Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2136 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., già F.A.T.A., FONDO ASSICURATIVO

TRA AGRICOLTORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA N.

19, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO ENRICO MARIA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale atto notar FRANCESCO

MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI di ROMA del 27/06/10, Rep. 28685;

– ricorrente –

contro

G.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIOTTA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO

GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 765/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/10/2007, r.g.n. 1419/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato TERENZIO ENRICO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Messina, G.S. G. chiedeva il riconoscimento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 21 novembre 1997 dalla FATA spa, per motivi disciplinari, con condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al soddisfo oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonchè a versare i contributi previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione. In particolare, deduceva che la convenuta Società gli aveva dapprima mosso delle contestazioni, con lettera del 21.05.1997, in ordine all’omessa comunicazione relativa ad una perquisizione dallo stesso subita presso la sua abitazione, nonchè circa un sequestro giudiziario di pratiche assicurative e che, dopo aver reso le sue giustificazioni, con successiva lettera del 09.06.1997 gli veniva contestato un comportamento scorretto ed insufficiente nella definizione di alcune pratiche di sinistro liquidate alcuni anni prima, cui faceva seguito un ulteriore lettera, questa volta del 16.07.1997, con la quale venivano sollevate ulteriori contestazioni sempre sulla corretta liquidazione di altre pratiche di sinistro in aggiunta alle precedenti.

L’adito Giudice accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponevano appello sia la F.A.T.A. che il G..

Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 26 giugno-3 ottobre 2007, la Corte di Appello di Messina rigettava l’appello principale mentre, in accoglimento di quello incidentale, condannava la FATA a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal primo Giudice a favore del G.. A sostegno delle decisione osservava, per un verso, che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva la contestazione e, comunque, non proporzionata la sanzione rispetto alle irregolarità commesse; per altro verso, rilevava che l’attività di consulenza svolta per incarichi peritali, successivamente al licenziamento era compatibile con l’attività lavorativa dipendente, sicchè nulla andava dedotto a titolo di aliunde perceptum, la cui dimostrazione gravava comunque sul datore di lavoro.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la soc. FATA con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ex art. 378 c.p.c..

Resiste il G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la soc. FATA censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2729 c.c., deh”art. 12 preleggi, in relazione alla corretta interpretazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., rispetto ai principi sanciti dagli arti. 4 e 41 Cost, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare, la società ricorrente rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la mancata comunicazione del sequestro penale del 26.03.1997, subito dal G., di pratiche assicurative, per verificarne gli effetti sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti. La censura è destituita di fondamento.

Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha adeguatamente chiarito di aver valutato la contestazione mossa al G. “alla stregua del più generale obbligo di lealtà, incombente sul lavoratore, di comunicare a controparte circostanze di indubbia rilevanza incidenti sugli interessi dello stesso”. Proprio sulla scorta di talà principio la Corte ha evidenziato che dall’attività istruttoria era emerso che il G. aveva dato tempestiva comunicazione sia telefonica (all’avv. Bagnardi dell’Ufficio legale) che scritta (lettera 16.1.97), del sequestro del 19.12.06, effettuato nel corso dell’indagine penale in cui era risultato coinvolto. Pertanto, la successiva omessa comunicazione di altro sequestro (quello del 26.03.1997), che ancora lo vedeva coinvolto, trovava giustificazione, sotto il profilo soggettivo, nell’opinione, nello stesso formatasi, che si trattasse di una continuazione del primo sequestro e che l’autorizzazione ottenuta di non opporsi al primo sequestro valesse anche per il secondo, per cui giustamente doveva ritenersi che essa “non integrasse gli estremi di un grave inadempimento”.

Non può, quindi, condividersi l’assunto della società secondo cui la Corte di Appello non avrebbe verificato gli effetti della mancata comunicazione sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti. La Corte, infatti, ha valutato questo aspetto della questione e ha ritenuto, con motivazione esauriente, che il comportamento del G. fosse stato improntalo a correttezza e buona fede e quindi rispettoso dei doveri imposti dall’art. 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e art. 2105 (obbligo di fedeltà) c.c..

