Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21361 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6799/2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA

PROVINCIA DI RAGUSA – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN

LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA FIDELIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3768/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso un atto di accertamento per il vano decorso del termine, non potendosi considerare, quale dies a quo, quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto spedito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, per il quale la notifica si era conclusa con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.

La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si è costituita. Il ricorrente ha chiesto, con la memoria depositata, la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Il procedimento va pertanto sospeso fino al 10.10.2017 in relazione a quanto previsto dall’art. 11, ult. cit..

PQM

 

Visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, sospende il giudizio fino al 10.10.2017.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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