Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21360 del 09/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21360 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1654-2009 proposto da:
SPINARDI

CESARE

SPNCSR45B07C933M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo
studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
ROCCHETTI;
– ricorrente –

2014
contro

1752

CAGLIOTI ROCCO;
– intimato –

Nonché da:

l

Data pubblicazione: 09/10/2014

..,

CAGLIOTI

ROCCO

elettivamente

CGLRCC47P03D988M,

domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo
studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO
VIGANO’, RENATO OSTINELLI;

contro

SPINARDI

CESARE

SPNCSR45B07C933M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo
studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
ROCCHETTI;
– controricorrenti

all’incidentale –

rll

avverso la sentenza n. 1904/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/06/2008;
I

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI, difensore del
ricorrente, che si è riportata agli scritti
depositati;
udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO, difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale che si è
riportato agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

– c/ric. e ricorrente incidentale –

I
,I.

l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto

del ricorso incidentale.

:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1281/2004 il Tribunale di Corno ha condannato Spinardi Cesare ad
arretrare sino alla distanza regolamentare di 5 metri dal confine il fabbricato
industriale eretto sul mappale 589 nel comune di Ortona S. Mamette dichiarando
la costituzione tra il fondo 589 ed il fondo 1586 ( di proprietà di Rocco Caglioti)

di tenere l’immobile di parte convenuta a distanza inferiore a quella legale rispetto
al mappale 1586 dell’attore, in parziale accoglimento della domanda dell’attore
Caglioti e della riconvenzionale dello Spinardi.
Ha proposto appello lo Spinardi chiedendo il rigetto delle domande del Caglioti e
la Corte di appello di Milano, con sentenza 24.6.2008, in parziale riforma, ha
condannato Spinardi ad arretrare il fabbricato sul mappale 589 fino alla distanza,
rispetto al confine col mappale 1586, pari alla metà della differenza che residua

sottraendo da metri 5 la distanza esistente, nei vari punti indicati, confermando per
il resto la prima decisione e compensando le spese.
La Corte territoriale ha escluso la contraddittorietà tra le due statuizioni di primo
grado ed applicato il principio che qualora due fondi siano separati da una striscia
di proprietà di terzi che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale, trova
applicazione la disciplina del distacco per cui ciascun proprietario deve costruire
sul proprio fondo ad una distanza rispetto al confine che non sia inferiore alla
metà della differenza che residua dal distacco imposto dalla normativa edilizia.
Ricorre Spinardi con tre motivi, illustrati da memoria, resiste Caglioti, svolgendo
ricorso incidentale, con ulteriore controricorso dello Spinardi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia circa il diritto

Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 2909 cc
circa la condanna ad arretrare il fabbricato in contrasto col giudicato di primo
grado con quesito.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cpc, ultra petita con
riferimento al mappale 1582 avendo il Caglioti precisato le conclusioni di prime

mappale 1582.
Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 873 cc e vizi di motivazione,
denunziando travisamento dei fatti, senza quesito.
Col ricorso incidentale, col primo motivo si denunzia violazione degli arti. 329,
342, 346 cpc col quesito se il giudice di appello abbia la possibilità di modificare i
criteri di misurazione delle distanze dal confine in mancanza di specifica
impugnazione, col secondo motivo si deducono violazioni dell’art. 873 cc e del
reg. ed. e vizi di motivazione.
Ciò premesso, si osserva:
La sentenza impugnata ha rigettato in parte l’appello dello Spinardi, che chiedeva
di rigettare le domande attoree ma riformato parzialmente la prima decisione, in
ordine al disposto arretramento.
A pagina quattro si riferisce, invero, che lo Spinardi, aveva proposto appello
chiedendo, in parziale riforma della sentenza, il rigetto delle domande del
Caglioti.
Successivamente alle pagine sei e sette la sentenza deduce essere infondata la tesi
dell’appellante circa la contraddittorietà tra le due statuizioni di merito contenute
nel dispositivo, esclude l’ultrapetizione, definisce priva di pregio la tesi
dell’appellante in ordine all’applicazione dell’art. 873 mentre alle pagine otto e
nove riforma la prima decisione.

cure limitando la pretesa alla distanza con il mappale 1586 e 1691 escludendo il

Il primo motivo del ricorso principale è infondato perché la Corte di appello,
eliminando la contraddittorietà della decisione di primo grado, ha tenuto conto
della servitù e, proprio in considerazione della stessa, ha precisato le modalità
dell’arretramento.
La servitù riguardava la sola particella 1586 e non anche le particelle 1691 e 1582

anche per le altre due.
Il secondo motivo va rigettato.
La Corte di appello ha ben motivato al riguardo.
La domanda riguardava tre particelle (1586, 1582, 1691); l’avere nelle conclusioni
fatto riferimento anche al confine con l’ultima senza escludere le altre due
costituiva soltanto una precisazione non implicante alcuna rinunzia.
Il terzo motivo è inammissibile nella prima parte per mancanza del quesito e nella
seconda parte non enuclea i precisi fatti limitandosi ad una generica doglianza di
violazione del regolamento e di travisamento delle prove, dando luogo ad una
censura di merito.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
Sul primo motivo, a parte la palese genericità del quesito, la Corte di appello, nel
precisare le modalità di misurazione delle distanze, ha operato nei limiti
dell’appello che aveva lamentato l’erroneità della decisione di primo grado,
provvedendo ad eliminare il contrasto tra la condanna all’arretramento senza
distinzione tra le tre particelle e l’accertata servitù gravante solo sulla 1586.
Non vi sono state violazioni del giudicato né dei criteri devolutivi dell’appello che
è stato parzialmente accolto.

e comportava la deroga parziale al rispetto delle distanze solo per la prima e non

t

Il secondo motivo, a prescindere dalla non specificità della censura, deduce
l’erroneità dei criteri di misurazione, limitandosi a dire che risulterebbe per
tabulas, senza indicare gli elementi probatori di tale assunto.
Al rigetto di entrambi i ricorsq consegue la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI

Roma 8 luglio 2014.
Il consiglier stensore

Il F

mio Giudiz
‘ iario
NERI

:

DEPOSITATO IN

Roma,

CANCELLER«

09 OTT, 2014

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

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