanto per la liquidazione di un nuovo supplemento;

4. i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono da accogliere;

5. il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, u.c. recita: “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all’interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata”;

6. la L. n. 1338 del 1962, art. 4 come modificato dal D.P.R. n. 488 del 1969, art. 19 dispone: “I contributi versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda”;

7. la L. n. 155 del 1981, art. 7 prevede, in tema di pensioni supplementari e supplementi di pensione, ai commi 4, 5 e 6: “La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi”;

8. il legislatore consente, quindi, la ricostituzione o riliquidazione della pensione solo se successivamente alla decorrenza della stessa siano accreditati, per qualunque causa, contributi riferiti a periodi di lavoro precedenti alla decorrenza del trattamento;

9. i contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di supplementi di pensione e, dunque, di essi non può tenersi conto ai fini della riliquidazione della pensione ma solo ai fini della liquidazione di eventuali supplementi di pensione;

10. la ricostituzione della pensione copre la provvista contributiva anteriore al trattamento pensionistico;

11. l’inclusione del patrimonio contributivo successivo alla decorrenza della pensione è soggetto alle regole che presiedono i supplementi di pensione, vale a dire la liquidazione, a domanda dell’interessato, con decorrenza successiva alla presentazione della domanda, con possibilità di chiedere il supplemento nel termine dilatorio di cinque anni dalla data della decorrenza della pensione o del precedente supplemento ovvero, inderogabilmente, e per una sola volta, a condizione che sia stata già compiuta l’età pensionabile, prima che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

12. nella scansione temporale prescritta chiaramente dal legislatore in ordine alla valorizzazione del patrimonio contributivo, alle condizioni temporali per richiedere, nel tempo, più supplementi di pensione e alla decorrenza del supplemento richiesto, a nulla rileva l’eventuale ritardo con il quale il supplemento sia stato materialmente liquidato giacché è la domanda del pensionato di supplemento a determinare la decorrenza del supplemento e a individuare il patrimonio contributivo in base al quale il supplemento dev’essere liquidato (il patrimonio contributivo maturato sino alla decorrenza del supplemento);

13. i contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza del supplemento possono essere utilizzati, come patrimonio contributivo, solo per la liquidazione di un nuovo supplemento e non per incrementare il supplemento già richiesto;

14. nella specie l’assicurata, raggiunta l’età pensionabile, 60 anni, per la pensione di vecchiaia a carico della gestione commercianti (il 20 giugno 1990) ha ottenuto un primo supplemento, liquidato nel 1995, con decorrenza 1994, così avvalendosi del primo supplemento dopo il compimento dell’età pensionabile dopo solo un biennio, anziché un quinquennio, per cui i supplementi successivi erano soggetti al termine dilatorio quinquennale;

15. l’ultimo supplemento è stato attribuito con decorrenza 1 gennaio 2003 (domanda del 13 dicembre 2002) per cui l’ulteriore supplemento poteva essere richiesto solo dopo un quinquennio;

16. in definitiva, deve darsi risposta negativa al quesito del quale questa Corte è stata investita, vale a dire se i contributi versati dopo la domanda amministrativa di supplemento di pensione, dunque dopo la data di decorrenza legale del supplemento stesso, ma prima della materiale liquidazione da parte dell’INPS del supplemento dovuto a fronte di tale domanda, possano essere considerati, come pretenderebbe l’assicurata, nella base di calcolo del già richiesto supplemento atteso che, per quanto detto, devono essere considerati solo ai fini della liquidazione di un novo supplemento, nel rispetto dei termini dilatori previsti dalla L. n. 155 del 1981, art. 7;

17. la sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, che si atterrà a quanto sin qui detto;

18. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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