Nè può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare se il comportamento del G., a prescindere dalle sue convinzioni soggettive e personali, fosse idoneo oggettivamente a compromettere il vincolo fiduciario tra le parti al punto da giustificare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., secondo il criterio di proporzionalità dettato dall’art. 2106 c.c., da interpretarsi alla luce dei precetti costituzionali di cui agli artt. 4 e 41 Cost. In particolare, si sostiene che la Corte di Appello, nello svolgere tali valutazioni, avrebbe dovuto considerare globalmente anche le “ulteriori contestazioni, che erano state sollevate al G. con la stessa lettera del 09.06.1997 e con quella successiva del 16.07.1997, con le quali si contestavano una serie di irregolarità, nella liquidazione di alcune pratiche di sinistro, di natura pressochè identica a quelle che avevano condotto all’indagine penale.

Infatti, la Corte territoriale, come emerge dalla motivazione della sentenza, ha ripercorso, con valutazione critica, l’esame operato dal primo Giudice delle pratiche di sinistro oggetto di contestazione, procedendo ad una verifica globale anche alla luce del principio di “tempestività” al fine di valutare la sussistenza della giusta causa.

E proprio sul rispetto di tale principio – ritenuto, dal Giudice a quo, non verificatosi – si incentrano le contestazioni svolte con il secondo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 12 preleggi, in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 2106 c.c., alla luce dei precetti costituzionali di cui agli artt. 4 e 41 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Sul punto la Corte di Appello, confermando quanto ritenuto dal Tribunale, ha osservato contestazioni che le contestazioni sollevate al G. erano state intempestive, ex art. 2119 c.c., giacchè coprivano un arco temporale di circa sei anni di attivita ciò che non appariva giustificato dalla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro e dalla difficoltà di effettuare tempestivamente i controlli dell’operato del lavoratore. E se è vero che la suddetta immediatezza deve essere intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall’accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, è anche vero che, in tema di licenziamento per giusta causa, la non immediatezza della contestazione induce a ritenere che il datore di lavoro abbia a suo tempo soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave, o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva, la colpa del lavoratore; pertanto, quanto maggiore è il tempo intercorrente tra il fatto e l’addebito tanto più rigorosa deve essere la prova incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la presunzione dell’illiceità della contestazione non tempestiva (Cass. 16.6.2000 n. 8200).

Anche questa censura va, pertanto, disattesa.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 c.c., art. 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato per avere ritenuto sproporzionato il licenziamento per giusta causa, condividendo “l’accurato esame delle singole contestazioni operato dal Tribunale, con indagine di merito”.

La censura non può essere condivisa per due ordini di ragioni: 1) in quanto la Corte territoriale ha mostrato di esaminare le contestazioni mosse al G., sottoponendole singolarmente e nel loro insieme ad una valutazione coincidente con quella operata dal Tribunale, circa la non proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alle riscontrate irregolarità, non risultando queste di una gravita tale da ledere il vincolo di fiducia; 2) in quanto l’esame delle contestazioni appariva svolto ad abundantiam, stante il mancato rispetto del principio di immediatezza, che rendeva, comunque, illegittimo il provvedimento impugnato. Con il quarto motivo viene censurata la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; dell’art. 1223 c.c., dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di aliunde perceptum, sul presupposto che la relativa prova, non solo non sarebbe stata fornita ma neppure tempestivamente allegata.

L’assunto non può essere condiviso. La Corte territoriale, con motivazione esauriente, ha evidenziato che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore licenziato ha svolto, nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa che sarebbe stata incompatibile con quella svolta prima alle sue dipendenze. Infatti, dopo avere correttamente argomentato che tale prova deve essere dedotta tempestivamente e non può essere affidata ai poteri istruttori di ufficio del decidente, ha osservato che, nel corso del giudizio era emerso che il G., per ammissione dello stesso, aveva svolto attività di consulenza per incarichi peritali conferiti dall’autorità giudiziaria, sicchè, trattandosi di attività compatibile con l’attività lavorativa dipendente, il relativo reddito non poteva essere valutato ai fini dell’aliunde perceptum, mentre nessun’altra prova era stata fornita dal datore di lavoro in merito a presunte altre attività lavorative da esso svolte. Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 45,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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