Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21361 del 09/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21361 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 10092-2012 proposto da:
MAROLA AMLETO

1RLMLT61S29H048A), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CUGOLA GIORGIO, giusta procura alle liti
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO RIZZI COSTRUZIONI SRL 02411410232 in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato
TERENZIO ENRICO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CURI SIMONE, giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 09/10/2014

44/Al

MI

– controricon-ente e ricorrente incidentale I

avverso il decreto n. 41/2012 del TRIBUNALE di VERONA del
28.2.2012, depositato il 26/03/2012;

24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Arclizzi (per delega avv.
Paolo Panariti) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Enrico Maria Terenzio (per
delega avv. Simone Curi) che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che Marola Amleto ha proposto ricorso per cassazione del
decreto, depositato il 26 marzo 2012 e comunicato il 27 marzo 2012,
con il quale il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RIZZI
COSTRUZIONI S.r.l. proposta dall’odierno ricorrente, ammettendo,
solo in via chirografaria, il credito di euro 300.000,00 di cui alla
domanda;
che l’intimata Curatela resiste con controricorso e ricorso incidentale;
considerato che con l’unico motivo il ricorrente principale censura,
sotto il profilo sia del vizio di motivazione sia della violazione di legge,
il provvedimento impugnato per aver rigettato la sua richiesta di
ammissione al passivo in via privilegiata;
che con il ricorso incidentale la Curatela si duole, sotto il profilo della
Ric. 2012 n. 10092 sez. M1 – ud. 24-06-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

t

violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1745
cod.civ., e 2, comma 4, legge 39/1989), delle statuizioni con cui il
Tribunale ha ritenuto non applicabile la disciplina della mediazione al
caso di specie;
ritenuto che, in primo luogo, occorre rilevare come il ricorso principale

avanti al giudice del merito, senza però indicare come ed in quale sede
tali allegazioni sarebbero state utilmente effettuate, tanto più che il
provvedimento impugnato ha basato l’ammissione del credito sulla
c.d.astrazione processuale (art.1988 cod.civ.) conseguente alla
produzione in giudizio della scrittura ricognitiva del debito in favore
del Marola, astrazione che appare incompatibile con l’accertamento —
essenziale ai fini del riconoscimento del privilegio- di una determinata
causa del debito stesso;
che analoghe considerazioni valgono in ordine al ricorso incidentale,
nel quale la Curatela non precisa come ed in quale sede del processo di
merito avrebbe utilmente sollevato, per vincere la presunzione di cui
all’art.1988 cod.civ., l’eccezione di carenza del presupposto soggettivo
(iscrizione all’albo dei mediatori) di un riconoscimento a tale titolo in
favore del Marola dell’importo di cui alla scrittura sopra richiamata:
invero, in difetto di tale eccezione (che evidentemente non può essere
sollevata in questa sede di legittimità), la questione in ordine alla
sussistenza, o non, di un rapporto di mediazione si mostra in sé non
decisiva (cfr. ex multis Cass. n. 13373/08);
per questi motivi ritiene che
il ricorso principale e quello incidentale

possono essere trattati in camera di consiglio a. norma degli art.380 bis
cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che
precedono, essere dichiarati inammissibili.”
2. Il Collegio, all’esito della odierna adunanza, lette le memorie
Ric. 2012 n. 10092 sez. MI – ud. 24-06-2014
-3–

si limiti ad allegare l’avvenuta deduzione di alcune circostanze di fatto

?..

depositate dalle parti, condivide la valutazione negativa nei riguardi di
entrambe le impugnazioni contenuta nella relazione, osservando come
la statuizione del giudice di merito (cfr.pag.5) circa la natura non
titolata della promessa di pagamento contenuta nella scrittura privata
sottoscritta dal legale rappresentante della società poi fallita non sia

idonea censura, con la quale le parti avrebbero dovuto denunziare e
dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica (cfr. ex
multis: Cass.n.3507/99; n.2515/01): essendo quindi definitiva detta
statuizione, le contrapposte argomentazioni delle parti circa la
qualificazione giuridica di una

causa debendi che entrambe

presuppongono indicata si mostrano inidonee a condurre a diverse
conclusioni rispetto a quelle espresse nella decisione impugnata.
Si impone dunque il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione
tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, stante la
reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale; compensa tra le
parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta-I, il
24 giugno 2014

stata sottoposta, né nel ricorso principale né in quello incidentale, a

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