Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21360 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18117-2019 proposto da:

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIMALDI EMILIO;

– ricorrente –

contro

J.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4229/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Capaccio Paestum è stato citato in giudizio da Y.J., la quale assumeva una responsabilità dell’ente pubblico per l’incidente occorsole mentre era alla guida della sua vettura, a causa di una buca presente sul manto stradale, assunta a causa dell’incidente.

Il Giudice di pace ha ritenuto una pari responsabilità delle parti in causa, condannando dunque il Comune per la parte di sua spettanza. L’ente ha interposto appello, ed il Tribunale ha invece ritenuto l’esclusiva colpa della conducente, riformando dunque l’affermazione di concorrente responsabilità del Comune, e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Comune propone ricorso con un motivo. Non v’è costituzione della intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale, pur escludendo responsabilità del Comune e dunque rigettando la domanda di risarcimento della parte attrice, ha compensato le spese di giudizio, ritenendo che “la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese”.

2.1.- Il Comune ricorre con un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè contraddittorietà e apparenza di motivazione.

Secondo il ricorrente la motivazione con cui il Tribunale ha compensato le spese del doppio grado di giudizio è solo apparente, in quanto la “controvertibilità in fatto” è tipica di ogni giudizio di responsabilità civile, e non può dunque essere posta a giustificazione di una compensazione nel caso singolo.

Inoltre, sarebbe violata la regola legale (artt. 91 e 92 c.p.c.) che prevede l’addebito delle spese a carico del soccombente e l’obbligo di motivazione in caso di compensazione.

2.2. Il motivo è fondato.

Invero, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. 3.7.2019, n. 17816).

Nella fattispecie, la motivazione fa riferimento alla controvertibilità in fatto, ossia adduce a fondamento della compensazione un dato caratteristico di ogni controversia e dunque non tale da poter costituire giustificazione di quella particolare decisione.

Ferma restando la discrezionalità del giudice di merito nella decisione sulle spese, la motivazione che la sorregge deve dare adeguatamente conto della disposta compensazione.

Il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al medesimo Tribunale per una nuova pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA