Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21362 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20265/2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI LORENTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO FRANCIOSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che R.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe, che aveva confermato la legittimità di una ripresa a tassazione per imposta di registro in relazione all’accertato maggior valore di un cespite immobiliare a carico di R.R., dante causa della società acquirente Alfa Immobiliare s.r.l.;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e che la ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza del 9.3.2017, non risultando comunicata all’Agenzia delle Entrate l’udienza camerale fissata;

Rilevato che con memoria la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, chiedendo la riunione del presente procedimento a quelli connessi recanti nn. 20017/16 e 19431/2016 R.G.;

Considerato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente procedimento a quelli sopra indicati.

PQM

 

Rinvia a nuovo ruolo il procedimento per la trattazione congiunta con i procedimenti sopra indicati.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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