Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21361 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18120-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Dl PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2900/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’Interno difende una sanzione applicata a B.S., legale rappresentante della società Gossip Style di B.S..

La sanzione era giustificata dalla circostanza che la predetta società aveva affidato il trasporto di capi di abbigliamento da Prato a Genova ad un trasportatore abusivo, privo di licenza.

La Gossip, in particolare, era venditrice dei capi di abbigliamento destinati ad una società genovese.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata la sanzione in citiamo sul documento di trasporto la Gossip era indicata come mittente, e ciò faceva presumere che avesse incaricato lei il vettore abusivo.

Invece, la corte di appello ha dato scarso rilievo a tale menzione, utilizzando altri indici per ritenere che invece il vettore era incaricato dall’acquirente e non dalla Gossip.

Il Ministero ricorre con due motivi. Non v’è costituzione dell’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

l.- La decisione impugnata ritiene non particolarmente significativo che sul documento di trasporto fosse indicata la Gossip quale mittente.

Piuttosto, trae argomento per la sua tesi dal fatto che il trasportatore era un dipendente dell’acquirente, anche egli di Genova, ed era inverosimile dunque che il venditore, ossia la Gossip, si servisse di un trasportatore abusivo di altra città (Genova) potendone avere di disponibili nella propria (Prato).

2. – Il Ministero contesta questa tesi con due motivi.

2.1. – Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c..

Sostiene che, da un lato, la corte ha invertito l’onere della prova, negando che fosse stata raggiunta sulla base del solo documento di trasporto; e dall’altro lato ha fatto ricorso a presunzioni non precise ne gravi per smentire l’indicazione della Gossip quale mittente come contenuta nel documento di trasporto.

2.2. – Con il secondo motivo si duole di una errata interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7, comma 2, e della L. n. 289 del 1974, art. 26, comma 2.

In sostanza, secondo il Ministero la corte avrebbe ritenuto abusivo il trasporto non già perchè privo di licenza, ma perchè non autorizzato, confondendo due diverse fattispecie.

3. – 11 primo motivo è infondato, il secondo inammissibile.

Il primo motivo risulta infondato in quanto da un lato non coglie la ratio della decisione; per altro verso censura un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

Quanto al primo aspetto, non è che la corte abbia erroneamente applicato la regola sull’onere della prova, invertendone il carico a svantaggio del Ministero; ha implicitamente ritenuto a carico del ricorrente la prova di non avere concluso il contratto di trasporto, e cosi ha rispettato il criterio di riparto dell’onere probatorio; ma, nel merito, ha ritenuto che tale onere è stato positivamente assolto, attraverso l’allegazione di indizi (il vettore era, ad esempio, dipendente dell’acquirente) di segno favorevole all’attore.

Cosi che la censura si risolve nella contestazione della valutazione probatoria, ossia del giudizio di fatto relativo alla avvenuta dimostrazione di non aver stipulato il contratto.

In sostanza, la corte di merito dà preminente rilievo ad alcuni indizi (tra cui la circostanza che il trasportatore era dipendente dell’acquirente) rispetto alla dicitura apposta sul documento di trasporto, che indicava la Gossip come mittente. Si tratta di un giudizio sulla preminenza di una prova rispetto all’altra, rimesso al giudice di merito ed incensurabile se motivato adeguatamente (tra l’altro il vizio di motivazione non è dedotto).

3.1. – Il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto presuppone raccoglimento del primo. Avendo la corte escluso che sia stata la Gossip a dare l’incarico di trasporto, ossia a stipulare un contratto di trasporto con un trasportatore abusivo, è irrilevante la questione di che tipo di abusività si trattasse, se di mera mancanza di autorizzazione o radicale assenza di licenza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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